Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-03-25, n. 201101851
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01851/2011REG.PROV.COLL.
N. 11181/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 11181 del 2004, proposto da:
B G e S M T, rappresentati e difesi dagli avvocati A B e G P ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio del secondo difensore, Viale Giulio Cesare n.14;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, M M M A I e Nicolo' Paoletti e G V elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avv. Nicolo' Paoletti, via Barnaba Tortolini n. 34;
nei confronti di
G Lino, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Fedato e Roberto Masiani, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Roma, via Ugo Bassi n.3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. II, n. 2582 del 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Cons. B M e uditi per le parti gli avvocati Pafundi, Masiani, Brunetti su delega di Paoletti, e l'avvocato dello Stato Volpe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I signori Giovanni Ballarin e Maria Teresa Scarpa impugnano la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 2582 del 30 luglio 2004 e, per l’effetto, chiedono anche l’annullamento del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. prot. 819 del 24 aprile 2004, di rigetto del ricorso gerarchico dai medesimi proposto avverso il sotteso provvedimento del Comune di Venezia n. 195 del 17 giugno 2002, già impugnati in primo grado dinanzi al predetto TAR.
Espongono gli istanti che con ordinanza 6 ottobre 1979 n. 121 il Sindaco del Comune di Venezia, nel disciplinare il traffico veicolare in tutto il litorale dell’isola di Pellestrina, istituiva il divieto di transito, tra l’altro, “a tutti i veicoli nelle seguenti vie: - Carrirada n. 12 (Tardivi) … omissis” e che tale divieto veniva visualizzato in via dei Tardivi con apposito segnale consistente nel classico disco bianco cerchiato di rosso.
Espongono altresì di avere, nel corso del 2000, convenuto in giudizio il signor L G dinanzi al Tribunale di Venezia per sentir dichiarare, fra l’altro, che sul loro fondo di proprietà non esisteva a vantaggio della proprietà G alcuna servitù di passaggio carraio.
Assumono inoltre gli appellanti che, successivamente alla data in cui fu disposta la CTU, “cominciarono ad accadere dei fatti singolari” così sintetizzati:
- il 12 maggio 2002 due operai del Comune di Venezia si presentavano nell’abitazione dei ricorrenti affermando di voler asportare il segnale di divieto di transito infisso sul fondo di proprietà dei ricorrenti medesimi;
- tra maggio e giugno del 2002 “mano ignota” aggiungeva un segno di stop sul palo che reca il nome della via, in contraddizione con il segnale di divieto di transito;
- il signor G richiedeva al Comune di Venezia informazioni sulla Carrirada dei Casari o Tardivi ed il responsabile dell’Ufficio tecnico rappresentava che, per volontà del Consiglio di quartiere di Pellestrina, era stato istituito sulla Carrirada dei Casari il divieto di transito per tutti i mezzi su gomma e a motore “fatta eccezione per residenti e Telecom”, divieto successivamente ribadito con nota senza data dal responsabile del Servizio con riferimento alla Carrirada denominata (questa volta) dei Tardivi.
Seguiva l’ordinanza del vice Sindaco, Assessore alla mobilità, n. 195 del 17 giugno 2002, recante la prescrizione dell’obbligo di arresto “stop” a tutti i mezzi in uscita e confluenti sulla strada dei Murazzi, sulla Carrirada n. 12.
Venivano quindi impugnati i provvedimenti intervenuti e la decisione del TAR Veneto, di cui si deduce l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi di diritto:
1.- eccesso di potere per difetto di presupposto, per travisamento dei fatti, per irragionevolezza e per illogicità manifesta, per contraddittorietà e perplessità della motivazione. Perplessità e difetto della motivazione della sentenza di 1° grado.
2.- eccesso di potere per difetto di istruttoria, per irragionevolezza e illogicità della motivazione sotto ulteriori profili. Sviamento. Illogicità e irragionevolezza e difetto di presupposto nella motivazione della sentenza di 1° grado.
3.- violazione e falsa applicazione della disciplina urbanistica di cui alla variante al p.r.g. per l’isola di Pellestrina, in particolare all’art. 14, punto 6, nonché al piano particolareggiato dell’isola, in relazione all’art. 17, L. n. 1150/1942 e all’art. 59 L. reg. n. 61/ 27 giugno 1985. Difetto di motivazione della sentenza di 1° grado.
La prospettazione difensiva è ulteriormente illustrata in successiva memoria.
Resistono, con articolate memorie, il signor G e il Comune di Venezia e, con diffusa produzione documentale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2.- Va ricordato, in estrema sintesi, che con ordinanza sindacale in data 6 ottobre 1979 veniva istituito il divieto di transito nell’isola di Pellestrina per alcune vie (tra cui la Carrirada n. 12);che peraltro con successiva ordinanza n. 57/1996 veniva istituito il divieto di transito sulle “strade pavimentate in lastre di porfido e trachite” nonché sul lungolaguna in specifici tratti (tra i quali non è ricompresa la Carrirada n. 12), lasciando impregiudicate le strade asfaltate.
Su tale regolamentazione si innesta l’ordinanza n. 195 del 17.6.2002 che, nell’esternare le ragioni del pregresso divieto di cui all’ordinanza n. 121/1979 (e cioè, “evitare che la carrirada fosse usata come bretella di congiunzione con il lungolaguna, in quanto la conformazione a zig-zag costituiva pericolo per la pubblica incolumità”), rilevava che parte della carrirada n. 12 “è asfaltata per consentire comunque l’accesso dei veicoli dei soli residenti della via e dei dipendenti Telecom” e, sulla base di tale presupposto, istituiva per motivi di sicurezza l’obbligo di arresto “stop” per i frontisti in uscita all’intersezione con la strada dei Murazzi.
Questo è l’ambito del contendere delineato dall’impugnativa dell’ordinanza n. 195/2002 che, nel recepire la situazione determinatasi nel tempo per effetto dei provvedimenti richiamati nella pregressa esposizione in fatto (quanto all’accesso dei soli residenti e dei dipendenti Telecom), ha inteso meramente disporre un obbligo di arresto per motivi di sicurezza ai mezzi in uscita e confluenti sulla strada dei Murazzi (il che presuppone, ex se, l’esistenza di una circolazione sul tratto di strada considerato, seppure limitata al tratto asfaltato ed alle categorie indicate, prescrizioni – queste – ribadite e fatte implicitamente proprie dall’ordinanza impugnata) nel legittimo esercizio dei poteri conferiti all’ente proprietario della strada dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 285/97.
Ed è ciò che correttamente hanno inteso il provvedimento decisorio del ricorso gerarchico e la sentenza di prime cure che, nella sinteticità di definizione propria di una controversia di estrema linearità, hanno colto i punti centrali del contendere “al di là dei contorsionismi logici e terminologici, al di là delle disquisizioni sulle vere o presunte tali verità storiche” (come significativamente enuncia la memoria G in data 3 giugno 2010).
3.- Parimenti non utile ai fini per cui è causa risulta la prospettazione di cui al terzo e quarto mezzo.
Quest’ultimo in virtù, comunque, della portata (anche) di implicito recepimento di pregressi deliberati che il Collegio ravvisa nell’impugnata ordinanza n. 195.
Quanto al terzo motivo, in ragione della condivisibilità dell’assunto di prime cure sulla inconfigurabilità di contrasto tra le prescrizioni pianificatorie comunali e la concreta disciplina della circolazione nella specie prevista.
4.- In conclusione, il ricorso in appello proposto dai signori Ballarin e Scarpa deve essere rigettato per le assorbenti considerazioni di cui ai punti precedenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.