Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-14, n. 202302649

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-14, n. 202302649
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302649
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2023

N. 02649/2023REG.PROV.COLL.

N. 08333/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8333 del 2016, proposto dalla società Sat S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M A, A G e A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A in Roma, via Udine 6;

contro

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e l’ENAC- Ente nazionale aviazione civile in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
l’ARPAT - Agenzia regionale protezione ambientale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini 12;
il Comune di Lucca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D D S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lucio Valerio Moscarini in Roma, via Sesto Rufo 23;
la Provincia di Lucca, non costituita in giudizio;

nei confronti

della società Studio Altieri S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Monte Zebio 30;
dell’Azienda A.S.L. 2 Lucca, ora Nord Ovest e della Regione Toscana, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Toscana, sez. II, 18 marzo 2016 n. 481, che ha respinto i ricorsi riuniti nn. 765/2015 e 1642/2015 R.G. proposti per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti (relativi alla richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA presentata dall’Azienda USL 2 Lucca in relazione all’elisuperficie situata presso l’ospedale civile di Lucca, in Lucca, via per Sant’Alessio, Monte S. Quirico):

a) diniego espresso dalla conferenza di servizi 20 febbraio 2015, indetta dalla Provincia di Lucca con pec 11 febbraio 2015 e tenutasi presso i locali della Provincia di Lucca in Lucca, piazza Napoleone l, cortile Carrara Lucca;

b) determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca 30 marzo 2015 n. 1366, che esprime parere contrario al rilascio e dispone l’archiviazione;

c) parere negativo 9 aprile 2015 prot. n. 103 dello Sportello unico attività produttive – SUAP del Comune di Lucca;

d) comunicazione di preavviso di diniego 3 novembre 2014 prot. n.220723 della Provincia di Lucca;

e) parere

ARPAT

29 agosto 2014 prot. LU. Ol. l7.18/54.13;

f) parere 9 luglio 2014 prot. n. DVA-2014-0022624 emesso dal Ministero per l'ambiente e tutela del territorio e del mare, Direzione generale per le valutazioni ambientali.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Consigliere F G S, udito per la parte appellante l’avvocato A G e dato atto delle istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati D D S, M S e A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente appellante è la società di progetto costituita ai sensi dell’allora vigente art. 37 bis della l. 11 febbraio 1994 n.109 che, in base ad una convenzione stipulata in data 12 novembre 2007 con le Aziende sanitarie interessate, ha assunto l’incarico della progettazione esecutiva, progettazione definitiva e costruzione di alcuni ospedali toscani, e in particolare del nuovo ospedale di Lucca, rispetto al quale è parte della convenzione stessa l’Azienda sanitaria n.2 di Lucca (doc. 1 in I grado ricorrente appellante, convenzione citata, p. 4 del file).

2. Il progetto definitivo del nuovo ospedale di Lucca, per quanto qui rileva, prevedeva sin dall’origine una struttura idonea a far operare gli elicotteri del servizio di elisoccorso attivo nella Regione Toscana (doc. ti 3 e 4 in I grado ricorrente appellante, descrizione del servizio stesso e planimetria di progetto, ove è distinguibile la piazzola in questione, pp. 63 e 64 del file).

3. Nel corso del procedimento amministrativo, e di questo processo, tutte le parti si sono riferite alla struttura in questione come ad una “ elisuperficie ”, concetto normativo che si deve ora illustrare per migliore comprensione.

3.1 In materia dispone il regolamento d.m. 1 febbraio 2006, attuativo della l. 2 aprile 1968 n.518, sulla liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio, che all’art. 1 comma 1 definisce anzitutto la “ aviosuperficie ”, intesa come “ area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico ”. La definizione è conforme all’art. 701 comma 1 c.n., per cui “ Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni ”. Solo per completezza si aggiunge che le aree idonee a far operare aeromobili, le quali appartengano al demanio aeronautico, sono invece gli aeroporti veri e propri.

3.2 Sempre il d.m. 1 febbraio 2006, all’art. 1 comma 2, definisce “ elisuperficie ” ogni “ aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto ”. Il concetto di eliporto si ricava poi dal regolamento

ENAC

20 novembre 2011 in materia, che lo definisce “ aeroporto ad uso esclusivo degli elicotteri impiegati in attività di trasporto commerciale ”.

3.3 Il d.m. 1 febbraio 2006 prevede per la gestione dell’elisuperficie una disciplina specifica: in sintesi estrema, all’art. 3 richiede che essa sia gestita da “ persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilità in condizioni di sicurezza ”, devono essere in possesso del nulla osta previsto dall’art. 4 comma 1, sono responsabili, ai sensi del comma 3, della conformità urbanistica della struttura e del rispetto delle norme di prevenzione degli incendi e devono raccogliere i dati dei movimenti, ai sensi dell’art.

5. In linea di principio poi sulle aviosuperfici complessivamente intese, e quindi anche sulle elisuperfici, il d.m. consente all’art. 6 “ oltre all'effettuazione di attività non remunerate … anche le attività di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo ”. Dal confronto con l’art. 7 del decreto stesso, di cui subito, si ricava poi per implicito, ma inequivocabilmente, che un’aviosuperficie, e quindi anche un eliporto, è idoneo a ricevere un numero indeterminato di decolli e atterraggi.

3.4 Il d.m. 1 febbraio 2006 definisce poi all’art. 7 la “ elisuperficie occasionale ” come “ qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio ”, ne consente, al comma 3, l’uso per “ effettuazione di attività aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR diurno ” e per “ interventi di emergenza come definiti dall'ENAC ”, quindi con limiti ben individuati;
non richiede per esse la figura del gestore, come da comma 4, e prevede invece la responsabilità del pilota per la scelta dell’area, la condotta delle operazioni e, ai sensi del comma 7, il “ rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente ”.

4. Tanto premesso, il progetto del nuovo ospedale di Lucca è stato esaminato come un tutto unitario, comprensivo quindi anche dell’elisuperficie, dalla competente conferenza di servizi, con il procedimento che ora si illustra con riferimento ai passaggi rilevanti ai fini di causa.

4.1 Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione della conferenza di servizi nella seduta del 23 luglio 2008 (doc. 6 bis in I grado ricorrente appellante, verbale, p. 77 del file), recepita nella delibera 13 agosto 2008 n.566 del direttore generale dell’ASL Lucca (doc 6 in I grado ricorrente appellante, p. 73 del file): L’ARPAT, presente alla conferenza, non ebbe a sollevare obiezione alcuna specificatamente relativa all’elisuperficie, si limitò infatti a segnalare la necessità di “ alcune integrazioni ” in materia acustica (doc 6 bis in I grado ricorrente appellante, cit. p. 80 del file). Di quali integrazioni si trattasse si comprende consultando il parere dell’ARPAT stessa 8 agosto 2008 allegato al verbale della conferenza (doc. 6 bis in I grado ricorrente appellante cit. p. 103 del file), che parla di “ modifiche impiantistiche o opere aggiuntive di insonorizzazione… che permettano di rispettare il valore limite differenziale di immissione notturno a finestre aperte e il limite di emissione notturno presso tutti i recettori più esposti esterni all’ospedale ”.

4.2 Il progetto esecutivo è stato poi oggetto di variante, approvata con deliberazione della conferenza di servizi nella seduta del 19 luglio 2011 (doc. 8 bis in I grado ricorrente appellante, verbale, p. 185 del file), recepita nella delibera 25 luglio 2011 n.400 del direttore generale dell’ASL Lucca (doc 8 in I grado ricorrente appellante, p.176 del file). Anche in questo caso, l’ARPAT, presente alla conferenza, non ebbe a sollevare obiezione alcuna specificatamente relativa all’elisuperficie, ma si limitò a ribadire “ perplessità ” inerenti la mancanza di uno studio che coinvolgesse tutti i recettori e la collocazione del parcheggio (doc. 8 bis in I grado ricorrente appellante, cit. p.187 del file). Nel parere allegato 19 luglio 2011 (doc. 8 bis in I grado ricorrente appellante, cit. p.202 del file) si richiama infatti ai profili già illustrati, appunto senza nulla dire circa l’elisuperficie.

4.3 La problematica dell’elisuperficie emerge invece dopo la data di fine lavori del 25 luglio 2013 (doc. 10 in I grado ricorrente appellante, certificato di fine lavori, p. 217 del file), nel momento in cui si tratta di richiedere per la struttura il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale – AUA. Infatti, con nota senza data leggibile (doc. 11 ter in I grado ricorrente appellante, p. 225 del file) il Servizio ambiente della Provincia, competente per il rilascio, richiede al SUAP del Comune di Lucca una serie di integrazioni documentali, e in particolare il nulla osta acustico di cui all’art. 8 della l. 26 ottobre 1995 n.447 (la legge generale in materia), sulla base di un allegato parere dell’ARPAT, indicato come allegato 1, ricevuto il giorno 15 ottobre 2013.

4.4 Nel parere in questione (doc. 11 quater in I grado ricorrente appellante, p. 229 del file) l’ARPAT qualifica come “ del tutto insufficiente ” la valutazione dell’impatto acustico dell’area per l’elisoccorso, per una serie di ragioni ivi spiegate, che sono quelle che fondamentalmente verranno poi poste a base del diniego impugnato, e quindi si illustreranno più oltre.

4.5 A seguito di questa richiesta di integrazioni per la valutazione acustica, l’ASL 2 Lucca decide di stralciare la richiesta di AUA per l’elisuperficie e procedere quindi in modo separato per l’AUA dell’ospedale propriamente detto, che viene rilasciata con deliberazione 24 aprile 2014 della conferenza di servizi a tal fine indetta dalla Provincia (doc. 17 in I grado ricorrente appellante, p. 43 del file).

5. Per quanto riguarda l’elisuperficie, l’AUA viene invece negata, nei termini di cui subito.

5.1 Con la propria nota 10 febbraio 2014 prot. n.4792 e con la successiva nota 26 febbraio 2014 prot. n.6750, con cui ha allegato il “ contributo istruttorio ” dell’ARPAT sul punto (doc. ti 13 e 13 bis in I grado ricorrente appellante, pp. 235 e 237 del file) l’ASL ha richiesto alla ricorrente appellante lo stralcio dell’AUA relativa all’elisuperficie di cui si è detto, ritenendo in estrema sintesi che essa dovesse essere soggetta alle norme generali in materia di impatto acustico di cui alla l. 26 ottobre 1995 n.447.

5.2 In risposta, con nota 20 marzo 2014 (doc. 15 in I grado ricorrente appellante, p. 247 del file), la ricorrente appellante ha quindi trasmesso una separata relazione di impatto acustico per la struttura in questione, osservando che a suo avviso la normativa vigente “ esclude restrizioni di sorta per voli aventi carattere di emergenza ” e quindi intende questa relazione come “ da applicarsi nell’eventuale fattispecie non richiesta da ASL di voli aventi carattere NON di emergenza ” (doc. 15 in I grado ricorrente appellante, pp. 247-248 del file, maiuscolo nel testo). La relazione stessa (doc. 15 ter in I grado ricorrente appellante, pp. 305 e 336 del file) evidenzia comunque che i limiti di immissione sonora sarebbero rispettati solo in orario diurno.

5.3 Limitandosi a quanto rileva ai fini della decisione, consta poi che la Regione Toscana abbia chiesto al Ministero dell’ambiente un parere sul punto, rilasciato con nota 9 luglio 2014 prot. n.22624, anche in questo caso nel senso dell’applicabilità della disciplina generale (cfr. per la richiesta verbale della conferenza di servizi 24 aprile 2014 doc. 17 in I grado ricorrente appellante, cit. a p. 347 del file;
doc. 18 in I grado ricorrente appellante, parere citato, p. 351 del file).

5.4 All’esito, come da verbale 20 febbraio 2015 (doc. 23 in I grado ricorrente appellante, p. 371 del file) la conferenza di servizi ha disposto l’archiviazione della richiesta di AUA per l’elisuperficie, sulla base del superamento dei limiti di emissione sonora, calcolati appunto in base alla normativa generale;
di conseguenza, rispettivamente con determinazione 30 marzo 2015 n.1366 e con provvedimento 9 aprile 2015 n.103, la Provincia e il SUAP del Comune di Lucca hanno espresso diniego (qualificato come “ parere negativo ”) al rilascio del titolo autorizzatorio, richiamando la deliberazione della conferenza di servizi (doc. ti 24 e 25 in I grado ricorrente appellante, pp. 377 e 383 del file).

6. Contro questo diniego, espresso dagli atti sin qui descritti e a suo avviso dagli altri elencati in epigrafe, la società ha proposto avanti il T.a.r. Toscana il ricorso di I grado n.765/2015 R.G.

L’ASL Lucca ha proposto parallelo ricorso, n.1642/2015 R.G., di identico contenuto.

7. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe il T.a.r., previa riunione, ha respinto, con dovizia di argomenti, entrambi i ricorsi: in sintesi estrema, ha ritenuto corretto l’assunto dell’amministrazione, per cui l’elisuperficie per cui è causa è soggetta, per quanto concerne il suo impatto acustico, alle norme generali della l. 447/1995;
ha poi ritenuto che il procedimento si sia svolto in modo conforme a legge.

