Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-30, n. 202408671

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-30, n. 202408671
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408671
Data del deposito : 30 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2024

N. 08671/2024REG.PROV.COLL.

N. 08092/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8092 del 2023, proposto da F L, rappresentato e difeso dagli avvocati S A, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, p.za dell'Unità Italiana n. 1;
Comune di Massa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F P, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Iaria in Roma, corso Vittorio Emanuele II N18;



nei confronti

E-Distribuzione Spa, S.I.U.L.P. Massa Due - Società Cooperativa Edilizia, non costituiti in giudizio;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 560/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e del Comune di Massa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il Cons. L F e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;



FATTO

L’avvocato F L è proprietario nel Comune di Massa di alcuni terreni, identificati in catasto alle particelle 697, 726, 817 e 818 del foglio di mappa 124, ed è comproprietario per il 50% della particella 723.

Tali fondi confinano con i mappali 816 e 824 di proprietà della cooperativa Siulp Massa Due, la quale è altresì comproprietaria della quota residua della particella 723.

In forza di permesso di costruire del 18 dicembre 2014, sui terreni della cooperativa è stato edificato un complesso residenziale composto da nove unità immobiliari.

Con il ricorso di primo grado l’avvocato F L impugnava il decreto regionale di approvazione del progetto e il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un elettrodotto interrato a bassa tensione per l’allacciamento delle utenze presenti nel nuovo complesso residenziale realizzato in Massa, alla via Romana 30, dalla cooperativa Siulp Massa Due.

I motivi aggiunti proposti in corso di causa investivano, invece, il sopravvenuto decreto di asservimento e imposizione di servitù coattiva a carico della proprietà del ricorrente, e a favore di e-distribuzione S.p.a., per il passaggio e il mantenimento dell’elettrodotto in questione.

Con il primo motivo di ricorso di primo grado, l’avvocato Lencioni lamentava il mancato svolgimento di adeguate indagini circa i possibili percorsi alternativi dell’elettrodotto, che, a suo avviso, sarebbe stato portato nel punto indicato dalla cooperativa Siulp Massa Due per mere ragioni di comodità costruttiva degli utenti e senza tenere conto delle esigenze del fondo servente, tanto più che il locale realizzato dalla cooperativa per il recapito dell’elettrodotto costituirebbe un abuso dal punto di vista urbanistico-edilizio.

Con il secondo motivo sosteneva che la scelta del percorso dell’elettrodotto avrebbe dovuto essere effettuata ex ante, sulla base dello stato di fatto preesistente alla costruzione del complesso residenziale, e non ex post, sulla base dello stato di fatto modificato.

Con il terzo motivo del ricorso di primo grado deduceva che il complesso edilizio Siulp sarebbe stato costruito in assenza di titolo, dal momento che l’inizio dei lavori sarebbe intervenuto dopo il decorso del termine annuale dal rilascio del permesso di costruire, con conseguente decadenza ai sensi dell’art. 15 co. 2 d.P.R. n. 380/2001.

Il carattere abusivo dell’intervento vizierebbe, in tale prospettiva, l’autorizzazione all’installazione dell’elettrodotto anche in via derivata, quale conseguenza dell’accertamento richiesto al T.A.R., nell’ambito di un separato giudizio avverso il rifiuto di dichiarare la decadenza del permesso di costruire rilasciato nel 2014 alla cooperativa Siulp, a lui opposto dal Comune di Massa.

Il T.a.r., con la sentenza 5 giugno 2023, n. 560, ha respinto il ricorso.

L ha proposto appello reiterando criticamente i motivi del ricorso di primo grado.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Toscana e il Comune di Massa, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.

All’udienza dell’11 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

Con il primo mezzo di gravame l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto i primi due motivi di ricorso in primo grado con i quali erano stati dedotti l’illegittimità del decreto impugnato giacché, da un lato, la Regione avrebbe recepito la richiesta di E-distribuzione senza effettuare nessuna valutazione in merito a possibili percorsi alternativi e, dall’altro, la scelta del percorso dell’elettrodotto avrebbe dovuto essere effettuata ex ante, sulla base dello stato di fatto preesistente alla costruzione del complesso residenziale, e non ex post, sulla base dello stato di fatto modificato.

Il motivo non è fondato

Al fine di esaminare compiutamente tale motivo di appello, occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.

I modi di costituzione delle servitù volontarie possono essere negoziali e non negoziali. Infatti, le servitù prediali, ai sensi dell’art. 1058 c.c., possono costituirsi a titolo derivativo, mediante un negozio giuridico (contratto o testamento), ovvero, ai sensi dell’art. 1061, c.c., a titolo originario (usucapione e destinazione del buon padre di famiglia), mentre, nel caso di servitù coattive, mediante un negozio giuridico, con sentenza o con atto amministrativo, in adempimento di un obbligo legale.

A differenza delle servitù volontarie, le quali possono avere ad oggetto qualsiasi utilità, purché volta a vantaggio del fondo dominante (c.d. atipicità contenutistica), le servitù coattive sono caratterizzate dal requisito della stretta tipicità, in quanto i relativi presupposti

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