Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-01-18, n. 201100325

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-01-18, n. 201100325
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100325
Data del deposito : 18 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01602/2007 REG.RIC.

N. 00325/2011 REG.SEN.

N. 01602/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2007, proposto da:
M T, rappresentata e difesa dagli avv. R C e M C, con domicilio eletto presso Francesco Bevivino in Roma, via della Meloria, n. 52;

contro

Comune di San Giovanni in Fiore, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 02503/2005, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2010 il Cons. Francesca Quadri e udito per l’appellante l’avvocato Cilurzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La signora Teresa Marra, dipendente del Comune di San Giovanni in Fiore, ha proposto ricorso dinanzi al Tar Calabria per il riconoscimento di emolumenti a titolo di premio di incentivazione di produttività per lo svolgimento di programmi e progetti obiettivo, in relazione alla prestazione lavorativa svolta nel periodo 1986/2000 nell’ambito del Progetto gestione di operai assunti dal Comune a carico del “Fondo sollievo disoccupazione”.

Il Tar, rilevato che il ricorso è stato notificato il 12 dicembre 2001, ben oltre il termine di decadenza stabilito dall’art. 45, comma 17, d. lgs. 31.3.1998, n. 80, confermato dall’art. 69, c. 7, d. lgs. n. 165 del 2001, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, relativamente alla pretesa per il periodo afferente il rapporto tra il 1986 ed il 30 giugno 1998, per decadenza dall’azione e per il periodo successivo, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

Appella la parte ricorrente sostenendo che, essendo la pretesa patrimoniale soggetta al termine di prescrizione quinquennale – nella specie interrotto attraverso atti idonei – questo dovrebbe prevalere sulla decadenza sancita dal d. lgs. n. 80.

Nel merito, ripropone i motivi a conferma della fondatezza della pretesa.

All’udienza del 19 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato.

In ordine alla natura del termine stabilito dall’art 45, comma 17, d. lgs. 31.3.1998, n. 80 e confermato dall’art. 69, comma 7, D.Lgs n. 165/2001, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass SS.UU., n.616/2007;
n.9101/2005;
C.d.S., Sez. VI, n. 1389/2008;
n.51/2009), secondo cui la disposizione va interpretata come intesa ad introdurre un termine di decadenza sostanziale (15 settembre 2000) per la proponibilità della domanda giudiziale.

Tale previsione, peraltro, è stata giudicata conforme alla Costituzione, in particolare sotto il profilo della supposta violazione degli articoli 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, certamente non tale da rendere “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale ( Corte Cost. n. 213/2005, n. 382/2005, n. 197/2006).

Quanto al rapporto tra prescrizione e decadenza, vale la regola per cui non si estende alla decadenza l'effetto interruttivo della prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 cod. civ, data la non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale alla certezza di una determinata situazione giuridica (Cass. civ. Sez. II, 18-01-2007, n. 1090).

Non vi è quindi alternatività tra i due termini, ovvero prevalenza di quello di prescrizione rispetto a quello di decadenza, come vorrebbe parte appellante, ma interdipendenza, nel senso che entrambi operano sul piano della possibilità di far valere il diritto.

Pertanto, gli atti interruttivi della prescrizione effettuati da parte del dipendente non spiegano alcuna efficacia impeditiva della decadenza sancita dall’art. 69, c. 7 d. lgs. n. 165 del 2001 che correttamente è stata pronunciata dal Tar per le pretese inerenti il rapporto di lavoro fino al 30 giugno 1998, data la presentazione del ricorso in data posteriore al 15 settembre 2000.

Il rigetto dell’appello in ordine ad una questione di rito esime il Collegio dall’esame dei motivi di merito sulla fondatezza del diritto.

In mancanza di costituzione del Comune, non occorre provvedere sulle spese del grado.

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