Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-28, n. 202304313

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-28, n. 202304313
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304313
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2023

N. 04313/2023REG.PROV.COLL.

N. 10603/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10603 del 2018, proposto da
L P, rappresentata e difesa dagli avvocati R R, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R R in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 118;

contro

Comune di Poggibonsi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Amerigo Cianti in Roma, via Vito Sinisi, 71;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1187/2018, resa tra le parti, concernente un’ordinanza di demolizione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggibonsi;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi gli avvocati R R per la parte appellante e P G per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’originario ricorso l’odierna appellante impugnava l'ordinanza dirigenziale del Comune di Poggibonsi del 25 febbraio 2004 con la quale era stata disposta la demolizione dell'intero complesso edilizio, ad eccezione del locale cantina, di sua proprietà, sito nel Comune di Poggibonsi. Loc. S. Margherita, la cui realizzazione nell'attuale forma, dimensione e consistenza era avvenuta in assenza di concessione edilizia.

Resisteva il Comune di Poggibonsi.

Con la sentenza n. 1187 del 2018 il Tar Toscana respingeva il ricorso.

Appellata ritualmente la sentenza, con ordinanza n. 717\2019 veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, limitatamente agli effetti di cui all’ordinanza di demolizione.

Con successiva ordinanza n.6976/2020 questo Consiglio di Stato disponeva verificazione avente ad oggetto i seguenti quesiti: “ accerti il verificatore, previo esame della documentazione acquisita agli atti di causa, dello stato dei luoghi, e di ogni altro elemento rilevante ivi inclusa la documentazione sussistente agli atti del Comune, compresa la disciplina pianificatoria dell’area interessata, le effettive difformità fra i titoli assentiti (in specie la concessione in sanatoria 30\6\2000 e la d.i.a. 14\4\2002) e le opere effettivamente realizzate ed insistenti in loco” .

All’esito dell’istruttoria, all’udienza di smaltimento del 14 aprile 2023 passava in decisione.

DIRITTO

1.Con il primo motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per violazione dei principi ricavabili dall’art. 39 della l.r.t. 39/1999 vigente ratione temporis nonché dagli artt. 15 e 16 della l. 28 febbraio 1985 n. 47;
erroneità della sentenza per violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. e all’art. 88 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
omessa pronuncia e difetto di motivazione;
erroneità della sentenza per travisamento dei fatti e dei presupposti.

Lamenta che il Tar aveva ritenuto inapplicabile l’art. 39 della legge regionale n. 52/1999 limitandosi a constatare la mancanza della condizione sub a) dell’art. 7, comma 10, della legge regionale n. 52/1999 e recependo acriticamente la qualificazione dell’intervento edilizio quale “nuova costruzione” contenuta nel provvedimento impugnato, omettendo di verificarne la correttezza.

2. Con il secondo motivo deduce l’erroneità della sentenza per violazione dei principi di cui all’art. 19 della l. 7 agosto 1990n. 241;
erroneità della sentenza per violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 33 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 vigenti ratione temporis .

Lamenta che in pendenza di un procedimento di variante in corso d’opera, il Comune non avrebbe potuto ordinare la demolizione senza prima verificare se la variante fosse in grado di “sanare” i vizi delle opere realizzati in precedenza.

3. Con il terzo motivo deduce l’erroneità della sentenza per ulteriore violazione dei principi ricavabili dagli artt. 3 e 33 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 vigenti ratione temporis ;
erroneità della sentenza per travisamento dei fatti e dei presupposti.

Evidenzia che il

TAR

Toscana aveva errato nel ritenere inapplicabile il limite di cui all’art. 19 della l. 241/1990 con riferimento alla D.I.A. presentata il 15 aprile 2002 in quanto l’ordine di demolizione dell’intero edificio, sanzionerebbe anche le opere contemplate nella succitata D.I.A. Il TAR aveva, inoltre errato nell’attribuire “rilevanza urbanistica” all’autorimessa la quale, trattandosi di volume interrato, era irrilevante sotto il profilo edilizio e pertanto non suscettibile di sanzione edilizia, quale la demolizione.

4. Con il quarto motivo deduce l’erroneità della sentenza per violazione dei principi ricavabili dagli artt. 3, 33 e 37 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e per violazione dei principi ricavabili dagli artt. 4, 31 e 34 della l.r.t. 14 ottobre 1999 n. 52.

Evidenzia che, poiché l’intervento doveva essere qualificato come manutenzione straordinaria, l’amministrazione avrebbe dovuto adottare la sola sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere;
in ogni caso, il Comune non avrebbe potuto applicare la sanzione ripristinatoria ma avrebbe dovuto valutare la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dall’art. 33 della legge regionale n. 52 del 1999.

I motivi di appello, suscettibili di trattazione unitaria, non sono fondati.

Dai documenti prodotti e dalle risultanze della verificazione disposta ed espletata, si evince che:

La legittimità dell’assetto originario del manufatto in esame deriva dalla concessione edilizia in sanatoria n.00/230 (pratica edilizia n. 95/132) rilasciata dal Comune di Poggibonsi in data 30 giugno 2020. Il manufatto “condonato”, era costituito da un corpo di fabbrica di forma rettangolare con copertura a capanna ed una loggia sul lato sud. Il fabbricato con copertura a capanna risultava costruito per metà in muratura intonacata e per metà in tavolato di legno con struttura metallica caratterizzato da un carente stato di manutenzione.

All’atto della richiesta e del rilascio della concessione in sanatoria la disciplina urbanistica vigente era rappresentata dalla variante al P.R.G. del Comune di Poggibonsi approvata con delibera di Giunta regionale n. 11972 del 28/12/1988. Le N.T.A. prevedevano per l’area in esame, “sottozona A3”, destinazioni funzionali esclusivamente legate all’attività agraria ammettendo, per gli edifici affini a quello oggetto di causa, “ il restauro e il risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia che comporti anche sostanziali mutamenti della distribuzione interna, senza tuttavia che vengano superati il volume, le altezze, e le distanze dai confini e dalle strade dell’edificio soggetto alla ristrutturazione ”.

Successivamente, il 15 aprile 2002, veniva presentata al Comune una D.I.A. (pratica edilizia 02/265), per l’esecuzione di opere di straordinaria manutenzione finalizzate, come dichiarato nella relazione tecnico-descrittiva di progetto, “ a rinnovare e sostituire gli elementi degradati dell’edificio, anche strutturali senza tuttavia alterare i volumi esistenti;
nonché per avere una maggiore funzionalità del magazzino e della cantina sottostante
…” ;
in data 31 ottobre 2020, con il deposito della relazione di fine lavori (all. B.7), si rilevava che le opere strutturali erano state ultimate il 30 ottobre 2020.

Il verificatore ha accertato che la documentazione fotografica e la rappresentazione del manufatto originario (stato attuale), evidenziano una sostanziale coerenza con le caratteristiche morfologiche, materiche e dimensionali del manufatto oggetto del titolo in sanatoria sopra descritto. Le modifiche progettuali descritte e rappresentate negli elaborati allegati alla D.I.A. prevedono una serie di trasformazioni riferibili sommariamente a modifiche interne e ad opere di miglioramento strutturale che non alterano nel complesso le caratteristiche geometriche del manufatto.

Sugli atti edilizi D.I.A., però si erano innestati gli ulteriori procedimenti che hanno portato poi all’ordinanza di demolizione.

Il 30 gennaio 2003 la proprietà presentava una D.I.A. (pratica edilizia 03/0060) in variante alla precedente per la realizzazione di un garage interrato. Il nuovo garage, posto in adiacenza a quello autorizzato, con una superficie di circa 48 mq ed una capienza di due posti auto, veniva richiesto ai sensi della legge 122/1989 come accessorio per due unità immobiliari collocate nel vicino edificio residenziale. La D.I.A. decadeva a seguito del mancato invio delle integrazioni richieste dal Comune, in data 11 febbraio 2003, nei termini indicati di 120 gg.

Il 20 novembre 2003 la proprietà presentava una nuova D.I.A. in variante alle pratiche edilizie precedenti, rispettivamente la

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