Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-08-05, n. 202206954

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-08-05, n. 202206954
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202206954
Data del deposito : 5 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2022

N. 06954/2022REG.PROV.COLL.

N. 00720/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 720 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Dal Ben, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Borraccino Avv. in Roma, largo Arrigo Vii n.4;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Verona, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. In data 18 gennaio 2019 il Questore di Verona ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato alla cittadina nigeriana -OMISSIS-.

In particolare, il provvedimento ha tratto fondamento dalla circostanza che la straniera è stata condannata con sentenza del GIP del Tribunale di Napoli, in data 30 aprile 2010, appellata avanti alla Corte d’Assise di Appello di Napoli la quale, con sentenza n. -OMISSIS-, irrevocabile il 20 febbraio 2012, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP, che aveva previsto una iniziale condanna a 12 anni di reclusione, ha rideterminato la pena in 10 anni di reclusione, oltre le pene accessorie, per associazione a delinquere ex art. 416 c.p., tratta e commercio di schiavi tentato ex artt. 56 e 601 c.p., atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello stato di stranieri in concorso ex artt. 110 c.p. e 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, favoreggiamento della prostituzione in concorso ex artt. 110 c.p. e 3, l. n. 75 del 1958, riduzione in schiavitù in concorso ex artt. 110 e 600, comma 1, c.p. (fatti avvenuti nel territorio nazionale dal marzo 2007 con condotta perdurante).

2. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Veneto, la straniera ha impugnato tale provvedimento deducendo, in particolare, la violazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

3. Con sentenza, resa in forma semplificata, -OMISSIS- del 6 novembre 2019, il Tar Veneto, sez. III, ha respinto il ricorso, evidenziando che il giudizio di pericolosità sociale dell’istante formulato dalla Questura fosse congruamente motivato, non irragionevole né sproporzionato, attesa l’estrema gravità dei fatti posti a base della sentenza penale di condotta e il ruolo centrale assunto dall’allora ricorrente in seno all’organizzazione criminale.

4. La citata sentenza -OMISSIS- del 6 novembre 2019 è stata impugnata con appello notificato il 30 dicembre 2019 e depositato il successivo 27 gennaio 2020, riproducendo sostanzialmente alcune delle censure non accolte in primo grado e ponendole in chiave critica rispetto alla sentenza avversata.

In particolare, il Tar avrebbe errato nell’applicare un non consentito automatismo espulsivo. Al contrario,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi