Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-02-09, n. 201600523

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-02-09, n. 201600523
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600523
Data del deposito : 9 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04484/2013 REG.RIC.

N. 00523/2016REG.PROV.COLL.

N. 04484/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4484 del 2013, proposto da:
NA NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Piera Sommovigo, Mariangela Belloni, Luca Gabrielli, con domicilio eletto presso quest’ultimo difensore in Roma, via Filippo Nicolai, 70;



contro

EG RR, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Panni, con domicilio eletto presso la Segretaria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;



nei confronti di

Comune di Lerici, in persona del Sindaco in carica, non costituito;



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Liguria - Genova: Sezione I n. 00323/2013, resa tra le parti, concernente autorizzazione paesaggistica per trasformazione parziale di lastrico solare in terrazza praticabile

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di EG RR;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2015 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Sommovigo e Damiani su delega dell'avvocato Panni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

In data 1° febbraio 2011 la signora NA NI, proprietaria di un immobile nel territorio del Comune di Lerici, ha presentato una denuncia di inizio di attività e una domanda di autorizzazione paesaggistica per la trasformazione parziale di lastrico in terrazza praticabile. Tale trasformazione era destinata a compiersi mediante “la realizzazione di pavimentazione in legno, l’installazione di ringhiere in metallo … e la realizzazione del collegamento diretto con il sottostante appartamento attraverso l’installazione di una scala a chiocciola …” (v. pag. 9 del ricorso in appello).

L’Amministrazione comunale ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n. 33 del 13 marzo 2012.

Il signor EG RR, proprietario di un appartamento prospiciente, ha impugnato il provvedimento, proponendo un ricorso che il T.A.R. per la Liguria, sez. I, ha accolto con sentenza in forma semplificata 20 febbraio 2013, n. 323.

Il Tribunale territoriale ha ritenuto che l’autorizzazione contestata fosse illegittima riguardo a profili già dedotti e accolti dallo stesso giudice, con sentenza (11 agosto 2011, n. 1230) di cui l’Amministrazione comunale non avrebbe tenuto conto: violazione delle norme sulle distanze ed errata qualificazione dell’opera, da considerarsi come nuova costruzione per il mutamento di quote e d’ingombro in relazione alla zona in cui l’immobile si trova.

La signora NI (rimasta assente dal giudizio di primo grado, al pari del Comune) ha interposto appello contro la sentenza, della quale ha anche chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva.

L’appellante deduce in via preliminare l’improcedibilità ( recte : irricevibilità) del ricorso di primo grado per tardività, e l’inammissibilità del ricorso medesimo per omessa impugnazione di atti presupposti (il parere favorevole della Soprintendenza, considerato avente carattere autonomamente lesivo, rilasciato il 16 gennaio 2012).

Nel merito, l’appellante sostiene che l’intervento sarebbe totalmente diverso da quello già autorizzato dal Comune nel 2005 con l’autorizzazione paesaggistica n. 512 e oggetto del contenzioso deciso dal T.A.R. ligure con la sentenza n. 1230/2012: una sopraelevazione allora, una trasformazione parziale di lastrico solare adesso. L’opera rispetterebbe la distanza di tre metri fissata dal codice civile, cui il P.U.C. farebbe rinvio (art. 7, comma 1, delle norme e definizioni generali), e non avrebbe le caratteristiche della nuova costruzione. Facendo riferimento alla procedura semplificata prevista dal d.P.R. n. 139 del 2010, il T.A.R. avrebbe fondato la propria decisione su una disciplina

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi