Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-06-05, n. 202003599

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-06-05, n. 202003599
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003599
Data del deposito : 5 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2020

N. 03599/2020REG.PROV.COLL.

N. 10381/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10381 del 2019, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica – tenutasi il giorno 21 maggio 2020 secondo le modalità stabilite dall’art. 84 comma 5 del d.l. 18/2020 - il Cons. G V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 22.11.2018, -OMISSIS- insorgeva avverso il provvedimento di D.A.Spo. del Questore della Provincia di Livorno, n. -OMISSIS- del 14.9.2018, con il quale gli veniva interdetto l’accesso agli stadi e a tutti gli impianti sportivi per la durata di cinque anni. Il provvedimento amministrativo impugnato si basava sulla denuncia per il reato di tentate lesioni volontarie in concorso e porto di oggetti atti a offendere ex art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110.

1.1. Il ricorrente lamentava, essenzialmente, l’erronea interpretazione dell’art. 6, primo comma, della legge n. 401/1989, il quale, a suo dire, non avrebbe potuto trovare applicazione per gli illeciti che - come nel caso di specie - non risultassero commessi « in occasione o a causa di manifestazioni sportive ».

2. T.A.R., con la sentenza definitiva n.-OMISSIS- accoglieva nel merito il ricorso e annullava, per l’effetto, il provvedimento del Questore di Livorno impugnato. Rigettava la domanda risarcitoria e compensava le spese.

2.1. Il primo giudice riteneva, in particolare, che “ il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive potesse essere applicato «a seguito della commissione di alcuno dei reati assunti a presupposto dall'art. 6 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dall'art. 2, comma I, lett. a) del d.l. n. 119 del 22 agosto 2014, convertito in l. 17 ottobre 2014 n. 146, solo ove il reato presenti un nesso di causalità od occasionalità con eventi sportivi, anche se questo elemento non è espressamente richiesto dalla normativa», in quanto «misura preventiva incidente sulla libertà personale [...] finalizzata a evitare la commissione di fatti di violenza nell'ambito di manifestazioni sportive» ”.

3. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il Ministero dell’Interno.

3.1. Il Ministero appellante premette che l'atto amministrativo impugnato è stato adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge 13 dicembre 1989 n. 401, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 119 del 22 agosto 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 146 del 17 ottobre 2014, il quale prevede che « Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 [...], ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ». Sostiene che le fattispecie di reato elencate nella parte iniziale della norma in commento autorizzino l’emissione del D.A.Spo. anche a prescindere dal collegamento, eziologico e/o occasionale, con una manifestazione sportiva. Su questa scia – aggiunge l’appellante - è intervenuto da ultimo il d.l. n. 53/2019 - il c.d. Decreto Sicurezza bis - riformulando l'art. 6 della l. 401/1989, il quale ora prevede espressamente che « il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive [...] nei confronti di [...] coloro che risultino denunciati [...] per alcuno dei reati di cui [...] all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 [...] anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive ».

4. L’appello è stato trattenuto in decisione all’udienza tenutasi il 21 Maggio 2020 in forza delle speciali previsioni emergenziali di cui all’art. 84 comma 5 del d.l. 18/2020.

5. Ritiene il Collegio che l’appello non sia fondato.

5.1. Con sentenza 7 Aprile 2020, n. 2313 la Sezione ha affermato che “le condotte che l'art. 6, comma 1, legge 13 dicembre 1989 n. 401 vuole prevenire, a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, devono avere un collegamento, o meglio, un nesso eziologico con una manifestazione sportiva - per come autenticamente interpretata dall'art.

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