Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2019-07-15, n. 201904986

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2019-07-15, n. 201904986
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201904986
Data del deposito : 15 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2019

N. 02028/2019 REG.RIC.

N. 04986/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02028/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2019, proposto da


Imago Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;


contro

Commissione di Revisione di I° Grado presso la Direzione Generale per il Cinema e Commissione di Revisione di II° Grado presso la Direzione Generale per il Cinema, non costituite in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), n. 11007/2018, resa tra le parti, concernente l'annullamento:

a – del provvedimento di cui alla nota prot. n. 145/113241 del 13.06.2018, successivamente conosciuto, recante il “nulla osta di proiezione in pubblico” nella parte in cui il M.B.A.C.T. ha posto il “divieto di visione ai minori degli anni diciotto”;

b – del parere espresso dalla Commissione di revisione di II° grado richiamato nel provvedimento sub a);

c – del decreto ministeriale del 28.05.2018, richiamato nel provvedimento sub a);

d – ove e per quanto occorra, del provvedimento di cui alla nota prot. n. 96/113241 del 30.04.2018, successivamente conosciuto, recante il “nulla osta di proiezione in pubblico” nella parte in cui il M.B.A.C.T. ha posto il “divieto di visione ai minori degli anni diciotto”;

e - ove e per quanto occorra, del parere espresso dalla Commissione di revisione di I° grado richiamato nel provvedimento sub d);

f – ove e per quanto occorra, del decreto del 17.04.2018, richiamato nel provvedimento sub d);

g – ove e per quanto occorra, del provvedimento di cui alla nota prot. n. 82/113170 del 13.04.2018, successivamente conosciuto, recante il “nulla osta di proiezione in pubblico” nella parte in cui il M.B.A.C.T. ha posto il “divieto di visione ai minori degli anni diciotto”;

h - ove e per quanto occorra, del parere espresso dalla Commissione di revisione di I° grado richiamato nel provvedimento sub g);

i – ove e per quanto occorra, del decreto del 3.04.2018, richiamato nel provvedimento sub g);

l – di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;

nonché per la declaratoria, in sede di giurisdizione di merito ai sensi dell'art. 8 della L. n. 161/1962 del diritto della ricorrente di proiezione in pubblico del film in oggetto in assenza di qualsivoglia divieto per i minori e/o, tutt'al più, col solo divieto di visione ai minori degli anni 14.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 il Consigliere O L e uditi, per le parti, l’avvocato N A S, per delega dell’avvocato M F, e l’avvocato dello Stato R R;


Ritenuto che essendo, nella specie, il Collegio dotato di giurisdizione di merito, appare necessario visionare il film oggetto di causa, prima di esprimere qualsivoglia giudizio;

Rilevato che, agli atti, non risulta prodotto il fascicolo di primo grado, contenente apparentemente le copie del film prodotte in primo grado;

Ritenuto, quindi, necessario, ordinare alla Segreteria di acquisire detto fascicolo e, in particolare, le copie del film oggetto di causa;

Ritenuto di dover fissare la prossima udienza alla data del 28 novembre 2019;

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