Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-08-06, n. 201204480

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-08-06, n. 201204480
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201204480
Data del deposito : 6 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02423/2010 REG.RIC.

N. 04480/2012REG.PROV.COLL.

N. 02423/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2423 del 2010, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dall'avv. Romano Macri', con domicilio eletto presso Benedetto Cimino in Roma, Lungotevere dei Mellini, 10;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 00362/2009, resa tra le parti, concernente diniego liquidazione premio di congedamento.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Marco Valerio Sarra in sostituzione di Romano Macrì e Antonio Grumetto (avv.St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’odierno appellante premette:

-- di aver prestato servizio volontario in ferma prolungata nella Marina dal 12 settembre 2005 fino al 13 settembre 2008,

-- di essere risultato primo nella graduatoria -- pubblicata in data 9 luglio 2009 -- di merito dei volontari candidati all’immissione nel Corpo della Guardia di Finanza riservato ai volontari in ferma breve;

-- di essere stato avviato al corso di formazione in vista dell’immissione in ruolo solo nel febbraio 2009.

Con il presente gravame si chiede l’annullamento della decisione del TAR Lazio che ha negato il diritto ad ottenere la corresponsione del premio di congedamento, corrispondente a due volte l’ultima mensilità per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato mari a circa seimila euro.

L’appello è affidato a due rubriche di gravame relative alla violazione dell’art. 40 della L. 24 dicembre 1986 n. 958,ed all’omessa pronuncia sul motivo relativo alla violazione dell’art.2010 c.c..

Il Ministero si è ritualmente costituito in giudizio e con memoria per la discussione ha confutato le ragioni dell’appello concludendo per il rigetto.

Con memoria di replica non notificata, l’appellante ha a sua volta replicato alle argomentazioni di controparte, lamentando altresì che, ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 332/1997, avrebbe avuto diritto al trattenimento in servizio ed allo stipendio, ed insistendo ulteriore nelle altre sue ragioni.

Chiamata all’udienza pubblica, la causa su richiesta del difensore dell’avvocato della parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.

L’appello è infondato.

___ 1. Per l’appellante, mentre sarebbe pacifico che il diritto alla speciale gratifica non spetti a coloro che transitino senza soluzione di continuità al servizio permanente effettivo, erroneamente il TAR avrebbe ritenuto di dover applicare il predetto principio anche nel caso di specie in cui il passaggio in ruolo avvenga a distanza di mesi, e nonostante che il militare sia stato posto in congedo illimitato. In base alla legge, si sarebbe invece dovuto avere riguardo al solo presupposto dell’avvenuto “congedamento” al termine della ferma prolungata con il ritorno alla vita civile, definitivo o meno che sia. Il diniego sarebbe perciò stato cagionato da un’erronea interpretazione della lettera della norma, in violazione ai principi affermati dalla Cassazione.

L’assunto va respinto.

La legge 24 dicembre 1986 n. 958 all'art. 40, comma 1, ha introdotto il c.d. premio di congedamento, spettante i graduati e ai militari di truppa all'atto appunto dalla cessazione della ferma di leva prolungata.

La formulazione stessa della norma , con il riferimento “all'atto del congedamento", dimostra che la ratio della norma deve essere individuata nel senso di voler assicurare uno speciale indennizzo una tantum per facilitare il definitivo reinserimento nella società dei militari, oggi, al termine della ferma volontaria.

L’interpretazione giurisprudenziale della Sezione (cfr. infra multa: Consiglio di Stato, sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7775;
Consiglio Stato, sez. IV, 08 ottobre 2007, n. 5205;
Consiglio Stato, sez. IV, 26 maggio 2008, n. 2503;
Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2172;
Consiglio di Stato, sez. IV, 02 marzo 2011, n. 1337, ecc., ecc.), in casi identici, è sempre stata nel senso che il premio di congedamento, previsto dall'art. 40, l. 24 dicembre 1986 n. 958:

-- ha il suo presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare, senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile;

-- non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare comunque al servizio permanente effettivo o comunque per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo.

Nel caso in esame, assume rilevanza decisiva ai fini della legittimità del diniego, il fatto che fin dal 9 luglio 2009 data di pubblicazione della graduatoria di merito della Guardia di Finanza, era evidente che nel caso non vi sarebbe stato alcun “atto di congedamento” definitivo dalla vita militare, e quindi non era sussistente il presupposto giuridico per l’ottenimento del “premio”.

