Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-03-17, n. 202502179
Improcedibile
Sentenza
17 marzo 2025
Improcedibile
Sentenza
17 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2025
N. 02179/2025REG.PROV.COLL.
N. 06104/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6104 del 2024, proposto dalla società sportiva dilettantistica a r.l. “ La RA Sporting Club ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Berardino Iacobucci e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via E. Q. Visconti, n. 99
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giuliana Malara e con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27
nei confronti
US S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Quinta Ter , n. 19917/2023 del 29 dicembre 2023, resa tra le parti sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. 6635/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Viste le memorie delle parti costituite;
Vista la replica dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Valentina Petri in sostituzione dell’avv. Berardino Iacobucci e l’avv. Giuliana Malara;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe la società sportiva dilettantistica “ La RA Sporting Club ” (anche solo La RA o S.S.D.) ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V- ter , n. 19917/2023 del 29 dicembre 2023, chiedendone l’annullamento e/o la riforma.
1.1. In sintesi, la ricorrente espone di gestire un circolo sportivo polifunzionale e ricreativo, aperto al pubblico, nella struttura con l’omonima denominazione sita in Roma, zona Tor di Quinto. Con bando pubblicato sul B.U.R.L. del 9 dicembre 2022 la Regione Lazio ha reso nota la presentazione da parte della US S.r.l. (anche solo US) di un’istanza di concessione riguardante l’area demaniale posta a destra del fiume Tevere, in via del Baiardo n. 390 (attigua a quella dov’è ubicato il circolo gestito dall’esponente) ed ha invitato gli interessati a presentare nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione domande concorrenti, osservazioni e/o opposizioni.
1.2. La RA presentava in data 8 gennaio 2023 domanda di concessione in concorrenza, ma con nota prot. n. U.0203639 del 22 febbraio 2023, notificata in pari data, la Regione Lazio comunicava che, all’esito della procedura selettiva, la concessione era stata aggiudicata alla US; l’esponente impugnava detta nota innanzi al T.A.R. Lazio e la Regione, dopo averla annullata in autotutela (in ragione della mancata allegazione alla stessa del verbale relativo alla valutazione comparativa delle domande) con nota prot. n. U.0488362 del 5 maggio 2023 comunicava: 1) l’esclusione dell’odierna appellante dalla procedura selettiva ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter) , del d.lgs. n. 50/2016, per essere emersa la sua insolvenza nei confronti della P.A. rispetto al pagamento di € 190.356,40; 2) l’individuazione nuovamente della US quale potenziale destinataria della concessione (in quanto risultata prima in graduatoria con n. 27 punti).
1.3. Con ricorso per motivi aggiunti La RA impugnava anche la nota regionale del 5 maggio 2023 ora citata, unitamente agli atti presupposti e connessi, chiedendone l’annullamento.
1.4. Con la sentenza appellata l’adito T.A.R. Lazio, dopo avere dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, visti l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ed il nuovo provvedimento della Regione, ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, attesa l’infondatezza delle censure con esso dedotte (nonché la carenza di interesse della ricorrente alla proposizione del motivo aggiunto volto a censurare il punteggio attribuito alla controinteressata US).
2. In sintesi, il T.A.R. ha disatteso anzitutto la censura di incompetenza dell’organo che ha proceduto alla valutazione delle domande in concorrenza, essendo tale procedimento disciplinato non, come ha sostenuto la ricorrente, dall’art. 11 del regolamento regionale n. 3/2004 (che affida le relative funzioni alla Commissione tecnica per il demanio idrico), bensì dall’art. 8 del regolamento regionale n. 1/2022, che demanda la predetta valutazione all’ufficio procedente. Né può obiettarsi sul punto che l’art. 33, comma 6, delle N.T.A. del Piano di bacino del Tevere – V stralcio funzionale (che contempla l’ipotesi delle domande concorrenti su una stessa area o specchio liquido) abbia effettuato un rinvio fisso o materiale al citato regolamento del 2004, dovendo invece intendersi il rinvio come operato in favore della fonte che la Regione (soggetto competente a gestire le concessioni demaniali) avrà tempo per tempo stabilito.
2.1. La sentenza ha altresì disatteso le censure mosse dalla ricorrente alla decisione della Regione di escluderla dalla procedura ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter) , del d.lgs. n. 50/2016, poiché nel caso di specie la P.A. ha giustificato la valutazione di non affidabilità dell’operatore (comportante la sua esclusione) evidenziando che La RA risulta debitrice nei confronti della Regione stessa per € 190.356,40 a causa del mancato pagamento dell’indennizzo dovuto per occupazione senza titolo, dal 2003 al 2014, dell’area demaniale da essa ottenuta in concessione dal 2000 al 2003.
2.2. In proposito la sentenza ha ritenuto: I) non ostativo alla suddetta valutazione di non affidabilità il fatto che la pretesa creditoria della parte pubblica sia sub iudice ; II) non pretestuosa la valutazione della Regione, attese l’entità dell’esposizione debitoria della ricorrente e la sua inerenza a un rapporto analogo a quello che la stessa avrebbe inteso instaurare con la parte pubblica, nonché la sottoscrizione da parte della S.S.D. di un piano di rateizzazione del debito nel 2014; III) non abnorme la decisione della Regione di disattendere l’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte privata, anche perché l’indennizzo è collegato ad un illecito (l’occupazione abusiva dell’area) cessato solo con il rilascio della nuova concessione nel luglio del 2014 (il cui disciplinare, sottoscritto dalla S.S.D. nel 2015, dà espressamente atto della riferita esposizione debitoria).
2.3. Da ultimo, la sentenza ha assorbito il terzo motivo formulato con il ricorso per motivi aggiunti, relativo al punteggio attribuito alla US, poiché la legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla procedura comporta il difetto di interesse della stessa all’esame della doglianza, corroborato anche dal provvedimento della Regione intervenuto in corso di causa e prodotto come doc. 17 della parte resistente, contenente la declaratoria di decadenza della controinteressata in merito alla procedura di rilascio della concessione.
2.4. Al riguardo, infatti, mette conto precisare sin da ora che nelle more del giudizio la Regione Lazio ha emanato la determinazione n. G15135 del 15 novembre 2023, con cui ha dichiarato la decadenza della procedura di rilascio della concessione demaniale promossa dalla US S.r.l., negando a questa il rilascio della predetta concessione. Giova aggiungere, inoltre, che la stessa appellante ricorda che gli atti della procedura (e segnatamente la nota della Regione Lazio prot. n. U.0488362 del 5 maggio 2023) sono stati annullati da un’altra sentenza della Sez. V- ter del T.A.R. Lazio (n. 5922/2024 del 26 marzo 2024) pronunciata sul ricorso di un’altra partecipante alla procedura selettiva, non appellata e passata in giudicato.
3. Nel gravame, l’appellante ha contestato il percorso logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
I) violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza, insufficienza ed inadeguatezza della motivazione, sviamento di potere, poiché il T.A.R. non avrebbe considerato che l’inadempimento a cui si riferisce il provvedimento gravato non avrebbe comportato nessuna delle conseguenze indicate dalla disposizione (l’art. 80, comma 5, lett. c-ter) , cit.) di cui si fa applicazione (risoluzione del contratto; condanna al risarcimento del danno). La sentenza, inoltre, sarebbe incorsa in errore nell’affermare l’irrilevanza della pendenza dell’azione volta a far dichiarare la prescrizione e comunque la non debenza del credito. Nessuna rilevanza poi potrebbe essere attribuita al piano di rateizzazione (poiché la richiesta di rateizzazione non comporta rinuncia alla prescrizione, né riconoscimento del debito) e alla menzione del debito nel disciplinare della concessione, Nel merito, comunque, il debito posto dalla P.A. a base