Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-05-07, n. 201002656
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N. 02656/2010 REG.DEC.
N. 07509/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 7509 del 1999, proposto da F G, rappresentato e difeso dall'avv. L I, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Cola di Rienzo, 111;
contro
Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e l’Università' degli Studi di Salerno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI :Sezione II n. 01461/1999, resa tra le parti, concernente DECADENZA DALLA NOMINA AD OPERATORE AMMINISTRATIVO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
All'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010, relatore il Consigliere D C, uditi l’Avv. F, per delega dell’Avv. Iannotta, e l'Avvocato dello Stato Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso n.4399/1997 il sig. Giuseppe F - risultato primo nella graduatoria dei vincitori all’esito del concorso bandito dall’Università degli Studi di Salerno nell’aprile 1996 per la copertura di due posti di operatore amministrativo in prova, V qualifica, presso la sede di Benevento - adiva il T.a.r. della Campania, Napoli, chiedendo, da una parte, l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della nota e del decreto in data 3.4.1997 del Direttore amministrativo dell’Università predetta, recanti la decadenza dalla sua nomina ad operatore amministrativo, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e conseguente, e dall’altro, l’accertamento del diritto alla collocazione nel ruolo e nella qualifica a cui il medesimo apparteneva al momento della decadenza..
Tale decadenza dalla nomina dell’interessato era disposta dall’Università sul presupposto che il diploma di dattilografia commerciale, conseguito presso l’Istituto Stenografico Intersistematico – I.S.I. di Napoli non era stato rilasciato, ad avviso della medesima, ai sensi dell’art.14 della legge n.845/1978, come richiesto dal bando di concorso
A sostegno del gravame il ricorrente – premesso che, a seguito del superamento dell’apposito concorso bandito dall’Università suddetta, aveva sottoscritto in data 3.3.1997 un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza 6.3.1997, e che successivamente a tale stipula aveva presentato all’amministrazione i documenti richiesti dal bando di concorso, ricevendo, tuttavia, in data 3.4. 1997, i provvedimenti di decadenza dalla nomina sopra menzionati – deduceva, con sei motivi, censure di violazione del giusto procedimento e delle clausole del bando, nonché di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Nel giudizio si costituivano il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e l’Università' degli Studi di Salerno, che chiedevano la reiezione del gravame.
A seguito dell’accoglimento della istanza di sospensione e in esecuzione dell’ordinanza collegiale in data 20.6.1997 dell’adito T.a.r. il ricorrente veniva riassunto in servizio.
Con sentenza 26.5.1999 n.1461 il ricorso indicato in epigrafe, ritenuta l’infondatezza dell’impugnativa e della domanda di riconoscimento del diritto all’assunzione, veniva respinto.
Avverso tale sentenza è stato interposto l’odierno appello, con il quale, previa sospensione della sua esecuzione, il sig. F ha chiesto l’annullamento della medesima sentenza, dopo avere rimodulato sostanzialmente i motivi formulati nel giudizio di primo grado.
Anche nell’attuale fase processuale si sono costituiti il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e l’Università' degli Studi di Salerno, che hanno replicato alle censure ex adverso svolte, con apposita memoria, concludendo per il rigetto dell’appello.
Con ordinanza in data 28.9.1999 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, è stata sospesa l’esecuzione della gravata pronuncia.
Successivamente, fissato per la trattazione nel merito, il ricorso in appello è stato cancellato dal ruolo all’udienza del 15.7.2005, su istanza del difensore dell’appellante che aveva rappresentato che l’interessato era “risultato idoneo in altro concorso presso l’Università degli Studi di Salerno ed era in attesa di chiamata: circostanza questa rilevante sul piano sostanziale ai fini del giudizio”.
Con memoria datata 18.1.2010, l’appellante ha ribadito le proprie tesi, chiedendo, nelle conclusioni, che il ricorso sia accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento degli atti impugnati in primo grado e con “eventuale preliminare declaratoria di cessazione della materia del contendere”, avendo manifestato l’Università del Sannio, nuovo datore di lavoro del sig. F, l’interesse dell’Ateneo al suo mantenimento in servizio.
La causa, infine, è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 23 febbraio 2010.
DIRITTO
1. Ritiene il Collegio preliminarmente che non sussistano nella specie i presupposti per una pronuncia di improcedibilità del ricorso per cessazione dalla materia del contendere (come richiesto dall’appellante, sulla base della documentazione depositata, dalla quale emergerebbe l’interesse dell’Università del Sannio al mantenimento in servizio del sig. F);e ciò in quanto mancano in concreto nel caso in esame specifici provvedimenti dell’Università odierna appellata, che siano di segno contrario rispetto a quelli impugnati in primo grado e, quindi, siano idonei a soddisfare le domande proposte nel ricorso originario.