8. Contro questa sentenza, ha proposto impugnazione la sola società di progetto, con appello che contiene i quattro motivi di cui si dirà in dettaglio oltre, di riproposizione dei motivi dedotti in I grado e di critica alla sentenza impugnata per non averli accolti.

9. Hanno resistito l’ARPAT, con atto 1 dicembre e memoria 14 dicembre 2016;
le amministrazioni statali, Ministero dell’ambiente ed ENAC, con atto 24 marzo 2017, e il Comune, con atto 4 agosto 2017, ed hanno chiesto la reiezione dell’appello. In particolare, il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non risultando costituite le servitù di passaggio sul fondo dei vicini ritenute necessarie per attivare l’elisuperficie. Di contro, con atto 27 gennaio 2017, la Studio Altieri S.p.a., ovvero la società che ha redatto lo studio di impatto acustico, ne ha chiesto l’accoglimento.

10. Con memorie 15 dicembre 2022 per l’ARPAT, 16 dicembre 2022 per il Comune e 19 dicembre 2022 per l’appellante, nonché con repliche 27 dicembre 2022 per il Comune e l’ARPAT nonché 29 dicembre 2022 per la Studio Altieri e per l’appellante, le parti hanno infine ribadito le rispettive difese.

11. Alla pubblica udienza del giorno 19 gennaio 2023, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

12. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte, per le quali si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare dedotta dal Comune come sopra.

13. È infondato il primo motivo di appello, con il quale la parte ha in sintesi dedotto l’asserita possibilità di far operare l’elisuperficie per cui è causa senza necessità di rispettare i limiti generali di immissione acustica di cui alla normativa vigente, che pertanto è necessario prima di tutto ricostruire per chiarezza.

13.1 Come è noto, la citata l. 447/1995 è la legge generale in materia di inquinamento acustico, inteso (ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) di essa), come “ l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi ”.

13.2 In materia, rilevano alcune definizioni tecniche contenute nella legge stessa, ovvero:

a) i “ valori limite di emissione ”, intesi come “ il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa ” (art. 2 comma 1 lettera e);

b) i “ valori limite di immissione ”, intesi come “ il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori ” (art. 2 comma 1 lettera f). A sua volta, il valore limite di immissione è distinto in:

b1) “ valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale ” (art. 2 comma 3 lettera a);

b2) in “ valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo ” (art. 2 comma 3 lettera b).

13.3 I valori limite di cui si è detto vengono calcolati in base alle metodologie previste da un regolamento attuativo della legge, il d.P.C.M. 14 novembre 1997, che nella sua formulazione originaria nulla di specifico prevedeva per le “ aviosuperfici ”;
è stato poi modificato dall’art. 25 comma 11 quater del d.l. 21 giugno 2013 n.69, nel senso che alle aviosuperfici non si applichino i valori limite differenziali, come da art. 4 comma 3 nel nuovo testo.

13.4 Le norme tecniche per misurare in concreto il rumore prodotto da una data sorgente sono poi contenute in un regolamento attuativo ulteriore, il d.m. Ambiente 16 marzo 1998, che per le aviosuperfici non prevede alcunché di specifico.

13.5 Per quanto qui rileva, l’art. 8 della legge prevede poi due strumenti finalizzati, in estrema sintesi, a prevenire l’inquinamento acustico nel momento in cui debbono essere realizzate, modificate o potenziate determinate opere suscettibili di produrlo, ovvero sensibili al rumore in atto.

13.6 Il primo di questi strumenti non rileva nel caso presente, così come correttamente osservato dal giudice di I grado (p. 9 in fine della motivazione) è la “ valutazione previsionale del clima acustico ” di cui all’art. 8 comma 3, che per dato di comune esperienza nel relativo ambito tecnico serve a inquadrare il clima acustico presente prima della realizzazione di determinate opere, fra le quali non a caso rientrano le scuole e gli asili nido, oltre che gli ospedali, per verificare che le condizioni di rumorosità esistenti non rechino fastidio alle attività prossime all'insediamento in quella determinata zona. È evidente però che si è al di fuori della materia del contendere, che riguarda, all’opposto, la rumorosità prodotta proprio dall’opera che si intende realizzata, non quella preesistente da essa subita.

13.7 Lo strumento per valutare l'impatto sonoro che potrà avere la nuova opera rispetto alla situazione di partenza è invece la “ documentazione di previsione di impatto acustico ” di cui allo stesso art. 8 commi 1, 2 e 4, dovuta ai sensi del comma 1 per tutti i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, nonché, ai sensi del comma 2, per tutta una serie di opere fra cui appunto, in base alla lettera a) del comma, per “ aeroporti, aviosuperfici, eliporti ” nel momento in cui sia richiesta dal Comune ovvero, in base al comma 4, nel momento in cui si faccia questione di “ domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ” ovvero di “ provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture ” ovvero di “ domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive ”.

13.8 Ove la relazione di impatto acustico dimostri il rispetto dei limiti, viene rilasciato il relativo nulla osta da parte del Comune;
nel caso di specie, non è controverso che il nulla osta fosse prescritto – trattandosi comunque di una richiesta al Comune inerenti un’attività produttiva;
del rilascio del nulla osta stesso però è stato conglobato nel procedimento di AUA di competenza del SUAP comunale, in conformità all’art. 3 comma 1 lettera e) del d.P.R. 13 marzo 2013 n.59 (cfr. espressamente il doc. 17 in I grado ricorrente appellante, cit. p. 343 del file).

13.9 Che poi nel caso di specie il nulla osta acustico fosse indispensabile discende anche da una norma ulteriore, contenuta nell’art. 12, comma 6- bis della l.r. Toscana 1 dicembre 1998, n. 89, che lo prevede per le aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del d.m. 31 ottobre 1997 del Ministro dell'ambiente, di cui subito si dirà.

13.10 La l. 447/1995 prevedeva all’art. 11 fin dalla sua formulazione originaria una serie di regolamenti di esecuzione distinti, volti a stabilire un regime differenziato per particolari fonti di inquinamento acustico, inizialmente indicato come quello derivante “ dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, … dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali ”, tutto ciò in armonia con le normative europee.

13.11 In attuazione di questa norma, sono stati emanati anzitutto il d.P.R. 11 dicembre 1997 n.496, in tema di “ riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili ”, il d.m. 31 ottobre 1997, rubricato “ Metodologia di misura del rumore aeroportuale ”, nonché il d. lgs. 17 gennaio 2005 n.13, di attuazione della direttiva 2002/30/CE “ relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari ”, di cui si dirà oltre più in dettaglio. È stato poi emanato il d.P.R. 3 aprile 2001 n.304, recante “ Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche ” a norma dell’art. 11 della legge, richiamato in modo espresso, regolamento che nella sua versione originaria disciplinava, come da art. 1 le “ emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive ”.

13.12 È poi intervenuto l’art. 25 comma 11 quater del d.l. 21 giugno 2013 n.69, che ha aggiunto, in sintesi, un riferimento alle “ aviosuperfici ” alle fonti normative fin qui citate. In particolare, l’art. 11 comma 1 della l. 447/1995 ora prevede che si emanino regolamenti speciali per la disciplina dell’inquinamento acustico derivante “ dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, …. dagli autodromi, dalle aviosuperfici, dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali ”. L’art. 1 del regolamento 304/2001 è ora riferito alle “ attività motoristiche di autodromi, aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, piste motoristiche di prova e per attività sportive ”. Nel d.P.C.M. 14 novembre 1997, come si è già detto, si sono esentate anche le “ aviosuperfici ” dal rispetto del limite differenziale. Infine il campo di applicazione del d.m. 31 ottobre 1997 sulla misura del rumore aeroportuale è esteso, con modifica all’art. 1 comma 1 lettera a), anche al rumore “ delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile ”. Solo per chiarezza, si ricorda che per quanto detto sopra questo riferimento alle “ aviosuperfici ” deve intendersi comprensivo delle “ elisuperfici ” come quella per cui è causa.

13.13 Per completezza, va citata anche la norma, successiva ai fatti di causa, sancita dall’art. 14 comma 1, lettere a) e b) del d. lgs. 17 febbraio 2017 n.42, per cui i regolamenti di esecuzione previsti dall’art. 11 della l. 447/1995 possono essere “ integrati per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da avio-superfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali ”, norma che peraltro allo stato non consta avere avuto attuazione.

13.14 Posto il quadro normativo fin qui descritto, il giudice di I grado ha in sostanza condiviso le conclusioni raggiunte dalle amministrazioni intimate, in particolare nel verbale della conferenza di servizi 20 febbraio 2015 e nel parere del

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