Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-02-02, n. 202200739
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Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00739/2022REG.PROV.COLL.
N. 08091/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8091 del 2021, proposto da
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Tirrenia di Navigazione S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Npl Securitisation Italy Spv S.r.l., J-Invest S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza-Ter) n. 07343/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tirrenia di Navigazione S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e di Npl Securitisation Italy Spv S.r.l. e di J-Invest S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2022 il Cons. T M e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Verdiana Fedeli e gli avvocati A M e F B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-ter, 21 giugno 2021 n. 7343, con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso (n. R.g. 2755/2021) proposto dalla Npl Securitisation Italy Spv S.r.l. (in breve “NPL Italy”), per il tramite del rappresentante J-Invest S.p.a. al fine di ottenere l’annullamento della nota prot. 40480 del 11 febbraio 2021, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha respinto l'istanza di accesso documentale, con riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria cui è soggetta Tirrenia di Navigazione S.p.A. (in seguito “Tirrenia”).
2. La ricorrente in primo grado affermava di essere creditrice della Procedura, per acquisto a titolo particolare da diversi istituti di credito della Tirrenia spa in amministrazione straordinaria. L’istanza di accesso del 13.1.2021 nei confronti dei Commissari della procedura e del Ministero dello Sviluppo Economico aveva ad oggetto: 1) copia degli atti concernenti le azioni giudiziali promosse nei confronti della cessionaria del ramo di azienda C.I.N. Spa per il recupero del credito relativo alle due rate differite del prezzo di cessione ad oggi; 2) copia degli atti relativi al procedimento avviato da C.I.N. Spa di concordato preventivo; 3) copia degli atti processuali relativi alle opposizioni allo stato passivo pendenti; 4) copia degli atti processuali relativi ai giudizi di revocatoria promossi nei confronti degli istituti di credito; 5) copia degli atti relativi ad eventuali accordi di definizione stragiudiziale negoziati con le controparti; 6) copia dello stato passivo della procedura aggiornato ed eventuale variazione ex art. 115 L.F. dello stato passivo disposta a seguito dell’acquisto dei crediti suddetti da parte di NPL Italy; 7) copia di tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali relativi al giudizio promosso nei confronti degli ex amministratori; copia delle indagini svolte sulla rispondenza patrimoniale delle controparti.
3. Il Ministero oggi appellante rigettava l’istanza di accesso, in quanto: i ) sarebbe preordinata al controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione; ii ) per alcuni documenti non sussisterebbe alcuna documentazione in possesso del Ministero; iii ) non sarebbe applicabile l’art. 5 co. 2 del d.lgs. n. 33/2013 sull’accesso civico, ritenendo non dimostrato l’interesse attuale e concreto, non rilevando alcuna competenza del Ministero nella gestione dello stato passivo (così come nel riconoscimento dei debiti delle procedure di amministrazione straordinaria) ed infine argomentando che la richiesta fosse generica.
4. Npl Securisitation Italy SpV srl ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., chiedendo l’annullamento del rigetto dell’istanza di accesso agli atti e la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti. Si erano costituiti in giudizio il Ministero e Tirrenia in Navigazione S.p.a. in A.S., chiedendo entrambi il rigetto del ricorso.
5. Il Tar per il Lazio ha parzialmente accolto il ricorso, con esclusivo riferimento alla copia dello stato passivo della procedura aggiornato a seguito dei riparti parziali effettuati, variazione ex art. 115 L.F. dello stato passivo disposta a seguito dell’acquisto dei crediti suddetti da parte di NPL Italy.
6. Il Ministero ha proposto appello nei confronti della sentenza del TAR per il Lazio n. 7343/2021, ritenendo errata la ricostruzione proposta dal giudice di primo grado in ordine al diritto di accesso documentale ai documenti per come richiesti dalla NPL Italy.
A sostegno del ricorso il Ministero appellante deduce le seguenti censure:
1) error in iudicando circa il difetto di legittimazione passiva del Ministero dello sviluppo economico;
2) error in iudicando sulla sussistenza dell’interesse all’accesso.
7. Si è costituita in resistenza NPL Italy, che ha proposto anche appello incidentale per le statuizioni a lei sfavorevoli della sentenza.
8. Ha proposto autonomo appello incidentale anche Tirrenia di Navigazione S.p.a. in amministrazione straordinaria, chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
1) error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 22, co. 1, e 25, co. 2 della legge 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 90 della legge fallimentare, illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2) error in iudicando in relazione al mancato accertamento della carenza di un interesse meritevole di tutela all’accesso civico (art. 22, 23 e 24, co. 3 e 7 legge 241/1990).
9. Con ordinanza n. 5761/2021 del 22 ottobre 2021 la Sezione ha provvisoriamente sospeso la sentenza gravata, atteso che, diversamente, dall’ostensione dei documenti per cui è causa deriverebbe l’inutilità della prosecuzione del giudizio.
10. Le parti hanno depositato successivamente ulteriori memorie e documenti.
11. All’udienza del 20 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Con nota depositata il 29.12.2021, la Procedura di Tirrenia in Navigazione S.p.a. ha depositato la comunicazione del 13.12.2021 di ostensione dei verbali di formazione dello stato passivo della procedura e delle informative dei commissari straordinari relative alle variazioni ex art. 115 l.f. dello stesso stato passivo in seguito al Provvedimento del Giudice fallimentare delegato del Tribunale di Roma di autorizzazione del 24.11.2021. Da questo discenderebbe la parziale cessazione della materia del contendere, avendo NPL Italy ottenuto parzialmente il bene della vita. Il Collegio rileva tuttavia che le altre parti hanno insistito sulle loro conclusioni anche all’udienza di discussione, che la complementarità fra conoscenza della documentazione per via giudiziaria ed accesso procedimentale non esclude la permanenza dell’interesse all’accesso amministrativo ove solo parte della documentazione sia ottenuta ad opera del giudice fallimentare, che l’appello principale pone questioni pregiudiziali di merito rispetto all’appello incidentale di NPL Italy, per cui ritiene necessario in questa situazione processuale procedere allo scrutinio degli appelli nel merito.
13. Con il primo motivo dell’appello il Ministero critica la sentenza per illogicità e contraddittorietà, in quanto, pur dubitando della detenzione, il TAR ordinava l’esibizione dei documenti. Il Ministero sarebbe privo della legittimazione passiva nei confronti dell'azione per l'accesso ai documenti amministrativi nella fattispecie concreta, la quale presupporrebbe che i documenti oggetto della richiesta di accesso siano formati o, comunque, detenuti dall'amministrazione