Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-04-30, n. 201402268

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-04-30, n. 201402268
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402268
Data del deposito : 30 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06440/2003 REG.RIC.

N. 02268/2014REG.PROV.COLL.

N. 06440/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6440 del 2003, proposto dalla Regione Molise, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

La signora B R, rappresentata e difesa dall'avv. N B, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Di Donato in Roma, via Silvio Benco, 81;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO n. 393/2002, resa tra le parti, concernente il diniego di un contributo per imprenditori agricoli danneggiati da eventi calamitosi.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli;


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, con la sentenza 7 maggio 2002, n. 393, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellata B R per l’annullamento della determinazione dirigenziale 21 luglio 2000, n. 394, con cui è stata respinta la domanda diretta ad ottenere le provvidenze in favore degli imprenditori agricoli danneggiati da eventi calamitosi, nonché di ogni altro atto comunque connesso con particolare riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2000, n. 702.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che la L. 185/92, rapportando il danno all’entità denominata “produzione lorda vendibile” (PLV), utilizza un termine non univoco, visto che la dottrina economica fornisce sul punto interpretazioni non concordi.

Opportunamente, per il TAR, l’art. 127, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che “ la produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea ”.

Inoltre, per il TAR, il legislatore ha inteso riferirsi al complesso dei beni e servizi realizzati dall’azienda quale risultato del processo produttivo e su tale entità ha commisurato la perdita, salvi gli elementi espressamente esclusi;
esulano da tale complesso le somme derivanti dal regime di sostegno di cui al Reg. CE 1765/92, trattandosi di partite per molti versi eterogenee e non agevolmente riconducibili al concetto di “produzione”.

L’appellante contestava la sentenza del TAR deducendo che:

- “La sentenza è incongruamente motivata, ove si consideri che essa non chiarisce l’aspetto fondamentale evidenziato dalla Regione nella propria eccezione di inammissibilità e costituito dalla circostanza che la circolare, proprio perché aveva fornito quella interpretazione, era lesiva della posizione delle ditte e, come tale, doveva essere formalmente impugnata”;

- “Nel merito la decisione ha fornito una interpretazione non condivisibile, anzitutto perché, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal TAR, non può essere applicato quanto disposto dalla della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la quale non è prevista esprèssamente una efficacia retroattiva”.

- “la interpretazione più aderente alla ratio del legislatore è proprio quella secondo la quale, ai fini della determinazione della PLV devono essere comprese tutte le entrate della parte contribuente, senza che sia possibile escludere una parte di queste”.

Con l’appello in esame, quindi, si chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado.

Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica dell’11 marzo 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.

In relazione al primo motivo d’appello, deve preliminarmente considerarsi che la circolare interpretativa di una disposizione di legge è atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni, cosicché - non essendo considerabile atto presupposto del provvedimento ritenuto lesivo - non sussiste l'onere della sua impugnazione.

Nel caso di specie, è indubbio che la circolare del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali del 16 maggio 1996 (che peraltro è stata contestata nel ricorso di primo grado) abbia le caratteristiche di circolare interpretativa, atteso che essa si limita a valorizzare il dettato normativo e la ratio della l. n. 185/92, applicabile al caso controverso, fornendone una (controversa) interpretazione, ovvero che nel calcolo della ‘produzione lorda vendibile’ (P.L.V.) ai fini della determinazione della soglia del 35 %, di cui all’art. 13 della predetta legge dovessero essere incluse le somme ricevute dalle aziende quali aiuti comunitari.

Si tratta all’evidenza di un’opzione ermeneutica direttamente ricavabile dal testo normativo, priva di contenuti innovativi per l’ordinamento giuridico e, quindi, priva di attitudine ad essere qualificabile come fonte del diritto.

In relazione al secondo motivo d’appello, il Collegio concorda con le valutazioni del primo giudice secondo cui l’esatta interpretazione dell’art. 11 della L. n. 185/1992, in vigore all’epoca in cui i provvedimenti impugnati sono stati adottati, è stata fornita con la successiva legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);
il punto 1 dell’art. 127 modifica il testo dell’art. 3 L. n. 185/1992, specificando, tra l’altro, che “ la produzione lorda vendibile per il calcolo dell’incidenza del danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concesse dall’Unione Europea ”.

Tale modifica è stata ulteriormente confermata, atteso che il successivo d.lgs. n. 102-2004, abrogativo della legge n. 185-1992, continua a riferirsi alla produzione lorda vendibile per il calcolo dell’incidenza del danno, che non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concesse dall’Unione Europea (art. 5, comma 1).

Tale modifica, relativamente alla produzione lorda vendibile, rappresenta, dunque, una specificazione ed una chiarificazione del testo normativo precedente, che non ne innova il contenuto.

Ciò è evidente se si pone l’attenzione sul contenuto della norma originaria che, facendo riferimento, genericamente ed esclusivamente, alla produzione lorda vendibile dell’azienda (cd. PLV), con la sola esclusione di quella zootecnica, senza ulteriori specificazioni, non ha certo previsto né la possibilità di sommare alla PLV i contributi percepiti, né il fatto di doversi riferire al reddito dell’azienda, in cui i contributi possono entrare a fare parte.

Infatti, da un lato, sotto il profilo fattuale, la stessa Regione Molise ha accertato il valore della PLV dell’azienda dell’appellata Betti sulla base della normale produzione aziendale (come da verbale a firma dell’istruttore della pratica sig.ra Amicone in atti) e solo successivamente ha aggiunto a tale valore l’ammontare dei contributi comunitari percepiti.

Sotto il profilo economico, si deve considerare che la PLV è entità diversa dal reddito, poiché essa è, infatti, costituita dalla somma dei prodotti che il titolare dell’azienda può, in media, vendere senza alterare il normale funzionamento dell’azienda agraria, cioè dei prodotti normalmente destinati al mercato o al consumo in proprio.

Quindi, la PLV è costituita dalla sommatoria dei prodotti venduti, dei prodotti auto-consumati e dei prodotti corrisposti per compensi a terzi o che potevano esserlo;
a questa sommatoria non possono certo accludersi altri elementi estranei che siano invece relativi al reddito, come i contributi comunitari, poiché così facendo si altererebbe il meccanismo di calcolo normativo che è rapportato al solo PLV, riferendo inammissibilmente il calcolo della percentuale di danno prevista (35 %) ad un dato diverso (il reddito) rispetto a quello indicato dal legislatore (PLV).

Quindi, il fatto che l’azienda avesse ricevuto precedentemente un contributo - ai sensi del REG. (CE) n. 1775/92 — PAC Seminativi - non può rilevare ai fini della concessione delle provvidenze qui in contestazione.

Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

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