Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-09-01, n. 202106151

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-09-01, n. 202106151
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106151
Data del deposito : 1 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2021

N. 06151/2021REG.PROV.COLL.

N. 09691/2014 REG.RIC.

N. 09692/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9691 del 2014, proposto dalla Interecogen s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R M e G F R, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Cosseria, n. 5;

contro

il Gestore dei servizi energetici-GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Liegi, n. 32;

nei confronti

il Ministero dello sviluppo economico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;



sul ricorso numero di registro generale 9692 del 2014, proposto dalla Interecogen s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R M e G F R, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Cosseria, n. 5;

contro

il Gestore dei servizi energetici-GSE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso lo studio A P in Roma, Viale Liegi, n. 32;

nei confronti

il Ministero dello sviluppo economico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

quanto al ricorso n. 9691 del 2014:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7209/2014, resa tra le parti, in tema di diniego di riconoscimento del funzionamento dell’unità denominata Interecogen come cogenerativa ad alto rendimento per l’accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5.9.2011 - produzione anno 2012;

quanto al ricorso n. 9692 del 2014:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7207/2014, resa tra le parti, in tema di diniego di riconoscimento del funzionamento dell’unità denominata Interecogen come cogenerativa ad alto rendimento per l’accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5.9.2011 - produzione anno 2011.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici-GSE s.p.a., del Ministero dello sviluppo economico e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021 il Cons. I V;

Nessuno essendo presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col primo ricorso in epigrafe n.r.g. 9691/2014 la Interecogen s.r.l. (di seguito “Interecogen”) ha impugnato la sentenza del Tar per il Lazio, Roma, n. 7209/2014, pubblicata il 7.7.2014, che – a spese compensate – le ha respinto l’originario ricorso proposto per l’annullamento, oltre a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, del provvedimento del Gestore dei servizi energetici s.p.a. (di seguito “GSE”), n. G.S.E./P20130230670, adottato il 29.11.2013, recante il diniego della “ Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell’unità denominata “Interecogen” e sita in via S. Andrea, 121 - Santa Croce sull’Arno (PI) come cogenerativa ad altro rendimento (di seguito CAR) ai sensi del d.lgs. 20/07, come integrato dal D.M. 4 agosto 2011 e per l’accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2012 ”.

1.1. In fatto, la sentenza ha in particolare ricordato che il diniego si fondava sul presupposto che “ la turbina a vapore dell’adiacente stabilimento “Ecoespanso”, in condizioni ordinarie di esercizio, non funziona indipendentemente dai quattro motori a combustione interna oggetto della richiesta ” ed era quindi “ parte dell’unità oggetto della richiesta ”.

1.2. In diritto, la sentenza è pervenuta alla predetta conclusione affermando che:

- “ ove non infondati, sono tuttavia inidonei a smentire la circostanza posta a base del diniego ” i primi argomenti censori proposti (secondo i quali GSE avrebbe omesso di valutare se l’unità cogenerativa di Interecogen fosse in grado di funzionare indipendentemente da ogni altro impianto, atteso che l’unica connessione tra la turbina Ecoespanso e l’impianto della ricorrente era costituita da scambiatori – per preriscaldare le condense della turbina a vapore Ecoespanso – che non sono elementi necessari per il funzionamento dell’unità, ma un’unità con funzione di mera integrazione. Peraltro il calore utilizzato dagli scambiatori non era stato calcolato come calore utile per la richiesta di riconoscimento CAR, in quanto utilizzato da altro impianto già soggetto a diversa incentivazione). Ciò perché:

-- l’interconnessione funzionale tra i due impianti, tramite scambiatori, era incontestata, oltre che confermata dalla stessa ricorrente che aveva affermato che tramite gli scambiatori i motori a combustione interna di Interecogen preriscaldavano la turbina a vapore Ecoespanso. Doveva semmai la ricorrente provare che nella produzione 2012 i due impianti avessero funzionato separatamente;

-- non bastava l’affermazione che i due impianti potessero funzionare separatamente, dovendosi piuttosto dimostrare che tanto era avvenuto nel periodo d’interesse;

-- affermatosi che gli scambiatori avevano ‘funzione di integrazione’, allora se ne deduceva che “ la loro unica ragione d’essere consiste nel fornire energia termica alla turbina Ecoespanso e che ciò è avvenuto anche in corrispondenza della produzione 2012 di cui si tratta ”;