Quanto poi al rilievo che l’avvio del corso per i vincitori del bando sarebbe stato tardivo (situazione normalmente ricorrente e qui comunque di dimensioni fisiologiche) e quindi di sarebbe verificata una soluzione di continuità tra il vecchio ed il nuovo si deve annotare che questa è una circostanza di mero fatto che, quindi, risulta giuridicamente irrilevante ai fini della spettanza del diritto all’applicazione dall’art. 40 della L. n.958/1986.

Solamente se l’appellante avesse rinunciato alla nomina nella Guardia di Finanza, e quindi fosse concretamente tornato alla vita civile, avrebbe potuto legittimamente aspirare al premio di congedamento.

Il motivo va dunque respinto.

___2. Il TAR non avrebbe delibato poi alcunché sul secondo motivo del ricorso di primo grado con cui si denunciava l’illegittimità del diniego per la violazione dell’art. 2010 c.c.: il “premio di congedamento” sarebbe un trattamento di fine rapporto, e quindi un diritto indisponibile per lo stesso legislatore, per cui trattandosi di due distinti rapporti, uno a tempo indeterminato ed un’altro a tempo determinato, al cui termine doveva essere liquidato il trattamento di fine rapporto.

Il TAR non avrebbe riflettuto sulla natura giuridica del premio di congedamento che, in base alla circolare del Ministero del 4.3. 2008 e da una risoluzione del Ministero delle Finanze del 1996, e non avrebbe tenuto conto del fatto per cui: a) il nomen iuris lo connoterebbe come indennità di fine rapporto;
la commisurazione è rapportata al periodo di servizio;
c) in caso di cessazione del rapporto il prestatore ha sempre diritto al t.f.r. . Il premio sarebbe dunque una retribuzione differita che dovrebbe rispettare i principi in materia della Corte Costituzionale. L’indennità de quo doveva invece essere corrisposta immediatamente, dovendosi escludere la possibilità di una liquidazione successiva al termine della carriera nella Guardia di Finanza.

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto vorrebbe l’appellante, il “premio di congedamento” non ha natura retributiva;
non integra un trattamento di fine rapporto;
e neppure costituisce un’elargizione a titolo grazioso, ma costituisce un beneficio una tantum di natura genericamente indennitaria per aiutare chi cessa completamente dal servizio militare a fronteggiare le concrete difficoltà del momento.

Per questo si deve rilevare l’assoluta incongruenza dei vari riferimenti giurisprudenziali alla specifica tematica in esame.

Il tentativo dell’appellante di equiparare il servizio prestato in ferma su base volontaria, annuale o quadriennale, di cui all’art. 621 lett. a) del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, ad un normale rapporto di lavoro subordinato non tiene conto né della natura peculiare ed autonoma del predetto rapporto, e né delle specifiche norme di legge che disciplinano la buonuscita dei militari.

La ferma volontaria costituisce infatti un rapporto di servizio a tempo determinato che, come tale, non può essere ricondotto al servizio continuativo, che è preso in considerazione dall'art. 1, d.p.r. n. 1032/1973 ai fini della computabilità nell'indennità di buonuscita.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del d.lg. n. 165 del 1997, la ferma volontaria è qualificabile come servizio come tutti i periodi pre-ruolo e come tale è "riscattabile" ai fini previdenziali, ossia l'interessato può ottenerne a domanda il computo con l’onere di contribuzione volontaria a suo carico (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 12 aprile 2011 n. 2239;
Consiglio Stato, sez. VI 27 ottobre 2009 n. 6555;
Consiglio Stato sez. VI 17 settembre 2009 n. 5545).

In conseguenza, non vi è alcuna violazione dei principio generale di cui all’art. 2010, c.c. in quanto il legislatore, nella sua discrezionalità, ha considerato tali periodi utili a fini previdenziali ma solo previo il riscatto con contribuzione volontaria a carico degli interessati.

E’ dunque evidente che il regime della riscattabilità del servizio del periodo della ferma volontaria è del tutto incompatibile con il premio de quo, il quale sarebbe una sorta di bis in idem della buonuscita.

Tale rilievo dimostra l’esattezza dell’assunto dell’Amministrazione per cui il premio di congedamento non ha affatto natura di trattamento di fine rapporto, ma costituisce una gratifica sui generis per il reinserimento nella vita civile.

Nel caso in esame il diritto al premio non poteva quindi essere riconosciuto al militare che ancor prima della cessazione dalla forma prolungata, era stato formalmente inserito nella graduatoria dei vincitori del relativo concorso, e successivamente non era affatto rientrato definitivamente nella vita civile, essendo transitato dopo qualche mese nel Corpo del Guardia di Finanza.

L’appello deve conseguentemente essere respinto, e per l’effetto deve confermarsi integralmente la decisione di primo grado.

Le spese, per ragioni di socialità, possono essere compensate tra le parti.

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