Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-11-08, n. 201705150

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-11-08, n. 201705150
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705150
Data del deposito : 8 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2017

N. 05150/2017REG.PROV.COLL.

N. 09686/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9686 del 2016, proposto da:
C N, rappresentato e difeso dall'avvocato V A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, n. 44;

contro

Comune di Fara in Sabina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E G, domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n, 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZIONE II BIS, n. 9518/2016, resa tra le parti, concernente la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fara in Sabina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati V A ed E G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II bis , con la sentenza n. 9518 del 2 settembre 2016 ha respinto il ricorso proposto dal sig. C N per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Fara in Sabina gli ha revocato la licenza di noleggio con conducente n. 21 del 12 aprile 2002 a causa del mancato possesso nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento, ritenendo infondate le sollevate censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione della legge n. 21 del 1992, violazione del principio di ragionevolezza e del legittimo affidamento, eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà.

Secondo il predetto tribunale, infatti, sulla scorta delle disposizioni contenute nella legge quadro n. 21 del 1992, nella legge della Regione Lazio n. 58 del 1993 e nel regolamento comunale riguardante l’attività di noleggio con conducente, non poteva negarsi che la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale rappresentasse un elemento coessenziale all’attività di noleggio con conducente, giacché tale servizio deve iniziare necessariamente dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione anche se il prelevamento del cliente avvenga poi in un Comune diverso, ciò essendo una conseguenza connaturata all’ambito territoriale di operatività del titolo stesso che coincide proprio con il territorio comunale;
inoltre dalla documentazione in atti non risultava smentita la circostanza che la disponibilità della originaria rimessa, dichiarata dall’interessato all’atto della richiesta di rilascio della licenza, era venuta meno, né potevano considerarsi violati i principi in materia di libertà di iniziativa economica e di concorrenza perché l’inesistenza di vincoli territoriali all’attività in questione non faceva venire meno l’obbligo di stazionamento del mezzo nella rimessa situata nel territorio comunale, quest’ultimo essendo non un requisito soggettivo dell’operatore economico, ma un requisito oggettivo e intrinseco dell’attività da svolgere;
infine la radicalità della violazione commessa dal ricorrente escludeva la dedotta violazione delle disposizioni sul procedimento sanzionatorio ed in particolare della pretesa sproporzione della sanzione inflitta in luogo della sospensione preceduta da rituale diffida.

2. Con rituale e tempestivo atto di appello l’interessato ha chiesto la riforma della sentenza, deducendone l’erroneità alla stregua di quattro motivi di gravame.

Con il primo motivo (“Sulla fondatezza del primo motivo di doglianza formulato nel ricorso introduttivo del giudizio”) l’appellante ha in effetti lamentato la errata interpretazione nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 11, comma 3, della legge quadro n. 21 del 1992, nella versione antecedente alle modifiche introdotte con l’art. 29, comma 1 quater , del D.L. n. 207 del 2008, come convertito, nonché dell’art. 7, comma 3, della legge regionale del Lazio n. 58 del 1993, sostenendo, in sintesi, che le modifiche apportate alla legge n. 21 del 1992 dal D.L. n. 208 del 2008 (art. 29, comma 1), palesemente violative dei principi di libertà economica e della concorrenza, non sarebbero ancora entrate in vigore, essendone stata sospesa più volte l’efficacia: in tal senso si sarebbe peraltro espresso anche il Consiglio di Stato con il parere n. 863 del 2016 (su un ricorso straordinario al Capo dello Stato);
anche la normativa regionale si porrebbe in grave contrasto con i principi di concorrenza e libertà di iniziativa economica privata.

Con il secondo (“Sul difetto di istruttoria e la disponibilità della rimessa”) l’appellante ha sostenuto che i primi giudici avrebbero malamente apprezzato la documentazione versata in atti, da cui emergeva che l’originario contratto per l’uso dell’autorimessa indicata all’atto della richiesta di rilascio della licenza non era mai venuto meno, a prescindere dall’intervenuta alienazione del medesimo. Ciò che conta è infatti la disponibilità della rimessa e non anche il rientro dell’autoveicolo nella medesima.

Con il terzo motivo (“Sulla violazione delle norme sulla libertà di iniziativa economica e sulla concorrenza”) l’appellante ha riproposto le argomentazioni circa il preteso stridente contrasto tra la normativa statale e regionale (come interpretata dall’amministrazione comunale e dai primi giudici) con i principi fondamentali, anche comunitari, in tema di libertà di iniziativa economica privata e di concorrenza.

Con il quarto motivo (”Sulla fondatezza dell’ultimo motivo di ricorso”) l’appellante ha in ogni caso negato la sussistenza dei fatti addebitati e posti a fondamento del provvedimento impugnato in primo grado.

3. Ha resistito al gravame il Comune di Fara in Sabina, chiedendone il rigetto.

4. Nell’imminenza dell’udienza di discussione l’appellante ha illustrato con apposita memoria le proprie tesi difensive.

5. All’udienza pubblica del 27 aprile 2017, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. L’appello è infondato.

6.1. La disciplina amministrativa del noleggio con conducente trova il suo fondamento nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

6.1.1. Per quanto qui interessa, l’art. 3 (Servizio di noleggio con conducente) stabilisce che: “ 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione” .

Il successivo art. 5 (Competenze comunali) prevede che “ 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente”.

L’art. 5 bis (Accesso nel territorio di altri comuni), introdotto dalla lett. b) del comma 1 quater dell’art. 29 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dispone che “ 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

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