-- non era dirimente il fatto che il calore utilizzato dagli scambiatori fosse stato calcolato come ‘calore utile per la richiesta di riconoscimento CAR’. Invero si trattava di “ argomento che si pone a valle rispetto alla ricorrenza dei requisiti per la richiesta incentivazione, dovendosi innanzitutto dimostrare che l’impianto costituisce unità o sezione di cogenerazione (…) incorrendosi diversamente nella duplicazione di incentivi (…)”;

-- l’asserito periodo di sospensione dei motori riguardava un periodo successivo a quello di interesse, ossia quello a partire dal 2013;

- era infondata la seconda censura secondo la quale, trattandosi di impianto entrato in funzione il 15.6.2010, trovavano applicazione le condizioni e i criteri di cui alla delibera

AEEG

42/2002. Ciò perché tale delibera non riguarda la cogenerazione ad alto rendimento (ossia quella per cui è causa) ma la cogenerazione semplice. Le invocate prescrizioni di questa delibera sono state superate dalla decisione della Commissione europea n. 952/2008, che ha introdotto linee guida per l’applicazione e l’utilizzo dell’allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e descrive i confini dell’impianto di cogenerazione nel caso di generatori di vapori di integrazione;

- era infondata anche la terza censura di carenza di motivazione, “ risultando sufficiente ed adeguata, alla luce della normativa richiamata anche nel provvedimento impugnato e nel preavviso di rigetto, nonché delle sopra esposte osservazioni, la motivazione del diniego con il riferimento al presupposto di fatto rappresentato dalla circostanza che “la turbina a vapore dell’adiacente stabilimento “Ecoespanso”, in condizioni ordinarie di esercizio, non funziona indipendentemente dai quattro motori a combustione interna oggetto delle richiesta, è parte della unità oggetto della richiesta” ”.

2. Il ricorso in epigrafe premette in fatto, tra l’altro, che:

- la ricorrente aveva progettato e realizzato nel settembre 2010 l’installazione di un impianto di cogenerazione ad alta efficienza all’interno dell'area Ecoespanso (Santa Croce sull’Arno, Pisa);

- l’impianto, in esercizio dal 15.6.2010, produce energia elettrica esportata sulla rete Enel ad alta tensione, nonchè energia termica;

- la produzione di energia elettrica è data alla trasformazione dell’energia meccanica di quattro motori a combustione interna da cui è costituito l’impianto. L’energia termica, prodotta sotto forma di vapore nell’impianto di cogenerazione della ricorrente, è convogliata al ciclo produttivo dell’adiacente stabilimento di Ecoespanso ed utilizzata nel processo di essiccazione di fanghi. Una minima parte dell’energia termica, sotto forma di acqua, è invece utilizzata dagli scambiatori della ricorrente per il preriscaldo della condensa della turbina a vapore della Ecoespanso, il cui impianto è alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) ai sensi dell’art. 4, co. 3, del decreto 24.10.2005;

- i due impianti ora detti, sebbene collocati nella medesima area industriale, possono funzionare autonomamente uno dall’altro. La loro connessione è dovuta solo ad un migliore utilizzo ed efficienza delle rispettive capacità;

- per questo Ecoespanso, in esercizio dal 2011, ha presentato al GSE, per la prima volta nel 2012, domanda di ‘certificati verdi’ per l’anno di produzione 2011;

- il calore recuperato dagli scambiatori della ricorrente per il preriscaldo delle condense della turbina a vapore Ecoespanso non era stato considerato come calore utile di cogenerazione ai fini della richiesta di riconoscimento CAR giacchè usato in un impianto già soggetto a diversa incentivazione;

- identica procedura di riconoscimento CAR avviata anche per l’anno di produzione 2011 aveva ricevuto analogo esito negativo da parte del GSE e, per questo, era già oggetto di gravame.

2.1. Il ricorso si affida quindi alle seguenti censure:

a) errore e difetto di motivazione della sentenza di primo grado impugnata - violazione ed errata interpretazione di legge e di norme regolamentari: d.lgs. n. 20/2007, d.m. 4.8.2011, d.m. 5.9.2011, linee guida del MISE per l’applicazione del d.m. 5.9.2011 - ingiustizia manifesta e illogicità;

b) errore e difetto di motivazione della sentenza di primo grado impugnata - violazione ed errata interpretazione di legge e di norme regolamentari: art. 3 del d.m. 5.9.2011, delibera

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