Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-09-11, n. 201704286
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Testo completo
Pubblicato il 11/09/2017
N. 04286/2017REG.PROV.COLL.
N. 01518/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2017, proposto da:
Ministero dell'Interno, Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Luigi Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, l’interdittiva antimafia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’avvocato Angelo Clarizia e l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con provvedimento del -OMISSIS-, il Prefetto della Provincia di Torino ha emesso l’informativa antimafia nei confronti della società -OMISSIS-., operante nel settore del movimento terra, in quanto a seguito di istruttoria è emerso un quadro articolato di legami e di cointeressenza economica tra tale società, anche per il tramite dell’amministratore unico -OMISSIS-e soggetti legati alla criminalità organizzata, quali -OMISSIS-e la famiglia -OMISSIS-, che presentavano aspetti di forte contiguità con soggetti coinvolti nel procedimento penale “-OMISSIS-”, ed in particolare con -OMISSIS-.
Tale interdittiva, è stata impugnata dinanzi al TAR per il Piemonte che, con sentenza n. -OMISSIS-, ha rigettato il ricorso. L’appello avverso tale sentenza è stato dichiarato improcedibile.
2. - La società -OMISSIS-, avendo operato modifiche nella propria compagine sociale e amministrativa, ha presentato alla Prefettura di Torino un’istanza di aggiornamento ex art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/11, chiedendo il rilascio della liberatoria antimafia.
Dopo aver espletato la dovuta istruttoria, e riesaminato la posizione della società, il Prefetto di Torino ha adottato il provvedimento del -OMISSIS-, con il quale ha confermato l’interdittiva antimafia.
3. - Tale provvedimento è stato impugnato dalla società -OMISSIS- dinanzi al TAR per il Piemonte che, con la sentenza appellata, ha accolto il ricorso per difetto di motivazione ed irragionevolezza.
4. - Avverso la decisione del TAR hanno proposto appello l’Amministrazione dell’Interno unitamente all’ANAC, chiedendone la riforma.
4.1 - Si è costituita in giudizio la società -OMISSIS- che ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso in appello per nullità del gravame, in quanto privo della sottoscrizione con firma digitale prescritta nel processo amministrativo telematico dall’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dall’art. 9 del DPCM n. 40/2016.
Ha rilevato l’appellata, infatti, che le Amministrazioni hanno depositato in giudizio un ricorso nativo digitale in formato pdf, privo di alcuna sottoscrizione, nonché la copia per immagini del gravame utilizzato ai soli fini della notifica a mezzo posta, priva della necessaria asseverazione, corredata dalla firma digitale, dell’originale informatico.
Tale formalità sarebbe essenziale ai fini della validità e riferibilità al difensore dell’atto processuale, tanto da comportare la nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a) c.p.a.
Nel merito la società -OMISSIS- ha replicato alle doglianze proposte chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
4.2 - In data 11 aprile 2017 le appellanti hanno depositato il ricorso in appello nativo digitale munito della firma digitale dell’Avv. dello Stato Mario Antonio Scino; il successivo 16 maggio 2017 hanno depositato la prova dell’avvenuta notificazione a mezzo posta (copia per immagini della raccomandata munita della firma digitale dell’Avv. dello Stato Mario Antonio Scino).
4.3 - La società appellata ha quindi depositato memoria ex art. 73 c.p.a. e memoria di replica.
4.4 - All’udienza pubblica del 27 giugno 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. - L’appello è fondato e va, dunque, accolto.
5.1 - Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di nullità del ricorso in appello, sollevata dalla difesa dell’appellata.
L’eccezione è stata proposta nella memoria, datata 3 aprile 2017, predisposta per la camera di consiglio fissata per la decisione sulla domanda cautelare, poi abbinata al merito.
Con la sentenza della Quarta Sezione di questo Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, è stata risolta la questione, insorta nella giurisprudenza di primo grado, sulla qualificazione da assegnare al vizio da cui risulta affetto il ricorso (ed il suo deposito) redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale, senza l’attestazione di conformità ad un originale digitale.
La sentenza n. -OMISSIS- – alla quale per ragioni di sinteticità si fa espresso rinvio - ha qualificato tale vizio come ipotesi di mera irregolarità sanabile, prevedendo l’applicabilità dell’art. 44 comma 2 c.p.a., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine.
Nel caso di specie, la parte appellante – tenuto conto di tale sentenza - ha spontaneamente provveduto alla regolarizzazione dell’atto, ed ha depositato il ricorso in appello nativo digitale munito della firma digitale dell’Avv. dello Stato Mario Antonio Scino, corredato successivamente anche della prova della sua notificazione.
Sebbene la regolarizzazione avrebbe dovuto essere ordinata dal giudice, ed eseguita dalla parte nel termine ad esso assegnato, nondimeno la spontanea regolarizzazione dell’atto da parte dell’appellante rende inutile la ripetizione di ciò che è stato già spontaneamente eseguito.
Ritiene quindi il Collegio di dover respingere l’eccezione di nullità del ricorso, e quindi di inammissibilità dell’appello sollevata dalla parte appellata.
6. - Prima di passare ad esaminare le doglianze proposte nell’atto di appello è opportuno richiamare il tenore del provvedimento impugnato e le statuizioni contenute nella sentenza del TAR.
6.1 - Il Prefetto di Torino, nel confermare la precedente interdittiva antimafia, ha rilevato – innanzitutto – che la cessazione di ogni rapporto tra il Sig. -OMISSIS-e la società -OMISSIS- non avrebbe fatto venir meno il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata, in quanto:
- egli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico della società e al suo posto è subentrata la sig.ra -OMISSIS-;
- il 5 maggio 2015, infatti, ha ceduto le proprie quote di proprietà della società -OMISSIS- alla società -OMISSIS-società di proprietà della sig.ra -OMISSIS-;
- la sig.ra -OMISSIS-ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 24 giugno 2014 al 22 luglio 2015, data nella quale è stato costituito il nuovo C.d.A.; da quel momento lei ha assunto la carica di consigliere;
- la società -OMISSIS-è posseduta all’100% dalla sig.ra -OMISSIS- che riveste la carica di amministratore unico di tale società, e l’83% delle quote della società -OMISSIS- è detenuto dalla -OMISSIS-;
- i numerosi rapporti economici (scambi societari) intercorsi tra la società -OMISSIS- con società direttamente riconducibili alla famiglia -OMISSIS- e a -OMISSIS-non sarebbero venuti meno, in quanto:
- la società -OMISSIS-(riconducibile a -OMISSIS-) ha detenuto 800 azioni della -OMISSIS- e le ha cedute alla -OMISSIS-nel 2011;
- la -OMISSIS-annovera tra i suoi soci -OMISSIS- (marito di -OMISSIS-) che ha ricoperto la carica di procuratore speciale della -OMISSIS- S.r.l., riconducibile a -OMISSIS-, colpita da interdittiva antimafia del Prefetto di Milano;
- la -OMISSIS- ha detenuto una partecipazione societaria nella società -OMISSIS- costituita dopo i provvedimenti emessi dal G.I.P. del Tribunale di Torino in relazione all’ “Operazione -OMISSIS-” che aveva interessato anche le quote della -OMISSIS-, intestate a -OMISSIS- -OMISSIS-, condannato per il reato di appartenenza ad