Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-25, n. 202305163
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Testo completo
Pubblicato il 25/05/2023
N. 05163/2023REG.PROV.COLL.
N. 00813/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 813 del 2023, proposto dalla società -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sede di Parma, -OMISSIS- del 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti, come da verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna appellante, società -OMISSIS- di -OMISSIS- è una società operante da anni nel campo dei lavori edili, sia privati che pubblici della provincia di Reggio Emilia.
Il 5 maggio 2014 essa ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco degli operatori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituita presso la Prefettura di Reggio Emilia, realizzando, nel frattempo, interventi nelle zone colpite dal sisma del 2012.
In data 10 giugno 2020, la Prefettura di Reggio Emilia ha tuttavia comunicato, ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990, la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza per il pericolo di infiltrazione mafiosa.
È stato, infine, notificato alla società appellante il provvedimento 8 settembre 2020, prot. -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Reggio Emilia ha respinto la vista istanza d’ iscrizione nella white list .
L’odierna appellante, nel contestare la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento interdittivo nei suoi confronti, ha impugnato il provvedimento di diniego di iscrizione alla c.d. white list avanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Sede di Parma, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento.
Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Emilia per chiedere la reiezione del ricorso.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Sede di Parma, con la sentenza -OMISSIS- dell’8 giugno 2022, ha respinto il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società -OMISSIS- di -OMISSIS-, articolando due distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.
Si è costituito, con memoria di stile, il Ministero dell’Interno per chiedere la reiezione del ricorso.
Nell’udienza del dell’11 maggio 2023 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
L’appello è infondato.
L’odierna appellante, società -OMISSIS- di -OMISSIS-, ha impugnato il decreto 8 settembre 2020, -OMISSIS- a mezzo del quale il Prefetto di Reggio Emilia ha respinto l'istanza d’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori nella white List della Prefettura di Reggio Emilia, presentata dalla società ricorrente, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legge n.74 del 2012.
A sostegno del provvedimento di diniego di iscrizione sono stati addotti i seguenti elementi indiziari e precisamente: i. il decreto penale di condanna, risalente al 30 aprile 2011, emesso nei confronti del -OMISSIS-, sanzionato con l’ammenda di euro 200,00, per violazione di norme in tema di sicurezza sul lavoro; ii. il rapporto di parentela con soggetti in odore di infiltrazioni mafiose; iii. le partecipazioni, possedute dal legale rappresentante e dal socio amministratore della Società appellante, nella -OMISSIS-, colpita da interdittiva.
Ancora, di particolare interesse sono state poi ritenute dalla Prefettura...l e cointeressenze rappresentate dalle partecipazioni possedute dal signor -OMISSIS- nella suindicata società -OMISSIS-, con -OMISSIS- .
Secondo il primo giudice, la valutazione di permeabilità mafiosa è fondata non solo sulla condanna per reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di parentela (recte: affinità), avendo la Prefettura richiamato anche taluni rapporti intercorsi tra la società ricorrente e gli appartenenti