Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-23, n. 202207390

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-23, n. 202207390
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207390
Data del deposito : 23 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/08/2022

N. 07390/2022REG.PROV.COLL.

N. 08945/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8945 del 2019, proposto da
Linea Gestioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F I, B G M, F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Galgagnano, Utilitalia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 9324/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2022 il Cons. D C e udito per l’appellante l’avvocato Iacovone.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 15 luglio 2019, n. 9324 è stato dichiarato inammissibile per carenza di lesività concreta ed attuale il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto da Linea Gestioni s.r.l. per l’annullamento delle Linee Guida ANAC n. 11 (approvate con delibera n. 614 del 4 luglio 2018) e dell'Atto di Segnalazione dell'ANAC n. 4 del 17 ottobre 2018;

- Linea Gestioni s.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia, sostenendo l’immediata e diretta lesività delle predette Linee Guida ANAC n. 11, oltre che degli atti impugnati con i motivi aggiunti, con conseguente ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e dei motivi aggiunti;
ha quindi riproposto tutti i motivi di censura sollevati in primo grado, compresi i dubbi di legittimità costituzionale;

- ha resistito al gravame l’ANAC, che ne ha chiesto il rigetto per inammissibilità ed infondatezza;

- con ordinanza collegiale n. 5128 del 19 luglio 2020 il giudizio è stato sospeso in attesa della definizione di questione di legittimità costituzionale, sollevata da questa stessa Sezione in relazione all’art. 177 d.lgs. n. 50 del 2016 con sentenza non definitiva n. 5097 del 19 agosto 2020, rilevante ai fini della decisione del presente giudizio;

considerato che:

- la Corte Costituzionale, con sentenza del 23 novembre 2021 n. 218, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera iii), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 e dell’art. 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per violazione degli artt. 3, comma 1, e 41, comma 1, Cost., e, in via consequenziale, dell’art. 177, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- conseguentemente questa V Sezione, con sentenze del 25 marzo 2022, n. 2221 e 28 marzo 2022, n. 2276, ha disposto l’annullamento delle Linee Guida n. 11 in quanto ormai prive di un fondamento giuridico che ne legittimi l’adozione e la persistenza;

- come dedotto da parte appellante e non oggetto di alcuna contestazione, l’ANAC, con nota del 27 maggio 2022 n. 40651, ha preso atto dell’intervenuto annullamento delle Linee Guida n. 11;

rilevato che l’appellante, con memoria depositata in data 21 giugno 2022, dando evidenza di quanto sopra, ha posto in risalto come sembra potersi ravvisare nella specie la sopraggiunta cessata materia del contendere;

ritenuto che:

- come questo Consiglio ha già avuto modo di affermare, mentre la sopravenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2018, n. 4191;
sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638), la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm., può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2018, n 4191, cit.: sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135;
sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383;
sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);

- pertanto, la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse fatto valere in giudizio, anche in ragione di eventi estintivi delle ragioni sostanziali di contesa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 giungo 2022, n. 5188).

- nella specie, con l’annullamento dell’atto impugnato viene meno l’oggetto della domanda di annullamento proposta e, conseguentemente, si determina la cessazione della materia del contendere.

Ritenuto, inoltre, che:

- quanto alla segnalazione ANAC, prescindendo dai profili inerenti l’ammissibilità della sua impugnazione, è assorbente rilevare che il contenuto segnalatorio che le è proprio è ex se superato dalla nota ANAC del 27 maggio 2022 n. 40651 di cui sopra e pertanto dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere, che interessa anche la relativa impugnazione;

Le spese possono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della novità e particolarità delle questioni trattate.

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