2. Venendo al merito dell’appello, si osserva, anzitutto, che con il ricorso di primo grado il sig. Giuseppe F ha sostenuto che i titoli di studio presentati a richiesta dell’amministrazione a seguito della stipula del contratto di lavoro erano conformi a quanto richiesto dal bando (primo motivo);che sussisteva nella specie un difetto di istruttoria, in quanto l’amministrazione non aveva atteso il riscontro ad una nota di chiarimenti inviata alla Regione Campania per conoscere l’effettivo valore del diploma del ricorrente (secondo motivo);che le norme del bando non prevedevano una decadenza espressa nel caso in esame e che i due provvedimenti impugnati erano contraddittori quanto alla motivazione (terzo motivo); che nei suoi confronti era mancata la comunicazione dell’avvio del procedimento (quarto motivo) e, infine, che vi era stata una carenza di motivazione negli atti impugnati e un’illegittimità derivata degli atti successivi (quinto e sesto motivo).
Tali motivi, tutti ritenuti infondati con la sentenza del T.a.r. della Campania, Napoli,Sezione II, n.1461/1999, vengono ora sostanzialmente riprodotti nell’appello odierno.
3. Di essi il Collegio ritiene di prendere in esame, anzitutto, il motivo riferito al reiterato difetto di istruttoria, dedotto sul presupposto che l’Amministrazione universitaria di Salerno non avrebbe atteso nel caso in esame il riscontro ad una nota di chiarimenti inviata alla Regione Campania, per conoscere l’effettivo valore del diploma del ricorrente, prima di disporre i provvedimenti impugnati nel giudizio di prime cure.
Con tale censura l’appellante, dopo avere ricordato che l’Università aveva inteso subordinare l’adozione dei menzionati provvedimenti di decadenza alla previa verifica dell’eventuale incongruenza del diploma rilasciato dall’I.S.I. (Istituto Stenografico Intersistematico) di Napoli rispetto ai titoli richiesti dal bando, sicché, a tal riguardo, era stata inviata richiesta specifica di chiarimenti all’Istituto interessato e alla Regione Campania, deduce che l’Università degli studi di Salerno è incorsa nel caso di cui trattasi in una palese illegittimità in quanto ha adottato i provvedimenti impugnati in prime cure senza prima attendere il riscontro alla predetta richiesta o comunque senza procedere ad ulteriore, autonomo accertamento.
La censura va condivisa.
Al riguardo deve disattendersi, infatti, l’argomentazione dei primi giudici secondo la quale la circostanza anzidetta era “ininfluente”, in quanto l’amministrazione aveva “considerato gli elementi a sua disposizione che già consentivano una valutazione sulle insufficienze dei titoli di studio“, e ritenere invece non corretto nel caso in questione l’operato dell’Università degli studi di Salerno.
Questa, infatti, pur potendo disporre subito, come rilevato dall’appellante, il provvedimento di decadenza dell’interessato e senza dover procedere a verifiche di sorta, ciò non ha reputato, tuttavia, fare, in quanto consapevole di non avere certezze in proposito, e ha ritenuto, quindi, necessaria l’apertura di un procedimento di verifica in ordine alla valenza dei titoli di studio posseduti dall’interessato;procedimento che però è risultato nella specie chiaramente eluso per quanto sopra accennato, avendo disposto l’Amministrazione universitaria gli impugnati provvedimenti senza attendere in definitiva il riscontro alle domande di chiarimento come sopra rivolte.
Appare evidente, pertanto, che nel caso in esame la decadenza disposta dalla Università degli studi di Salerno sia stata adottata non correttamente nei confronti del sig. F, senza avere prima portato a compimento l’istruttoria avviata e, in particolare, senza avere prima atteso i chiarimenti dall’Università stessa richiesti con nota del 25.3. 1997.
4. La riconosciuta fondatezza del profilo di censura ora considerato, da ritenersi assorbente di ogni altro rilievo, determina, in conclusione, l’accoglimento dell’appello e l’annullamento conseguente degli atti impugnati in prime cure, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Quanto alle spese del giudizio, ritiene il Collegio che le stesse, attesa la particolarità della controversia, debbano essere integralmente compensate tra le parti in causa.