Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-05, n. 202310503
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Testo completo
Pubblicato il 05/12/2023
N. 10503/2023REG.PROV.COLL.
N. 06792/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6792 del 2023, proposto da
S P e D D, rappresentati e difesi dagli avvocati S F e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6404/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati S F e dello Stato Alessandro Jacoangeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 5 luglio 2023 e depositato il 3 agosto 2023 il prof. S P e l’avv. D D, professionisti che - su incarico del Ministero per lo Sviluppo Economico - hanno svolto, in momenti differenti, il ruolo di Commissari straordinari delle società in amministrazione straordinaria Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. (di seguito anche solo “Alitalia”) e Cityliner Alitalia Cityliner S.p.A. (di seguito anche solo “Cityliner”), hanno proposto appello, chiedendo ex art. 98 c.p.a. in via cautelare la sospensione della sua esecutività, avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, sez. IV, n. 6404 del 13 aprile 2023 che ha:
- dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso principale dagli stessi proposti ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel procedimento avente ad oggetto la liquidazione dei compensi loro spettanti nella prefata qualità;
- respinto i successivi motivi aggiunti sempre proposti dagli stessi ex art. 117 comma 3 c.p.a. avverso il sopravvenuto decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 5 gennaio 2023 con cui si è “disposta la liquidazione definitiva del compenso spettante […] quali Commissari straordinari delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A ed Alitalia Cityliner S.p.A, entrambe in amministrazione straordinaria, quantificato nella misura seguente: […] per la società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. - in amministrazione straordinaria, a fronte dell’attività dai medesimi svolta, si liquida, in via definitiva, l’importo determinato, per ciascun Commissario, con il precedente provvedimento ministeriale del 15 ottobre 2020; […] per la società Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, in applicazione della percentuale del 50% all’importo spettante sulla base dei criteri indicati in premessa, e precisamente: […] prof. S P, per l'attività svolta quali Commissari straordinari nel periodo dal 2 maggio 2017 al 6 dicembre 2019, l’importo omnicomprensivo di euro 206.383,76 […], al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; […] a favore dell’Avv. D D, per l'attività svolta quale Commissario straordinario nel periodo dal 5 dicembre 2018 al 6 dicembre 2019, l’importo omnicomprensivo di euro 87.933,95 (…), al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario”.
1.1 A sostegno del gravame hanno dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 60 e 74 c.p.a. eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria. travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c, 111 cost, 3 c.p.a.. eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. travisamento dei presupposti di fatto e di diritto .
1.2 Hanno, quindi, alla luce di tali motivi di appello, riproposto le doglianze già mosse in primo grado a mezzo di motivi aggiunti:
1) violazione e/o falsa applicazione del art. 2, comma 2 del d.l. 347 del 2003. violazione e/o falsa applicazione del d.m. 03.11.2016. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 10, 11, 41, 97, 117, co. 1 cost.. violazione e/o falsa applicazione dei principi del legittimo affidamento, libertà d’iniziativa economica, nonché di certezza dei rapporti giuridici e di buona fede e correttezza nei rapporti con gli amministrati. eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, difetto di istruttoria. travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ;
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016. violazione dei principi di legalità, imparzialità, buona amministrazione, parità di trattamento, e ragionevolezza. eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore e travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di motivazione. manifesta arbitrarietà, illogicità e ingiustizia. contraddittorietà. Sviamento;
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 10, 11, 41, 97, 117, co. 1 cost.. violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, di partecipazione procedimentale e di contraddittorio, proporzionalità, ragionevolezza, legalità, buon andamento dell'azione amministrativa, legittimo affidamento, libertà d’iniziativa economica, nonché di certezza dei rapporti giuridici e di buona fede e correttezza nei rapporti con gli amministrati. eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, difetto di istruttoria. difetto e/o carenza di motivazione. sviamento di potere. ingiustizia manifesta .
1.3 Sulla scorta dei prefati motivi parte appellante ha, pertanto, chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di:
- annullare il decreto del 5 gennaio 2023 del Ministero del Made in Italy, trasmesso in data 9 gennaio 2023, contenente la determinazione definitiva dei compensi spettanti ai sig.ri, dott. L G, prof. E L, prof. S P e avv. D D per l’attività resa in qualità di Commissari straordinari di Alitalia Società Aerea S.p.A. in amministrazione straordinaria e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria;
- condannare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’adozione immediata di un nuovo decreto il quale liquidi i compensi ai ricorrenti secondo le disposizioni del d.m. 3 novembre 2016 nella misura quantificata nel ricorso di primo grado (pari a € 3.044.988 per quanto attiene Alitalia S.p.A. e pari a € 166.679 per quanto attiene Cityliner S.p.A.).
2. In data 21 agosto 2023 gli appellanti hanno depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento dell’istanza cautelare formulata.
3. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 24 agosto 2023 questa Sezione con ordinanza cautelare n. 3372 ha fissato – ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a. - la discussione di merito della causa alla pubblica udienza del 16 novembre 2023 ritenendo che “le ragioni dell’appellante siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, sede nella quale potrà essere più approfonditamente delibata anche la questione dell’inquadrabilità o meno di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. nella categoria delle società a controllo pubblico ex d.lgs. n. 175 del 2016”.
4. In data 4 settembre 2023 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero per lo Sviluppo Economico.
5. In data 16 ottobre 2023 la difesa erariale ha depositato memorie (non notificate alle altre parti) con cui ha riproposto, in limine, l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo non esaminata da parte del T.A.R.. In particolare, ha dedotto che sulla controversia in esame sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario vertendo la stessa su situazioni giuridiche soggettive qualificabili come di diritto soggettivo perfetto (tanto facendo estensione in via analogica dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di liquidazione del compenso del commissario liquidatore di una procedura di liquidazione coatta amministrativa).
5.1 Sempre in data 16 ottobre 2023 anche parte appellante ha depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento del gravame.
6. Il 26 ottobre 2023 parte appellante ha depositato memorie in replica.
7. All’udienza pubblica del 16 novembre 2023 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. In limine va dato atto che sussiste la giurisdizione di questo giudice a pronunciarsi sulla presente controversia in forza del giudicato cd. “implicito” formatosi sulla stessa ex art. 9 comma 2 c.p.a..
E, infatti, è appena il caso di rilevare che la sentenza impugnata non ha esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione (in favore del giudice