Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-07-15, n. 201004573

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-07-15, n. 201004573
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201004573
Data del deposito : 15 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07595/2007 REG.RIC.

N. 04573/2010 REG.DEC.

N. 07595/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7595 del 2007, proposto da:
G A, rappresentato e difeso dagli avv. G P, M T S, con domicilio eletto presso M T S in Roma, via Gramsci N. 20;



contro

Ministero dell'Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 1265/2007;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Direzione Generale di Pubblica Sicurezza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010 il Cons. L B C e uditi per le parti gli avvocati Perone e l'avvocato dello stato Pisana.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con la sentenza in epigrafe, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, medico legale del ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, avverso il provvedimento in data 9 marzo 2005 con cui il Capo della Polizia aveva disposto il suo trasferimento dalla Direzione centrale della Polizia criminale – Servizio di polizia scientifica- alla Direzione centrale di sanità a decorrere dal 10 novembre 2005.

Nel nuovo assetto della figura del medico legale nell’ambito della Polizia di Stato, la soppressione del precedente ruolo dei direttori e dei dirigenti medico-legali, secondo il Tar, fa sì che questi ultimi hanno bensì diritto di conservare l’esercizio delle funzioni corrispondenti al ruolo e alla qualifica di provenienza, ma ciò non in via esclusiva e in quanto compatibile con il nuovo ordinamento, cioè anche mediante assegnazione alla Direzione centrale di sanità, configurando ciò un trasferimento nell’ambito della stessa sede di servizio, che non necessitava di particolare motivazione e non risultava posto in essere per presunto intento punitivo.

Appella l’originario ricorrente deducendo l’erroneità dell’interpretazione fornita dal Tar con riguardo all’art.55, comma 3, del d.gls.n.334\2000, così come modificato dall’art.10, lett. l) del d.lgs.477\01, nonché dall’art.44 del medesimo d.lgs. del 2000, in specie per aver ignorato la rilevanza dell’avvenuto esercizio dell’opzione per il mantenimento delle funzioni pregresse, sottrattegli dal disposto trasferimento e le connesse problematiche organizzative e funzionali sollevate dal trasferimento, impeditivo e non estensivo delle funzioni per le quali si era effettuata l’opzione, con conseguenti profili di eccesso di potere e di sviamento.

Si è costituita l’Amministrazione contestando le deduzioni appellatorie di cui chiedeva la reiezione.



DIRITTO

La controversia in esame prende le mosse dall’avvenuta soppressione dei ruoli dei dirigenti tecnici medico-legali in servizio presso il Ministero dell’interno e dal trasferimento conseguentemente disposto, nei confronti dell’attuale appellante, già appartenente a detto ruolo, dalla Direzione centrale della polizia criminale- Servizio di polizia scientifica- alla Direzione centrale di sanità.

La soppressione dei ruoli è stata disposta, (congiuntamente ad altre disposizioni di riordino complessivo dei ruoli del detto Ministero), dall’art.29, comma 6, del D.lgs 5 ottobre 2000, n.334 che così recita:

“6. I ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico-legali, previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi e le relative dotazioni organiche sono portate in aumento a quelle dei corrispondenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli soppressi è disposto il transito nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, secondo le modalità previste dall'articolo 55.”

L’art.55 da ultimo menzionato a sua volta dispone:

“ Transito dei dirigenti e dei direttori tecnici medico legali nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

1. Nei confronti del personale del ruolo dei dirigenti tecnici

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