Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-03-25, n. 201101851

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-03-25, n. 201101851
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101851
Data del deposito : 25 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11181/2004 REG.RIC.

N. 01851/2011REG.PROV.COLL.

N. 11181/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 11181 del 2004, proposto da:
B G e S M T, rappresentati e difesi dagli avvocati A B e G P ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio del secondo difensore, Viale Giulio Cesare n.14;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, M M M A I e Nicolo' Paoletti e G V elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avv. Nicolo' Paoletti, via Barnaba Tortolini n. 34;

nei confronti di

G Lino, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Fedato e Roberto Masiani, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Roma, via Ugo Bassi n.3;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. II, n. 2582 del 2004;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Cons. B M e uditi per le parti gli avvocati Pafundi, Masiani, Brunetti su delega di Paoletti, e l'avvocato dello Stato Volpe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- I signori Giovanni Ballarin e Maria Teresa Scarpa impugnano la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 2582 del 30 luglio 2004 e, per l’effetto, chiedono anche l’annullamento del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. prot. 819 del 24 aprile 2004, di rigetto del ricorso gerarchico dai medesimi proposto avverso il sotteso provvedimento del Comune di Venezia n. 195 del 17 giugno 2002, già impugnati in primo grado dinanzi al predetto TAR.

Espongono gli istanti che con ordinanza 6 ottobre 1979 n. 121 il Sindaco del Comune di Venezia, nel disciplinare il traffico veicolare in tutto il litorale dell’isola di Pellestrina, istituiva il divieto di transito, tra l’altro, “a tutti i veicoli nelle seguenti vie: - Carrirada n. 12 (Tardivi) … omissis” e che tale divieto veniva visualizzato in via dei Tardivi con apposito segnale consistente nel classico disco bianco cerchiato di rosso.

Espongono altresì di avere, nel corso del 2000, convenuto in giudizio il signor L G dinanzi al Tribunale di Venezia per sentir dichiarare, fra l’altro, che sul loro fondo di proprietà non esisteva a vantaggio della proprietà G alcuna servitù di passaggio carraio.

Assumono inoltre gli appellanti che, successivamente alla data in cui fu disposta la CTU, “cominciarono ad accadere dei fatti singolari” così sintetizzati:

- il 12 maggio 2002 due operai del Comune di Venezia si presentavano nell’abitazione dei ricorrenti affermando di voler asportare il segnale di divieto di transito infisso sul fondo di proprietà dei ricorrenti medesimi;

- tra maggio e giugno del 2002 “mano ignota” aggiungeva un segno di stop sul palo che reca il nome della via, in contraddizione con il segnale di divieto di transito;

- il signor G richiedeva al Comune di Venezia informazioni sulla Carrirada dei Casari o Tardivi ed il responsabile dell’Ufficio tecnico rappresentava che, per volontà del Consiglio di quartiere di Pellestrina, era stato istituito sulla Carrirada dei Casari il divieto di transito per tutti i mezzi su gomma e a motore “fatta eccezione per residenti e Telecom”, divieto successivamente ribadito con nota senza data dal responsabile del Servizio con riferimento alla Carrirada denominata (questa volta) dei Tardivi.

Seguiva l’ordinanza del vice Sindaco, Assessore alla mobilità, n. 195 del 17 giugno 2002, recante la prescrizione dell’obbligo di arresto “stop” a tutti i mezzi in uscita e confluenti sulla strada dei Murazzi, sulla Carrirada n. 12.

Venivano quindi impugnati i provvedimenti intervenuti e la decisione del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi