Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-04-27, n. 201102478
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Testo completo
N. 02478/2011REG.PROV.COLL.
N. 04513/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4513 del 2006, proposto dal signor R G, rappresentato e difeso dagli avvocati E R, A S ed E D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A S in Roma, viale Carso, n. 23;
contro
La signora L I, rappresentata e difesa dall'avv. F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Bazzoni, n. 3;
nei confronti di
L’I.N.A.I.L., la s.r.l. Scip - società di cartolarizzazione immobili pubblici, , il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed il notaio Novara Fabio, non costituitisi nel secondo grado del giudizio;
per la riforma della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA, sezione seconda, n. 172/2006;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e udito per l’appellante l’avvocato Maria Rosaria Damizia, per delega dell'avvocato Salerni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado n. 1709 del 2004, la signora L I, odierna appellata, ha impugnato il verbale di aggiudicazione emesso in data 5 novembre 2004 in favore del sig. Guglielmo R, odierno appellante, relativo all’asta immobiliare del lotto n. 21007 per l’immobile sito in Genova, via Almeria n. 23, interno 5, già di proprietà dell’INAIL, nella parte in cui tale verbale ha disposto l’esclusione della signora L dall’asta, senza apertura della busta contenente l’offerta economica.
1.1. L’interessata ha altresì impugnato il disciplinare di gara.
1.2. In particolare, nell’ambito di procedura di dismissione di immobili di proprietà dell’INAIL, in relazione all’immobile sopra indicato partecipavano alla procedura di asta, tra gli altri, il sig. R, risultato aggiudicatario, e la signora L. Quest’ultima veniva esclusa in dichiarata applicazione dell’art. 3.1.4. lett. D) del disciplinare, avendo prodotto una fotocopia del documento di identità priva di sottoscrizione.
2. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, disattendeva alcune eccezioni sollevate dal sig. R e accoglieva il ricorso, annullando l’aggiudicazione, in base alla considerazione che la clausola del disciplinare di gara sarebbe illegittima, perché imporrebbe un inutile formalismo, privo di ragionevole giustificazione, e che l’esclusione sarebbe nella specie misura sproporzionata.
3. Ha proposto appello il sig. R, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato nel rispetto dei termini di cui all’art. 23- bis , l. Tar, applicabile ratione temporis alla fase introduttiva dell’appello.
4. Con il primo motivo, il sig. R ripropone l’eccezione, disattesa dal Tar, di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto, nella copia notificata, della procura e della sottoscrizione del difensore.
4.1. La censura va disattesa alla luce del consolidato orientamento secondo cui la mancanza, nella copia notificata, della firma del difensore e dell’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura non spiega effetti invalidanti, purché la copia stessa contenga gli elementi idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di procura speciale, essendo a tal fine sufficiente l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notificazione è eseguita su istanza del difensore del ricorrente (Cons. St., 30 gennaio 1998, n. 121;Cons. St., sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3585;Cons. St., sez. V, 27 gennaio 2006, n. 241).
5. Nel merito, l’appellante lamenta che il disciplinare di gara prevede una chiara sanzione di esclusione in caso di mancata produzione di fotocopia del documento di identità con sottoscrizione, e che si tratta di un adempimento non sproporzionato né illogico, sicché in sede di svolgimento della gara era doveroso procedere all’esclusione.
Sarebbe inoltre tardiva l’impugnazione del medesimo disciplinare di gara, che andava tempestivamente impugnato, senza attendere il provvedimento applicativo, contenendo clausole immediatamente lesive.
6. L’appello è fondato per quanto di ragione.
6.1. L’art.