Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-30, n. 202408671
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2024
N. 08671/2024REG.PROV.COLL.
N. 08092/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8092 del 2023, proposto da F L, rappresentato e difeso dagli avvocati S A, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, p.za dell'Unità Italiana n. 1;
Comune di Massa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F P, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Iaria in Roma, corso Vittorio Emanuele II N18;
nei confronti
E-Distribuzione Spa, S.I.U.L.P. Massa Due - Società Cooperativa Edilizia, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 560/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e del Comune di Massa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il Cons. L F e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
FATTO
L’avvocato F L è proprietario nel Comune di Massa di alcuni terreni, identificati in catasto alle particelle 697, 726, 817 e 818 del foglio di mappa 124, ed è comproprietario per il 50% della particella 723.
Tali fondi confinano con i mappali 816 e 824 di proprietà della cooperativa Siulp Massa Due, la quale è altresì comproprietaria della quota residua della particella 723.
In forza di permesso di costruire del 18 dicembre 2014, sui terreni della cooperativa è stato edificato un complesso residenziale composto da nove unità immobiliari.
Con il ricorso di primo grado l’avvocato F L impugnava il decreto regionale di approvazione del progetto e il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un elettrodotto interrato a bassa tensione per l’allacciamento delle utenze presenti nel nuovo complesso residenziale realizzato in Massa, alla via Romana 30, dalla cooperativa Siulp Massa Due.
I motivi aggiunti proposti in corso di causa investivano, invece, il sopravvenuto decreto di asservimento e imposizione di servitù coattiva a carico della proprietà del ricorrente, e a favore di e-distribuzione S.p.a., per il passaggio e il mantenimento dell’elettrodotto in questione.
Con il primo motivo di ricorso di primo grado, l’avvocato Lencioni lamentava il mancato svolgimento di adeguate indagini circa i possibili percorsi alternativi dell’elettrodotto, che, a suo avviso, sarebbe stato portato nel punto indicato dalla cooperativa Siulp Massa Due per mere ragioni di comodità costruttiva degli utenti e senza tenere conto delle esigenze del fondo servente, tanto più che il locale realizzato dalla cooperativa per il recapito dell’elettrodotto costituirebbe un abuso dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Con il secondo motivo sosteneva che la scelta del percorso dell’elettrodotto avrebbe dovuto essere effettuata ex ante, sulla base dello stato di fatto preesistente alla costruzione del complesso residenziale, e non ex post, sulla base dello stato di fatto modificato.
Con il terzo motivo del ricorso di primo grado deduceva che il complesso edilizio Siulp sarebbe stato costruito in assenza di titolo, dal momento che l’inizio dei lavori sarebbe intervenuto dopo il decorso del termine annuale dal rilascio del permesso di costruire, con conseguente decadenza ai sensi dell’art. 15 co. 2 d.P.R. n. 380/2001.
Il carattere abusivo dell’intervento vizierebbe, in tale prospettiva, l’autorizzazione all’installazione dell’elettrodotto anche in via derivata, quale conseguenza dell’accertamento richiesto al T.A.R., nell’ambito di un separato giudizio avverso il rifiuto di dichiarare la decadenza del permesso di costruire rilasciato nel 2014 alla cooperativa Siulp, a lui opposto dal Comune di Massa.
Il T.a.r., con la sentenza 5 giugno 2023, n. 560, ha respinto il ricorso.
L ha proposto appello reiterando criticamente i motivi del ricorso di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Toscana e il Comune di Massa, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
All’udienza dell’11 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo mezzo di gravame l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto i primi due motivi di ricorso in primo grado con i quali erano stati dedotti l’illegittimità del decreto impugnato giacché, da un lato, la Regione avrebbe recepito la richiesta di E-distribuzione senza effettuare nessuna valutazione in merito a possibili percorsi alternativi e, dall’altro, la scelta del percorso dell’elettrodotto avrebbe dovuto essere effettuata ex ante, sulla base dello stato di fatto preesistente alla costruzione del complesso residenziale, e non ex post, sulla base dello stato di fatto modificato.
Il motivo non è fondato
Al fine di esaminare compiutamente tale motivo di appello, occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
I modi di costituzione delle servitù volontarie possono essere negoziali e non negoziali. Infatti, le servitù prediali, ai sensi dell’art. 1058 c.c., possono costituirsi a titolo derivativo, mediante un negozio giuridico (contratto o testamento), ovvero, ai sensi dell’art. 1061, c.c., a titolo originario (usucapione e destinazione del buon padre di famiglia), mentre, nel caso di servitù coattive, mediante un negozio giuridico, con sentenza o con atto amministrativo, in adempimento di un obbligo legale.
A differenza delle servitù volontarie, le quali possono avere ad oggetto qualsiasi utilità, purché volta a vantaggio del fondo dominante (c.d. atipicità contenutistica), le servitù coattive sono caratterizzate dal requisito della stretta tipicità, in quanto i relativi presupposti applicativi e il loro contenuto sono rigorosamente predeterminati dalla legge, e non sono rimessi, né all’autonomia contrattuale dei privati, né alla discrezionalità del giudice.
Le servitù coattive, pertanto, pur potendo nascere da un contratto, quando si accerta in concreto che esso non è sintomo di una volontà di costituzione di una servitù volontaria, devono corrispondere ad una delle fattispecie legali previste dal legislatore (ex pluribus, cfr. Cass. 25 gennaio 1992, n. 820).
La servitù di elettrodotto appartiene al genere delle servitù coattive ed è disciplinata, oltre che dall’art.1056 c.c., dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
L’art. 1056, c.c., il cui titolo reca “passaggio di condutture elettriche, prevede che: “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia”.
L’art. 115 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, stabilisce: Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall'impianto”.
Il successivo art. 119 prevede che “Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente.
L’art. 120, stabilisce, inoltre che “Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radio-telefonici di Stato, o che debbono attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi, o quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell'autorità militare o appoggiarsi ad essa non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità”.
Il successivo art.121 prevede che:
La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di:
a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;
b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.
Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti:
c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;
d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.
L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza dell'impianto stesso.
Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche .
L’art. 122 stabilisce, infine, che “ L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso. Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù. Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo. In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo ”.
Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la coattività della servitù non deriva tanto dalla natura autoritativa della fonte quanto piuttosto dalla obbligatorietà legale della sua costituzione. Il diritto di ottenere la costituzione della servitù implica un obbligo legale di contrarre a carico del proprietario del fondo destinato ad essere servente. La servitù assume, pertanto, natura coattiva quando è costituita in attuazione di un obbligo di legge.
Il presupposto (implicito) per il sorgere del diritto alla costituzione di una servitù coattiva di elettrodotto è la mancanza delle condutture e degli impianti occorrenti per fornire a un determinato fondo l’energia elettrica di cui questo necessita.
Affinché possa sorgere il diritto alla costituzione di una servitù coattiva di elettrodotto è, in primo luogo, necessario che il fornitore dell’energia abbia ottenuto (a norma degli artt. 107ss. del t.u.) dalla competente autorità amministrativa l’autorizzazione (temporanea o permanente) senza la quale non si può legittimamente procedere all’impianto di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
Una volta emanato il relativo decreto, sorge (ai sensi del citato art. 119 del t.u), in capo al soggetto che lo ha richiesto, il diritto di ottenere la costituzione della servitù coattiva a carico dei fondi che (in conformità a quanto previsto dallo stesso decreto di autorizzazione) devono essere attraversati dalle linee destinate a condurre energia elettrica al fondo che ne è privo, e a favore del fondo in cui si trova lo stabilimento di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui egli è proprietario (cfr. Corte di Cassazione n.74/2078).
Tanto premesso, occorre sottolineare che, nel caso in esame, è incontroverso, in atti e tra le parti, che non si versa nella fattispecie regolata dal richiamato art. 115 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.
Ne discende che, alla luce del richiamato quadro regolatorio, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, non si ravvisano disposizioni che impongano all’Autorità procedente la necessità di valutare possibili percorsi alternativi.
I menzionati artt. 121, comma 3, R.D. n. 1775/33, l’art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 259/2003, sono chiari, infatti, nel disporre, rispettivamente, che “L’impianto e l’esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l’estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all’esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo , nonché alle condizioni dei fondi vicini ed all’importanza dell’impianto stesso”;e che “Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine”.
