Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-22, n. 202306125

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-22, n. 202306125
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306125
Data del deposito : 22 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2023

N. 06125/2023REG.PROV.COLL.

N. 10632/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10632 del 2018, proposto da Italiana Distribuzione Audiotelevie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Rocca di Papa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Ministero dello Sviluppo Economico, Ente Parco dei Castelli Romani, Regione Lazio, Sicis – Soccietà A Responsabilità Limitata – Società Italiana Comunicazioni Informazioni Spettacolo in Fallimento, non costituiti in giudizio;
Television Broadcasting System S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci 14;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 4729/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa e di Television Broadcasting System S.r.l. in Liquidazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste altresì le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La sentenza gravata ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento dell’ordinanza n.135/2003, recante l’ingiunzione allo sgombero e demolizione delle opere abusive,

consistenti nei box e nei tralicci relativi alle trasmissioni delle emittenti radio indicate nell’elenco allegato al provvedimento impugnato, realizzati in assenza di titolo edilizio, in zona di p.r.g. di inedificabilità assoluta, sottoposta a vincolo paesaggistico, a vincolo storico monumentale in base a r.d. 614 del 1909, inclusa nel perimetro del Parco regionale dei Castelli Romani.

L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Rocca di Papa e Television Broadcasting System S.r.l.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 14 aprile 2023.

2. La sentenza gravata ha ritenuto che “ gli impianti avevano necessità di un idoneo titolo edilizio già in forza dell’art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, mai rilasciato, con la conseguenza che “il provvedimento impugnato si rivela essere un atto dovuto ed a contenuto vincolato, in presenza di un non controverso abuso edilizio, adottato dal Comune nell’ambito delle proprie specifiche competenze urbanistiche ed edilizie, a fronte di un vincolo assoluto di inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici comunali

L’appellante ha dedotto i seguenti motivi:

2.1. “violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 32 della l. 06.08.1990 n. 223, dell’art. 23 della l. 03.05.2004 n. 112 - dell’art. 1 della l. 28.01.1977 n. 10 e dell’at. 3 del d.p.r. 06.06.2001 n, 38 e ss.mm.ii. - violazione dell’art. 12 delle preleggi e degli artt. 3, 21, 41, 42 e 9 cost”;

2.2. “nullita della sentenza per inesistenza della motivazione e/o erroneita’ della sentenza per la insufficiente della motivazione su un punto decisivo della controversia – omesso apprezzamento dei fatti – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del c.p.a.

2.3. “erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l’intervenuta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 07.08.1990 n. 241 e ss. – omessa considerazione della specificità’ della fattispecie”.

2.4. “violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 06.06.2001 n. 380. violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 41 della cost., degli artt. 6 e 7 del TFUE, dell’art. 10 della CEDU, dell’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dell’art.11 della Carta di Nizza –

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