Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-02, n. 202302206

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-02, n. 202302206
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302206
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2023

N. 02206/2023REG.PROV.COLL.

N. 00119/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 119 del 2017, proposto dalla società RI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Della Valle, Vincenzo Latorraca e Mario Lavatelli, con domicilio eletto presso lo studio Cristina Della Valle in Roma, via Merulana, n. 234,



contro

l’INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Rossi e Letizia Crippa, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Rossi in Roma, via IV Novembre, n. 144,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), Sede di Milano n. 1359/2016, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INAIL;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023, il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 1359, dell’8 luglio 2016, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, ha respinto il ricorso (Rg.n. 1128 del 2015), avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento 3 marzo 2015 s.n.p. a mezzo del quale l’INAIL ha comunicato all’odierna appellante il diniego opposto in merito alla domanda per la concessione di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

1.2. Contro tale provvedimento l’ente fieristico RI (di qui in avanti solo RI) ha proposto il ricorso di primo grado, articolando quattro motivi di censura, oltre alla richiesta di risarcimento del danno, anche in forma specifica.

1.3. Si è costituito nel primo grado di giudizio, per resistere al ricorso, l’INAIL.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello RI, la quale ha dedotto tre motivi di censura e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e reiterando la richiesta di risarcimento del danno (quarto motivo).

2.1. Si è costituito per opporsi all’appello l’INAIL.

2.2. Nell’udienza del 16 febbraio 2023, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

3. Ritiene la Sezione che l’appello di RI debba essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.

3.1. I temi devoluti dai tre motivi di appello proposti riguardano, da un lato, la formazione o meno del silenzio assenso sulla domanda presentata da RI, per la concessione del finanziamento di cui all’avviso pubblico quadro 2013, pubblicato dall’INAIL, per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lett. a ) del d.lgs. n. 81/2008; e ,

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