Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-12-13, n. 201005418

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-12-13, n. 201005418
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201005418
Data del deposito : 13 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00062/2010 AFFARE

Numero 05418/2010 e data 13/12/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 15 giugno 2010




NUMERO AFFARE

00062/2010

OGGETTO:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Politiche Abitative.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. C A avverso revoca del contributo di cui alla legge speciale per Venezia 798/84.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 0014147 del 15 dicembre 2009, pervenuta l’11 gennaio 2010, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere G R;
Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;


PREMESSO:

Con domanda in data 1 ottobre 1993, il Sig.

ALBANELLO

Busetto Cesare ha chiesto al Comune di Venezia la concessione di un contributo in conto capitale per il restauro di un immobile di proprietà sito in Venezia – Castello 5634, in relazione al bando per l’assegnazione di fondi pubblicato in applicazione dell’art. 11, comma 2, della legge n. 798 del 1984.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il richiedente specificava che l’alloggio era già utilizzato in locazione, che si impegnava a confermare, dopo l’intervento in base a quanto stabilito nella convenzione o, in caso di rinuncia del locatario, a locarlo ad altro inquilino nelle stesse condizioni.

L’indicata priorità conferiva al richiedente l’attribuzione di 25 punti, a seguito dei quali era erogato un finanziamento di lire 8.709.147 (euro 4.497,89), corrisposto in data 6 agosto 1998, previa sottoscrizione della convenzione ex art. 11 del Bando.

La predetta convenzione, trascritta presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Venezia in data 22 luglio 1997, prevedeva l’obbligo di mantenere l’U.I. in locazione per la durata di 15 anni a partire dalla data di collaudo dei lavori previsti (art. 2). Ciò in ragione del fatto che l’accesso al contributo era avvenuto in virtù dell’impegno a mantenere la locazione in essere (all’epoca l’inquilino era tale Saivezzo Fabio).

Successivamente gli Uffici Comunali, a seguito delle periodiche verifiche circa il rispetto delle convenzioni in essere, ebbero modo di accertare che la pratica intestata al signor Albanello Busetto Cesare era mancante del contratto locazione e per l’effetto ne veniva richiesta la produzione con nota 11/9/2008.

In data 15 ottobre 2008 il signor Albanello Busetto Cesare depositava al protocollo del Comune copia del contratto di locazione stipulato il 01/10/2008 (successivo, quindi, alla richiesta) con tale Dal Maso Lucia ed altre, senza peraltro fornire alcuna documentazione circa la locazione pregressa.

Espone l’Amministrazione che, comunque, il contratto di locazione prodotto non appare conforme agli obblighi assunti con la convenzione, posto che il canone di locazione applicato non risultava concordato con il comune e le conduttrici non erano residenti, né avevano stabile lavoro da almeno due anni in Venezia.

Su tali premesse l’Amministrazione comunale comunicava all’interessato l’avvio del procedimento di revoca del contributo per violazione dell’art. 4 della convenzione.

In sede di osservazioni in data 6 novembre 2008, l’interessato, in sintesi, deduceva che l’obbligo di concedere il canone di locazione doveva ritenersi superato stante l’intervento della legge 9 dicembre 2008, n. 431 e che il requisito della residenza – come dell’entità del canone – dovevano sussistere solo in relazione al primo contratto di locazione precedente il collaudo amministrativo o comunque all’erogazione del saldo del contributo.

Con ulteriori osservazioni, in dicembre 2008, faceva comunque presente che le conduttrici presentavano una situazione (residenza di fatto a Venezia) con contratto di locazione di quattro anni più due, e che il comune aveva invitato le medesime a trasferire a Venezia anche la residenza anagrafica.

Ritenendo non accoglibili le osservazioni proposte, il Comune di Venezia, con provvedimento prot. n. 510044 del 2 dicembre 2008, disponeva la revoca del contributo, indicando le modalità per il relativo recupero.

Avverso tale provvedimento propone ricorso straordinario al Capo dello Stato il Sig. ALBANELLO chiedendone, previa sospensiva, l’annullamento.

In sintesi, per quanto concerne il provvedimento di revoca il ricorrente assume la violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, per non essere state valutate le osservazioni da lui presentate, ed afferma l’inconferenza e l’ambiguità della motivazione addotta.

Sostiene inoltre l’illegittimità della affermata carenza dei presupposti concernenti il requisito della residenza, richiesti solo in ordine al primo contratto di locazione, affermando comunque la sussistenza dei requisiti richiesti in capo alle conduttrici ed infine che, in relazione alla data di stipula del contratto non era più applicabile la necessità di un previo concordato del canone con il Comune.

Quanto alla delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 22-23 gennaio 2001, che ha disposto la modifica degli articoli 4 e 6 della Convenzione per la erogazione dei contributi, ne eccepisce la mancata comunicazione e la carenza di motivazione in ordine alle modifiche introdotte.

L’Amministrazione, che ha acquisito le controdeduzioni del Comune di Venezia – che deduce preliminarmente la inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva – ritiene il ricorso infondato nel merito e ne chiede la reiezione.

CONSIDERATO:

Il Comune di Venezia rileva preliminarmente come il ricorso in esame risulti proposto da “C A” e non da “Cesare Busetto ALBANELLO” cui intestato l’atto impugnato, deducendone l’inammissibilità del gravame per non corrispondente identificazione del ricorrente.

In proposito la Sezione, rilevato come in taluni atti esibiti – quale ad esempio l’autorizzazione concessa (prot. n. 94/7974 del 1994) per l’esecuzione dei lavori – l’interessato risulta indicato come “

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi