Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-02-02, n. 202200739

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-02-02, n. 202200739
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200739
Data del deposito : 2 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2022

N. 00739/2022REG.PROV.COLL.

N. 08091/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8091 del 2021, proposto da
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Tirrenia di Navigazione S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Npl Securitisation Italy Spv S.r.l., J-Invest S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza-Ter) n. 07343/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tirrenia di Navigazione S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e di Npl Securitisation Italy Spv S.r.l. e di J-Invest S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2022 il Cons. T M e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Verdiana Fedeli e gli avvocati A M e F B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-ter, 21 giugno 2021 n. 7343, con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso (n. R.g. 2755/2021) proposto dalla Npl Securitisation Italy Spv S.r.l. (in breve “NPL Italy”), per il tramite del rappresentante J-Invest S.p.a. al fine di ottenere l’annullamento della nota prot. 40480 del 11 febbraio 2021, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha respinto l'istanza di accesso documentale, con riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria cui è soggetta Tirrenia di Navigazione S.p.A. (in seguito “Tirrenia”).

2. La ricorrente in primo grado affermava di essere creditrice della Procedura, per acquisto a titolo particolare da diversi istituti di credito della Tirrenia spa in amministrazione straordinaria. L’istanza di accesso del 13.1.2021 nei confronti dei Commissari della procedura e del Ministero dello Sviluppo Economico aveva ad oggetto: 1) copia degli atti concernenti le azioni giudiziali promosse nei confronti della cessionaria del ramo di azienda C.I.N. Spa per il recupero del credito relativo alle due rate differite del prezzo di cessione ad oggi;
2) copia degli atti relativi al procedimento avviato da C.I.N. Spa di concordato preventivo;
3) copia degli atti processuali relativi alle opposizioni allo stato passivo pendenti;
4) copia degli atti processuali relativi ai giudizi di revocatoria promossi nei confronti degli istituti di credito;
5) copia degli atti relativi ad eventuali accordi di definizione stragiudiziale negoziati con le controparti;
6) copia dello stato passivo della procedura aggiornato ed eventuale variazione ex art. 115 L.F. dello stato passivo disposta a seguito dell’acquisto dei crediti suddetti da parte di NPL Italy;
7) copia di tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali relativi al giudizio promosso nei confronti degli ex amministratori;
copia delle indagini svolte sulla rispondenza patrimoniale delle controparti.

3. Il Ministero oggi appellante rigettava l’istanza di accesso, in quanto: i ) sarebbe preordinata al controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione; ii ) per alcuni documenti non sussisterebbe alcuna documentazione in possesso del Ministero; iii ) non sarebbe applicabile l’art. 5 co. 2 del d.lgs. n. 33/2013 sull’accesso civico, ritenendo non dimostrato l’interesse attuale e concreto, non rilevando alcuna competenza del Ministero nella gestione dello stato passivo (così come nel riconoscimento dei debiti delle procedure di amministrazione straordinaria) ed infine argomentando che la richiesta fosse generica.

4. Npl Securisitation Italy SpV srl ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., chiedendo l’annullamento del rigetto dell’istanza di accesso agli atti e la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti. Si erano costituiti in giudizio il Ministero e Tirrenia in Navigazione S.p.a. in A.S., chiedendo entrambi il rigetto del ricorso.

5. Il Tar per il Lazio ha parzialmente accolto il ricorso, con esclusivo riferimento alla copia dello stato passivo della procedura aggiornato a seguito dei riparti parziali effettuati, variazione ex art. 115 L.F. dello stato passivo disposta a seguito dell’acquisto dei crediti suddetti da parte di NPL Italy.

6. Il Ministero ha proposto appello nei confronti della sentenza del TAR per il Lazio n. 7343/2021, ritenendo errata la ricostruzione proposta dal giudice di primo grado in ordine al diritto di accesso documentale ai documenti per come richiesti dalla NPL Italy.

A sostegno del ricorso il Ministero appellante deduce le seguenti censure:

1) error in iudicando circa il difetto di legittimazione passiva del Ministero dello sviluppo economico;

2) error in iudicando sulla sussistenza dell’interesse all’accesso.

7. Si è costituita in resistenza NPL Italy, che ha proposto anche appello incidentale per le statuizioni a lei sfavorevoli della sentenza.

8. Ha proposto autonomo appello incidentale anche Tirrenia di Navigazione S.p.a. in amministrazione straordinaria, chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi:

1) error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 22, co. 1, e 25, co. 2 della legge 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 90 della legge fallimentare, illogicità e contraddittorietà della motivazione;

2) error in iudicando in relazione al mancato accertamento della carenza di un interesse meritevole di tutela all’accesso civico (art. 22, 23 e 24, co. 3 e 7 legge 241/1990).

9. Con ordinanza n. 5761/2021 del 22 ottobre 2021 la Sezione ha provvisoriamente sospeso la sentenza gravata, atteso che, diversamente, dall’ostensione dei documenti per cui è causa deriverebbe l’inutilità della prosecuzione del giudizio.

10. Le parti hanno depositato successivamente ulteriori memorie e documenti.

11. All’udienza del 20 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

12. Con nota depositata il 29.12.2021, la Procedura di Tirrenia in Navigazione S.p.a. ha depositato la comunicazione del 13.12.2021 di ostensione dei verbali di formazione dello stato passivo della procedura e delle informative dei commissari straordinari relative alle variazioni ex art. 115 l.f. dello stesso stato passivo in seguito al Provvedimento del Giudice fallimentare delegato del Tribunale di Roma di autorizzazione del 24.11.2021. Da questo discenderebbe la parziale cessazione della materia del contendere, avendo NPL Italy ottenuto parzialmente il bene della vita. Il Collegio rileva tuttavia che le altre parti hanno insistito sulle loro conclusioni anche all’udienza di discussione, che la complementarità fra conoscenza della documentazione per via giudiziaria ed accesso procedimentale non esclude la permanenza dell’interesse all’accesso amministrativo ove solo parte della documentazione sia ottenuta ad opera del giudice fallimentare, che l’appello principale pone questioni pregiudiziali di merito rispetto all’appello incidentale di NPL Italy, per cui ritiene necessario in questa situazione processuale procedere allo scrutinio degli appelli nel merito.

13. Con il primo motivo dell’appello il Ministero critica la sentenza per illogicità e contraddittorietà, in quanto, pur dubitando della detenzione, il TAR ordinava l’esibizione dei documenti. Il Ministero sarebbe privo della legittimazione passiva nei confronti dell'azione per l'accesso ai documenti amministrativi nella fattispecie concreta, la quale presupporrebbe che i documenti oggetto della richiesta di accesso siano formati o, comunque, detenuti dall'amministrazione nell'esercizio della funzione amministrativa, condizione che non vi sarebbe nel caso de quo, in capo al MISE, essendo documentazione non formata dal Ministero, né detenuta stabilmente, né in possesso del medesimo. Non sussisterebbe alcuna normativa riguardante l’obbligo in capo al Ministero di detenzione dello stato passivo nella versione aggiornata, né della variazione ex art. 115 L.F.

14. La censura – in quanto rivolta alla statuizione di parziale accoglimento della sentenza impugnata che aveva ad oggetto lo stato passivo – deve essere respinta. Sulla base della normativa in materia, l’ammissione di un’impresa in crisi alla procedura di amministrazione straordinaria non determina la nascita di un nuovo e diverso soggetto pubblico, ma il trasferimento della gestione dell'impresa e, con essa, la rappresentanza legale dell’impresa stessa in capo ai Commissari straordinari, che si sostituiscono agli ordinari organi di amministrazione.

La conseguenza è che costoro non danno vita ad un soggetto giuridico autonomo rispetto alla società in amministrazione straordinaria, la quale resta un unico soggetto, di diritto privato, la cui amministrazione, per il conseguimento di finalità anche di carattere pubblicistico, è affidata ai Commissari straordinari, che diventano i rappresentanti legali, con l’ ulteriore conseguenza che gli atti della procedura possono essere detenuti sia dal Ministero che dai Commissari, sicché la relativa richiesta di accesso ben può essere formulata al MISE (e ciò determina l’accertata competenza a decidere le eventuali controversie in merito, per competenza funzionale, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma).

Questa Sezione ha già accertato ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, n. 2005/2021; id ., n., n. 6510/2018), con orientamento che anche questo Collegio condivide, che l’accesso a documenti di natura privatistica formati o presentati in una procedura di amministrazione straordinaria è consentito ove ricorrono i presupposti di cui all’art. 24 co. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la cui tutela è complementare e non esclusiva dai rimedi previsti dagli arti. 56, 61 e 67 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

Il soggetto da ritenere investito dell’attività idonea a soddisfare la relativa richiesta è da individuare nel Ministero per lo Sviluppo Economico, dovendosi, a questo fine interpretare il comma 6 dell’art. 22 l. 241/1990, per cui “ il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere ”, in senso favorevole al concreto esercizio del diritto di accesso, essendo detto Ministero il soggetto pubblico avente in atto compiti istituzionali nel campo di tali procedure e titolo quindi a detenere o a costituire la detenzione della relativa documentazione o, comunque, a svolgere ogni azione idonea a reperirla per consentirne l’accesso, salva la motivata esplicitazione dell'impossibilità di utilmente provvedere (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3743/2015).

Va rilevato in proposito che i Commissari sono un organo che agisce in stretto raccordo con il Ministero vigilante che non si limita alla nomina dei commissari ma ne segue l’attività.

I Commissari straordinari ed i componenti dei Comitati di sorveglianza sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico scelti tra professionisti esterni alla P.A. che devono possedere determinati requisiti di professionalità ed esperienza, maturate nel settore delle procedure concorsuali e/o della gestione d’impresa. Le scelte e gli atti del commissario straordinario, autorizzati da questo Ministero, producono effetti principalmente nei confronti dei lavoratori e dei creditori delle società dichiarate insolventi. La vigilanza ministeriale si esplica attraverso l’indirizzo sulle principali scelte della procedura, l’autorizzazione ai commissari, il compimento di tutti i principali atti della procedura, il controllo sull’andamento della procedura e sull’operato dei commissari attraverso, principalmente, l’esame di relazioni periodiche.

In ogni caso, il Tribunale, oltre che su materie specifiche quali la verifica del passivo e le ripartizioni ai creditori, è competente a decidere, in qualsiasi momento, sulla conversione in fallimento della procedura.

Di fronte ad una correlazione tra la posizione di creditore di una impresa in amministrazione straordinaria (comprovata della cessione dei crediti depositata nel primo grado di giudizio) e la documentazione relativa alla procedura in svolgimento al fine di poter verificare la consistenza, la tipologia e le attuali condizioni giuridiche dei crediti sui quali la società creditrice potrà soddisfarsi, sussiste il diritto all’accesso difensivo con riferimento a detta documentazione (con i limiti che saranno poi ricordati nell’esame dell’appello incidentale di NPL Italy) e l’ostensione della stessa non può essere negata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1154/2021). Infine, il diritto di accesso difensivo ai documenti amministrativi, esso può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori del giudice civile, anche in sede fallimentare (in termini Cons. Stato, sez. VI, n. 2005/2021). La censura è dunque infondata.

15. Nel prosieguo, l’appellante critica la sentenza del TAR Lazio in merito all’accertamento dell’interesse al diritto di accesso, che viene ritenuto – dal giudice di primo grado – sufficiente anche solo in astratto quando collegato ai documenti di cui è chiesta l’ostensione.

Il Ministero appellante sostiene invece che sia possibile solo di fronte a precise concrete e allegate esigenze.

Nell’ipotesi di accesso difensivo spetterebbe comunque all’Amministrazione assumersi la responsabilità di dichiarare formalmente ed espressamente l’eventuale assenza dei documenti oggetto di accesso presso i propri archivi o banche dati cartacee o digitali. Né si potrebbe affermare che, in caso di istanza di accesso rivolta ad una Amministrazione Pubblica, quale è il Ministero dello sviluppo economico, concernente i medesimi documenti (da questa non detenuti né ricevuti), verrebbe a modificarsi la natura comunque non pubblicistica degli atti richiesti in relazione ad una Procedura di amministrazione straordinaria. Dunque, si dovrebbe dichiarare la carenza dell’interesse all’accesso delle società J-Invest S.p.A. e NPL Securisitation Italy SPV S.r.l. in relazione all’istanza di accesso presentata. Nemmeno si potrebbe invocare l’accesso civico, che verterebbe invece su un’esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su libertà singolari.

16. Anche questa doglianza non ha pregio. Il TAR ha accertato correttamente che alcuni limitati documenti oggetto dell’istanza (dei quali è stata poi ordinata l’ostensione) sono preordinati ad avere contezza delle iniziative intraprese dalla procedura nei confronti della cessionaria del ramo d’azienda.

