Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2011-11-23, n. 201104275
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Numero 04275/2011 e data 23/11/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 26 ottobre 2011
NUMERO AFFARE 00949/2011
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal signor R C, nato il 27 maggio 1970 a Capua (CE) e residente in Castello D’Annone (AT), per l’annullamento del decreto del ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, del 26 gennaio 2010, con il quale è stata respinta l’istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “uncoartrosi C5”.
LA SEZIONE
Vista la relazione del ministero della giustizia, dipartimento amministrazione penitenziaria, protocollo n. 0043748-2011, vistata dal ministro il 21 febbraio 2011, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
visto il ricorso, con i relativi allegati, proposto con atto del 24 gennaio 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere P L R.
Premesso.
Il signor Cecere, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria, con istanza 5 settembre 2005, ha chiesto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “uncoartrosi C5”.
La commissione medica ospedaliera di Torino, con verbale n. 2057425 del 7 dicembre 2005, ha riscontrato l’interessato affetto dall’infermità sopra menzionata, riconoscendo una menomazione all’integrità fisica non classificabile.
L’amministrazione, con relazione del 31 ottobre 2007, ha trasmesso la relativa pratica, con richiesta di parere, al comitato di verifica per le cause di servizio, che, nell’adunanza n. 552 del 30 settembre 2008, con parere n. 45328/2007 ha deliberato che l’infermità “uncoartrosi C5” “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.
Ai sensi dell’articolo n. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, l’amministrazione competente, il 26 gennaio 2010, ha adottato l’impugnato provvedimento, con il quale è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità.
A fondamento del ricorso il signor Cecere circoscrive le proprie censure al parere negativo del comitato di verifica per le cause di servizio, lamentando: illogicità e difetto di motivazione nel richiamare l’eventualità di eventi traumatici, mai occorsi, e l’invecchiamento delle strutture articolari, con sottovalutazione della sua giovane età (35 anni);insufficiente attività istruttoria rispetto alla mancata considerazione del disagio ambientale proprio degli istituti penitenziari, con difficoltà di governo dei detenuti ed in condizioni climatiche avverse.
Il ministero riferente si esprime per il rigetto del ricorso.
Considerato.
Come si evince dai relativi atti e passaggi procedurali, l’istruttoria che ha portato all’emissione dell’atto impugnato è stata esaurientemente approfondita e non manifesta i dedotti profili di superficialità e di sottovalutazione dei disagi del servizio svolto dal ricorrente, in particolare per quelli afferenti alle difficoltà ambientali dell’istituto penitenziario di destinazione.
Il comitato di verifica per le cause di servizio, al quale, ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, “Regolamento recante la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio …”, è affidato il compito di “accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione”, ha espresso le proprie valutazioni tecniche che hanno portato alla statuizione conclusiva da parte dell’amministrazione, come si desume agevolmente dal testo del provvedimento impugnato.
In particolare, in ordine alla ritenuta incongruità del giudizio formulato dal comitato, in quanto l’organo consultivo non avrebbe tenuto conto dell’incidenza, almeno concausale, delle peculiari situazioni di lavoro in cui il ricorrente si è trovato ad operare, va rilevato che i giudizi medico-legali espressi dagli organi consultivi ai fini dell’accertamento della dipendenza dell’infermità del pubblico dipendente da causa di servizio hanno connotati di discrezionalità tecnica, la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne l’irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l’eventuale incompletezza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099), ipotesi queste che non ricorrono nel caso in esame.
Invero, il comitato ha negato il riconoscimento della causa di servizio per l’infermità “uncoartrosi C5”, in quanto “trattasi di degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo;questi ultimi possono essere favoriti ...da microtraumatismi ripetuti e continuati nel tempo...condizioni che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall’interessato. In assenza di tali comprovati fattori i processi artrosici sono da considerarsi...sintomo di un invecchiamento ...talvolta precoce...”. A fronte di tale motivato parere, trascritto nel ricorso, il ricorrente si limita a contrapporre la propria opinione, motivata, in definitiva, soltanto con la sussistenza di trascorsi di servizio in istituto penitenziario particolarmente gravosi, con incidenza sull’infermità riscontrata, come rilevato da una perizia medica di parte, resa da un medico specialista in ortopedia e traumatologia e prodotta in allegato al ricorso.
La deliberazione del comitato riporta, altresì, che il parere è stato espresso “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
Non può, quindi, sostenersi, come fa il ricorrente, la scarsa considerazione da parte del comitato della realtà lavorativa nella quale ha svolto il proprio servizio. Sotto il profilo sostanziale, ciò che conta è che l’organo medico sia stato posto in condizione di esprimere il proprio giudizio sull’eventuale nesso causale, avendo ben presenti le caratteristiche dell’attività svolta dall’interessato e le condizioni di gravosità e disagio in cui essa veniva prestata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1122).
Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto, restando assorbito l’esame della domanda di sospensiva.