Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-01-12, n. 201700051
Sentenza
4 dicembre 2013
Rigetto
Sentenza
5 giugno 2018
Inammissibile
Sentenza
4 giugno 2020
Rigetto
Sentenza
25 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza
28 maggio 2019
Accoglimento
Sentenza
12 gennaio 2017
Inammissibile
Sentenza
17 aprile 2018
Parere definitivo
20 febbraio 2017
Accoglimento
Sentenza
4 maggio 2015
Sentenza
4 dicembre 2013
Accoglimento
Sentenza
4 maggio 2015
Accoglimento
Sentenza
12 gennaio 2017
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20 febbraio 2017
Inammissibile
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17 aprile 2018
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5 giugno 2018
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28 maggio 2019
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4 giugno 2020
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25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2017
N. 00051/2017REG.SEN.
N. 08768/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 8768 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
UT IC, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Eugenio Lorusso - C.F. [...]- e Fabio Cintioli - C.F. [...], con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Lanza - C.F. [...]- e Leonilde Francesconi - C.F. [...], con domicilio eletto presso la Delegazione di rappresentanza della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;
Consiglio Regionale della Regione Puglia, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Studio Valle Progettazioni in proprio e quale mandataria RTI; Debar Costruzioni S.p.A., in proprio e quale mandataria dell’ATI con Gustamacchia S.p.A. e Monsud S.p.A., non costituiti in giudizio;
RTI Pro Sal Progettazioni Salentine S.r.l., Studio Tecnico Sylos Labini S.r.l., Arch. Valle LU, Arch. Valle OM, Arch. Valle LU, Arch. Valle Cesare, Arch. Valle BE, Arch. Valle RI LL, Arch. Valle Emanuela, Arch. Valle VA e IZ TT Associati, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani - C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26;
per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 02237/2015, resa tra le parti, concernente l’istanza di annullamento in autotutela della gara per la progettazione della sede del consiglio della Regione Puglia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di RTI Pro Sal Progettazioni Salentine S.r.l. nonché di RTI Studio Tecnico Sylos Labini S.r.l., arch. Valle LU, arch. Valle OM, arch. Valle LU, arch. Valle Cesare, arch. Valle BE, arch. Valle RI LL, arch. Valle Emanuela, arch. Valle VA e di IZ TT Associati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Fabio Cintioli, Rossana Lanza, Leonilde Francesconi e Saverio Sticchi Damiani, su delega dell'avv. Ernesto Sticchi Damiani;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con sentenza 4 maggio 2015, n. 2237, questa Sezione, in riforma della sentenza del TAR Puglia n. 1612-2013, ha dichiarato l'obbligo della Regione Puglia di pronunciarsi sulle istanze volte ad ottenere in autotutela l’annullamento degli atti concernenti l'aggiudicazione della procedura concorsuale per l'individuazione del progetto preliminare per la costruzione della nuova sede del Consiglio Regionale pugliese.
In particolare, dopo aver esaminato tutti i fatti salienti della controversia, ivi compresi quelli attinenti ai profili penalistici, la predetta sentenza ha, per quanto qui interessa, così statuito:
“… 4.3. Ritiene la Sezione che:
– in ragione della sua natura e per il principio di completa autonomia delle giurisdizioni, il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione non consente di attribuirle un’efficacia decisiva, tale da vincolare di per sé gli organi della Regione Puglia ad annullare gli atti della gara riguardante la procedura concorsuale di selezione della progettazione preliminare per la realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale, e gli atti conseguenti;
- delle statuizioni del giudice penale, tuttavia, l’amministrazione non poteva e non può disinteressarsi, come se esse non esistessero.
4.4. Sotto un primo aspetto, la Sezione ritiene di affermare, diversamente da quanto è stato sostenuto dall’appellante, che l’accertata sussistenza (ai fini degli effetti civili) dei fatti contestati in sede penale e della loro ascrivibilità agli imputati non determina la «nullità ex post» degli atti del procedimento di gara di selezione del progetto preliminare.
Come ha già sottolineato questo Consiglio, le ipotesi di nullità dei provvedimenti amministrativi - incidendo sul principio generale per cui ogni violazione di legge comporta l’annullabilità dell’atto - hanno carattere tassativo e, come stabilito dall’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si verificano nei casi di nullità testuale, di difetto assoluto di attribuzione o di violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge, tutte ipotesi che non ricorrono nel caso di specie (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2014, n. 5671; sez. VI, 7 agosto 2013, n. 4167)….Pur se la sopra indicata sentenza della Corte di Cassazione ha reso le proprie statuizioni in applicazione dell’art. 576 c.p.p. e pur se la Regione non è vincolata ad emanare provvedimenti di rimozione degli atti risultati illegittimi, in conseguenza delle condotte contra legem dei componenti la commissione giudicatrice, in questa sede non può che rilevarsi che:
- tali condotte – obiettivamente incidenti sulla genuinità degli esiti della gara – si caratterizzano per una intrinseca gravità, la cui mancata punizione, per il solo fatto del tempo trascorso, non ne esclude l’offensività, né sotto il profilo risarcitorio (come stabilito dalla sentenza penale) e tanto meno sotto il profilo dell’interesse pubblico al rispetto da parte della pubblica amministrazione al rispetto dei principi costituzionali cui si deve conformare l’azione amministrativa;
- la perdurante attualità della lesione arrecata agli interessi pubblici è palesata dal fatto che – da quanto risulta dagli atti ed è stato dedotto dalle parti – dopo la conclusione della gara e l’emanazione di ulteriori provvedimenti non vi è stata la realizzazione delle opere cui la gara stessa era finalizzata, con la conseguenza che in sede amministrativa può ancora esservi una compiuta valutazione su quale sia il progetto effettivamente migliore e sul se gli atti amministrativi, risultati illegittimi, siano meritevoli di conservazione, in ragione degli interessi pubblici da perseguire.
4.5. Pur se le parti appellate hanno particolarmente insistito sulla conseguita inoppugnabilità degli atti, a seguito del rigetto dei ricorsi proposti in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, ritiene la Sezione che:
- la reiezione delle censure a suo proposte col ricorso proposto al TAR (e con il ricorso per revocazione proposto contro la sentenza di questo Consiglio, che aveva confermato la sentenza di primo grado) non ha implicato l’accertamento della sostanziale legittimità dei provvedimenti emanati nel corso e all’esito della gara, bensì, più limitatamente, si è basata su una valutazione di non accoglibilità delle medesime censure;