Risulta dunque provato che il creditore della società sottoposta a procedura concorsuale ha un interesse diretto, attuale e concreto, a tutela della propria posizione soggettiva, ad avere contezza della liquidità disponibile in quanto ciò ha un effetto immediato e diretto sulla possibilità concreta di soddisfare il proprio credito. Dall’altro lato questo può incidere sul valore del credito e sulle decisioni concernenti la sua gestione. Il ricorrente in primo grado aveva argomentato che l’interesse a prendere visione della documentazione richiesta per conoscere lo stato attuale della procedura e il concreto grado di soddisfazione dei crediti è attuale in quanto le informazioni contenute nelle relazioni semestrali ex art. 205 L.F. redatte dai Commissari non sono sufficientemente esaustive allo scopo (effettiva ed aggiornata composizione dello stato passivo, variazione ex art. 115 L.F. a seguito dell’acquisto dei crediti medesimi, valutazione prognostica della capienza della procedura ai fini della verifica dell’ an , del quantum e della tempistica del soddisfacimento dei propri diritti di credito). Questo è idoneo ad integrare le condizioni ritenute necessarie dalla costante giurisprudenza. Non risulta conferente il richiamo alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4/2021. Il Supremo Consesso aveva chiarito che si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando. La richiesta di accesso oggetto di questo giudizio risulta basata invece su circostanze specifiche ed era sottesa a poter valutare specifiche situazioni del proprio credito. Il Collegio non condivide neanche la doglianza che l’accesso riguardi gli atti dei Commissari per profili privatistici (essendo lo stato passivo un atto fondamentale della procedura che è interesse dello stesso Ministero detenere per ordinatamente vigilare). Il procedimento rileva l’esponente come parte direttamente interessata e quindi titolata all’esercizio del diritto di accesso, sia per fini conoscitivi, sia per eventuali scopi giudiziari.

17. Npl Securisitation Italy Spv S.r.l. ha poi proposto appello incidentale per la parte a lei sfavorevole del ricorso in primo grado. Il TAR avrebbe errato nell’equiparare atti negoziali (accordi, transazioni, proposta di concordato) agli atti processuali. La categoria degli atti giudiziari non sarebbe sottratta in via assoluta all’accesso, con riguardo agli atti più propriamente “processuali” (come le azioni legali). Il TAR non avrebbe tenuto conto del fatto che i documenti richiesti avrebbero uno stretto collegamento con il procedimento di amministrazione straordinaria nel quale sono a tutti gli effetti confluiti e con gli interessi pubblici (tutela dei creditori e dell’impresa) cui tale procedimento è preordinato. In più, la sentenza impugnata sarebbe inficiata da omessa pronuncia, in quanto il TAR non si sarebbe espresso in ordine all’invocato accesso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.L. n. 33/2013.

18. Le censure non hanno pregio, dovendo invece confermare la pronuncia dei primi giudici. Il TAR ha accertato che dalla disciplina dell’accesso vanno esclusi, in ragione delle norme sopra richiamate (art. 24 l. 241/1990), i documenti processuali e in generale i dati giudiziari richiesti, considerato che gli stessi esulano dalla disciplina dell’accesso documentale e che comunque non sono state allegate ragioni di stretta indispensabilità della loro ostensione. Il legislatore ha dunque previsto un meccanismo di ponderazione degli interessi relativi al bene della vita, prevedendo nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.

Alla luce delle disposizioni normative rilevanti, la prospettazione della società appellante incidentale, volta a sostenere che si verte in una situazione di stretta indispensabilità per l’esercizio del diritto di difesa del documento di cui si chiede l’accesso, in ragione della natura riservata delle informazioni essendo documenti giudiziari, il Collegio ritiene che proprio l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, che prevede la valutazione del criterio della “ stretta indispensabilità ” non consenta di accedere alla prospettazione dell’appellante incidentale (gli atti giudiziari non essendo primariamente detenuti dall’amministrazione andrebbero chiesti al giudice e già solo per questo non sussiste la stretta indispensabilità).

Non possono portare ad un diverso esito i richiami agli atti meramente negoziali come distinti dagli atti giudiziari, dovendosi ribadire che, sulla scorta dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria, il rapporto tra l’istituto dell’accesso documentale difensivo e gli istituti processual-civilistici non può che essere ricostruito in termini di complementarietà delle forme di tutela, come già innanzi evidenziato.

E se è vero che “ la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 ” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2021), per cui la pendenza delle diverse controversie costituisce un ragionevole elemento che porta a ritenere sussistente un effettivo collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze difensive degli appellanti incidentali che sono terzi rispetto alla procedura va però rilevato che la documentazione richiesta è relativa ad atti processuali (contenenti “dati” giudiziari) formatisi per strategie difensive degli organi commissariali per cui su di esse non è esercitabile l’accesso amministrativo (oltre a non essere documentazione necessariamente in possesso del Ministero o non toccata da esigenze di riservatezza sull’operato degli organi commissariali). Diversamente è da considerare la documentazione riguardante lo stato passivo, per la quale l’accesso è possibile;
tale documentazione è connotata infatti anche da tipici aspetti amministrativi, non solo giudiziari, ed è comunque essenziale per poter valutare elementi creditizi risultando quindi indispensabile per tale attività.

