Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-10-22, n. 202006381

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-10-22, n. 202006381
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202006381
Data del deposito : 22 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2020

N. 06381/2020REG.PROV.COLL.

N. 05054/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5054 del 2019, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno in cui si incardina, quale organo periferico, l’Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Cons. Umberto Maiello, udito per l’appellante l’avvocato Ugo De Luca su delega dell'avvocato Massimiliano Carnevale e vista l’istanza di passaggio in decisione della causa presentata dall’Avvocatura dello Stato in conformità a quanto previsto dal protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la società appellante chiede la riforma della sentenza -OMISSIS-, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso l'informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura della Provincia di Arezzo.

1.1. Vale premettere che l’odierna appellante, con capitale sociale sottoscritto di euro 100.000,00 suddiviso tra -OMISSIS- del capitale sociale, è attiva nel campo della ristorazione e della gestione mense.

1.2. Come sopra anticipato la società -OMISSIS-è stata raggiunta da interdittiva antimafia che si fonda essenzialmente sulla contiguità di -OMISSIS-titolare di incarichi gestori all’interno della società qui in rilievo, con ambienti malavitosi della criminalità organizzata qualificata dalla vicinanza, anche in ragione di cointeressenze economiche, oltre che da comuni esperienze lavorative e rapporti personali, a soggetti strettamente legati con la cosca calabrese -OMISSIS-.

1.3. La suddetta società ha contestato in primo grado la legittimità del provvedimento di carattere ablativo emesso dalla Prefettura della Provincia di Arezzo su richiesta del Comune di -OMISSIS- deducendo come la valutazione effettuata dall’Amministrazione sia stata in realtà viziata da un evidente difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, oltre che da irragionevolezza.

1.4. Con la sentenza qui appellata, il TAR ha respinto il ricorso condannando la ricorrente alle spese di giudizio.

2. Avverso la suddetta sentenza, con il mezzo in epigrafe, l’appellante ha sviluppato ampi rilievi censorei che, previo accorpamento per omogeneità di contenuti, possono essere così schematicamente sintetizzati :

a) lamenta, anzitutto, su un piano generale e di sintesi, l’erroneità della decisione appellata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la valenza sintomatica del quadro indiziario posto a fondamento dei provvedimenti impugnati da cui, viceversa, non potrebbero desumersi collegamenti qualificati con la criminalità organizzata. La valutazione prefettizia risulterebbe carente tanto sotto il profilo istruttorio quanto sotto quello motivazionale e contenutistico, difettando di una valutazione concreta sull’effettiva ravvisabilità di un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa. Tanto in ragione del fatto che non sono stati individuati, né attribuiti ad alcuno, atti idonei diretti in modo non equivoco a condizionare le scelte imprenditoriali della società sottoposta a controllo. Mancherebbe, comunque, anche il carattere di attualità del pericolo tale da giustificare, ad oggi, l’emissione di un provvedimento interdittivo. Peraltro, lo stesso scenario su cui si fonda il provvedimento prefettizio sarebbe inverosimile, non essendosi tenuto conto dello specifico vissuto operativo della società -OMISSIS-, trattandosi oltretutto di una cooperativa senza fine di lucro che mette capo ad una congregazione religiosa;

b) quanto poi ai singoli profili, soggettivi ed oggettivi cui risulta impropriamente assegnato rilievo indiziante, l’appellante, rispetto alla posizione del sig. -OMISSIS-, oppone che:

- dal 26.06.2017 sono stati revocati i poteri di rappresentanza della società -OMISSIS-, quindi prima dell’emissione dell’interdittiva;

- il Sig. -OMISSIS- ha esercitato la facoltà di recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dall’8 gennaio 2019;

- in data 23.10.2018, è stata deliberata – alla luce delle dimissioni del Sig. -OMISSIS-, quale “preposto” per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 2 della Legge 25/08/1991, n. 287;

--OMISSIS-

c) sarebbe irrilevante la coincidenza di domicilio e sede legale della società -OMISSIS-, dello studio -OMISSIS-

d) in data 29.8.2018 è stata liquidata con cancellazione dal registro imprese la società -OMISSIS-

e) quanto alla posizione del Sig. -OMISSIS-:

- questi avrebbe in data 18.04.2018 inviato a mezzo P.E.C. regolare dichiarazione di recesso dalla -OMISSIS- i cui soci – in base all’informativa qui avversata – avevano cointeressenze con ambienti criminali calabresi;

- il sig. -OMISSIS- non è più il commercialista della società -OMISSIS-;

- il Sig. -OMISSIS- ha esercitato formale recesso dall’incarico di amministratore della società -OMISSIS-

- il sig. -OMISSIS- è incensurato e non ha carichi pendenti;

f) gli elementi acquisiti agli atti in capo ai due fratelli non evidenzierebbero situazioni ostative previste dall’art. 67 D.Lgs. 159/2011, né dall’art. 84 del Codice Antimafia, non potendo valorizzarsi rapporti di mera colleganza tra i predetti ed il sig. -OMISSIS-, quali dipendenti della stessa società;

g) il Sig. -OMISSIS-, tra l’altro per associazione ex art. 416 bis c.p., ed in conseguenza di ciò sottoposto nel 1999 a misura di prevenzione personale e patrimoniale, all’esito del giudizio di primo grado, con sentenza n. 161/03 del 18 luglio 2003 depositata il 14 ottobre 2003, oramai definitiva, sarebbe stato assolto con formula piena da tutti gli addebiti, con conseguente esclusione, in radice, della sussistenza di una cosca -OMISSIS-. Inoltre, i rapporti e le cointeressenze societarie contestate riguarderebbero la sig.ra -OMISSIS- e socio di maggioranza della società Sole s.r.l., senza che sia possibile estendere per legami familiari rilievi di contiguità mafiosa;

2.1. Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata che ha concluso per una declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado ovvero per il rigetto dell’appello siccome infondato.

2.2. All’udienza pubblica dell’8.10.2020 la causa è passata in decisione.

3. L’appello va dichiarato improcedibile.

4. Vale premettere che la società appellante è stata ammessa nel corso del giudizio alla misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis del D. Lgs.vo 159/2011, disposta dal Tribunale di Firenze, Ufficio Misure di Prevenzione, misura prorogata fino al 5.6.2020.

4.1. Inoltre, a seguito di una prima istanza di revoca, l’effetto interdittivo è stato ribadito con distinto provvedimento prot. n. 0054579 del 21.10.2019, emesso dalla Prefettura della Provincia di Arezzo in data 21 ottobre 2019, con il quale veniva confermata l’informazione antimafia emessa il 22.03.2018. La società --OMISSIS-ha attratto nel fuoco della contestazione anche il suddetto provvedimento presentando ricorso innanzi al TAR per la Toscana rubricato al -OMISSIS-.

4.2. Da ultimo, però, in accoglimento della seconda istanza di aggiornamento della predetta informativa avanzata dalla -OMISSIS-, la Prefettura di Arezzo ha rilasciato informativa liberatoria.

4.3. Le divisate sopravvenienze refluiscono sulla procedibilità della domanda azionata dall’odierno appellante.

Tanto trova riscontro nella stessa dichiarazione prodotta dalla parte appellante in data 18.8.2020 in cui si evidenzia che il sopravvenuto mutamento della originaria situazione ha fatto venir meno l’interesse all’ulteriore coltivazione del gravame.

S’impone, pertanto, una declaratoria di improcedibilità dell’appello in epigrafe.

Le spese, in ragione di quanto fin qui esposto e considerata la peculiarità della vicenda scrutinata, possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi