Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2022-06-14, n. 202202686
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Pubblicato il 14/06/2022
N. 02686/2022 REG.PROV.CAU.
N. 03613/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3613 del 2022, proposto dal Comune di Palau, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L C e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ditta De M L, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
Sardinia Island Tours di K R, Md Service di M D, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, n. 93 del 2022, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ditta De M L;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 il consigliere D D C e uditi per le parti gli avvocati L C, A S e P P.
Ritenuto che, nei limiti della cognizione cautelare, possano allo stato condividersi le argomentazioni poste dal TAR a sostegno dell’accoglimento della sospensiva (in particolare, non parrebbero evincersi elementi sufficienti a comprovare l’esistenza del collegamento societario contestato dall’Amministrazione), anche avuto riguardo al fatto che l’interpretazione e applicazione dell’art. 19.1.6.1 del Regolamento per la gestione del porto turistico, entrato in vigore in data 8 febbraio 2022, è questione che va esaminata funditus nella naturale sede di merito, già fissata dal medesimo TAR per il prossimo novembre 2022.
Considerato, inoltre, che la decisione del TAR va condivisa anche in punto di ritenuta sussistenza del periculum in mora , in quanto, a fronte del serio danno che le parti private riceverebbero dall’esecuzione dell’atto impugnato (ovverossia l’esclusione dall’assegnazione dei posti barca), viceversa non paiono sussistere serie ragioni di pregiudizio per l’Amministrazione, essendo dedotte generiche “ ragioni proconcorrenziali e distributive al fine di non consentire il consolidamento di situazioni di privilegio e/o monopolio ”, senza tuttavia che siano stati dedotti elementi specifici e concreti a sostegno.
Le spese del presente grado di giudizio sono compensate.