19. Il Collegio deve infine scrutinare l’appello incidentale di Tirrenia di Navigazione S.p.a. in amministrazione straordinaria.

19.1 Gli appellanti incidentali criticano la sentenza nel primo motivo di censura per manifesta violazione e mancata applicazione nel caso in esame dell’art. 90 della legge fallimentare (applicabile anche alle procedure di amministrazione straordinaria quali Tirrenia). Il TAR del Lazio sarebbe incorso in un errore di diritto nell’adozione della sentenza, nella misura in cui avrebbe riconosciuto a favore dell’istante l’esercizio di un diritto di accesso al di fuori del perimetro esclusivo dettato dall’articolo 90 L.F.

19.2 La doglianza non coglie nel segno, sulla base di quanto accertato sub 14, ove si rinvia, sottolineando che il diritto di accesso difensivo ai documenti amministrativi può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri del giudice civile, anche in sede fallimentare. Non convince il Collegio la tesi della secondo cui, in base al principio di specialità, alle procedure di amministrazione straordinaria non troverebbe applicazione l’accesso di cui agli art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, che invece la costante giurisprudenza amministrativa ha confermato ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, n. 3938/2018, id. , n. 5395/2021). L’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi opera in parallelo con altri strumenti previsti dall’ordinamento, essendo preordinato alla tutela e all’attuazione di canoni costituzionali quali il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza amministrativa. L’esercizio del diritto di accesso non è precluso dalla possibilità di ricorrere ad altri strumenti di natura processuale (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 19/2020).

19.3 A prosieguo, la difesa di Tirrenia in A.S. critica la pronuncia del TAR in merito alla sussistenza dell’interesse del ricorrente in primo grado all’accesso. L’interpretazione del Giudice di prime cure sarebbe stata acritica e del tutto decontestualizzata rispetto al contenuto concreto dell’originaria istanza di accesso e della giurisprudenza formatasi in tema di diritto all’accesso difensivo. L’istanza di accesso ed il ricorso avverso il diniego opposto dal MISE sarebbe invece inammissibile per carenza assoluta di un interesse giuridicamente rilevante all’accesso alla documentazione richiesta.

19.4 Il TAR ha accertato che il creditore della società sottoposta a procedura concorsuale ha un interesse diretto, attuale e concreto, a tutela della propria posizione soggettiva, ad avere contezza della liquidità disponibile e delle caratteristiche del ceto creditorio ammesso in quanto ciò ha un effetto immediato e diretto sulla possibilità concreta di soddisfare il proprio credito ed incide, altresì, sul valore del credito e sulle decisioni concernenti la sua gestione, come ad esempio quella di mantenere o cedere la titolarità del credito e di quantificare l’eventuale prezzo di cessione. In quanto titolare di ingenti crediti verso Tirrenia, NPL Italy ha uno specifico e rilevante interesse a prendere visione della documentazione richiesta per conoscere lo stato attuale della procedura e, in definitiva, il concreto grado di soddisfazione dei crediti, anche in quanto le informazioni contenute nelle relazioni semestrali ex art. 205 L.F. redatte dai Commissari non sono sufficientemente esaustive allo scopo. In questo senso trovano piena giustificazione le richieste concernenti lo Stato Passivo aggiornato. Inoltre, è chiaro l’interesse della stessa NPL Italy, in quanto acquirente dei crediti, ad avere evidenza della variazione ex art. 115 L.F. dello Stato Passivo disposta in suo favore a seguito dell’acquisto dei crediti medesimi. L’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 definisce tutti i soggetti privati come interessati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Da questo discende che un interesse privato può giustificare l’accesso, quando il documento è strumentale alla tutela di una posizione

soggettiva ad esso collegata, come nel caso presente ma limitatamente alla documentazione amministrativa e non agli atti processuali come correttamente deciso dal Tar.

20. L’appello incidentale di Tirrenia non può pertanto essere accolto.

21. Conseguentemente e in ragione di quanto sopra il presente giudizio di appello principale va respinto, in parte perché infondato;
va respinto anche l’appello incidentale di NPL Italy e l’appello incidentale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. in A.S. Si precisa che tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

22. Sussistono i presupposti per poter compensare le spese del grado di appello del presente giudizio tra le parti.

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