In linea con il delineato contesto regolatorio, nel caso in esame, il percorso autorizzato appare il meno pregiudizievole per i fondi dell’appellante e quelli limitrofi. La progettazione dell’intervento, fin dalle fasi di individuazione del tracciato, è stata effettuata in modo tale da rendere minimo l’impatto sul contesto antropomorfico in cui l’opera si dovrà collocare, sia dal punto di vista della percezione visiva che dall’aggravio sulle attività umane e sull’uso del territorio.
Il progetto, infatti, prevede una soluzione in cavo sotterraneo da posizionarsi, per quanto possibile, in aree destinate a viabilità, il cui sottosuolo è ordinariamente utilizzato per accogliere le reti infrastrutturali di servizi, evitando giardini e cortili.
Anche ad avviso del gestore del servizio e-distribuzione S.p.a., la soluzione progettuale approvata è quella meno impattante dal punto di vista della percezione visiva e dell’aggravio sulle attività umane e sull’uso del territorio, riferito quest’ultimo sia all’intervento di costruzione dell’infrastruttura, che ai prevedibili interventi di manutenzione e riparazione.
Ciò in quanto non vi sarebbero, a giudizio del predetto gestore, percorsi alternativi più idonei, fermo restando che qualunque altra soluzione avrebbe interessato proprietà private con impatti non meno gravosi di quelli lamentati dall’odierno appellante (cfr. controdeduzioni di e-distribuzione del 29 ottobre 2021).
Del resto, l’appellante lamenta solo astrattamente la mancata valutazione di soluzioni alternative meno impattanti per il proprio fondo e del pari degli altri fondi confinanti, senza però indicare quale possa essere in concreto un percorso alternativo che corrisponda a tali esigenze.
Inoltre, come emerge chiaramente anche dalla documentazione fotografica prodotta dalla stessa parte appellante, i fabbricati, in relazione ai quali è stato richiesto l’allacciamento alla rete elettrica, insistono su un lotto di terreno intercluso in area completamente urbanizzata, con accesso alla viabilità pubblica esclusivamente attraverso la strada privata sterrata, individuata catastalmente nel foglio 124 dai mappali 697 e 723, diramazione della strada comunale Via Romana.
Con il secondo mezzo di gravame, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il terzo motivo di ricorso in primo grado con cui era stato lamentato che il complesso edilizio in oggetto è stato costruito in assenza di un valido permesso di costruire
Il motivo non è fondato.
Occorre in senso contrario osservare, in consonanza con la tesi seguita dal giudice di primo grado, che, in assenza di una formale declaratoria di decadenza (oggetto della causa connessa numero 14) del titolo in virtù del quale il complesso edilizio Siulp è stato realizzato, la Regione Toscana non avrebbe potuto legittimamente negare il rilascio dell’autorizzazione unica qui impugnata.
A sostegno dell’assunto deve essere richiamato l’orientamento giurisprudenziale a mente del quale la decadenza dal titolo edilizio, pur essendo un effetto che si produce ex lege per il decorrere del termine di tre anni dall’adozione del titolo edilizio, necessita di un provvedimento espresso per poter produrre effetti, che manca nel caso di specie (Cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 22 ottobre 2015, n.4823).
In tale ordine di idee, è stato di recente affermato dalla Sezione che “ Sebbene la decadenza del permesso di costruire ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 costituisca un effetto che discende dall'inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati, costituisce una condizione indispensabile affinché detto effetto diventi operativo l'adozione di un provvedimento formale da parte del competente organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc: la ratio della necessaria intermediazione di un formale provvedimento amministrativo di carattere dichiarativo va ravvisata nell'esigenza di assicurare il contraddittorio con il privato in ordine all'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la pronuncia stessa ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 marzo 2023 n. 2913. E ciò in quanto “ In conformità coi principi generali di trasparenza e certezza giuridica ex artt. 1 e 2, l. n. 241 del 1990, è sempre richiesto che l’amministrazione si pronunci con provvedimenti espressi, sia pure con valenza ricognitiva di effetti discendenti direttamente dalla legge, sicché risulta necessaria l’adozione di un formale provvedimento in relazione all’esercizio del potere attribuito dall’art. 15 t.u. edilizia ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 marzo 2023 n. 2757).
In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.