Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-12-27, n. 201908827

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-12-27, n. 201908827
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908827
Data del deposito : 27 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2019

N. 08827/2019REG.PROV.COLL.

N. 05958/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5958 del 2019, proposto da
Comune di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7844 del 2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il Cons. E Q e uditi per le parti l’avvocato Occagna, e l’avvocato dello Stato Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Civitavecchia n. 10 del 22 febbraio 2019, avente ad oggetto: “ Imposta Unica Comunale – IUC Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2019 ”.

Con sentenza n. 7844 del 2019 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso.

La sentenza è stata appellata dal comune di Civitavecchia, che ha proposto i seguenti motivi di gravame:

I) inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione attiva del Ministero ricorrente;
interpretazione restrittiva dell’art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 446 del 1997;

II) infondatezza del ricorso di primo grado;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 688, legge 147 del 2013 e 1, comma 28, legge n. 208 del 2015, anche in relazione agli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale;
subordinazione della maggiorazione TASI alla sola conferma da parte del Consiglio comunale.

Si è costituito per resistere all’appello il Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 21 novembre 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Giunge in decisione l’appello proposto dal Comune di Civitavecchia contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 7844 del 2019, che ha accolto il ricorso proposto in primo grado dal Ministero dell'economia e delle finanze per l’annullamento della deliberazione consiliare n. 10 del 22 febbraio 2019, avente ad oggetto: “ Imposta Unica Comunale – IUC Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2019 ”.

L’appello è infondato.

Con riferimento al primo motivo di gravame, deve richiamarsi l’orientamento più volte espresso da questo Consiglio, per il quale l'articolo 52, comma 4, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 testualmente prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze " può impugnare i regolamenti sulle entrate per vizi di legittimità avanti agli organi di giustizia amministrativa ".

La disposizione attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze una legittimazione straordinaria a ricorrere, per l'annullamento, per motivi di legittimità, dei regolamenti e degli atti adottati dall'ente locale in materia di entrate. Tale legittimazione spetta ex lege a prescindere, oltre che dalla titolarità di una posizione giuridica differenziata in capo al Ministero, anche dall'esistenza di una lesione attuale e concreta alla prerogative del Ministero o agli specifici interessi istituzionali di cui lo stesso risulti portatore.

L'articolo 52 del d. lgs. n. 446 del 1977 attribuisce [...] al Ministero dell'economia e delle finanze una sorta di legittimazione straordinaria a ricorrere alla giustizia amministrativa, per l'annullamento dei regolamenti e degli atti in materia di tributi adottati dall'ente locale, per motivi di legittimità. Tale legittimazione, conferita al Ministero dalla norma citata, prescinde dall'esistenza di una lesione di una situazione giuridica tutelabile in capo allo stesso dicastero, configurandosi come una legittimazione ex lege, esclusivamente in funzione e a tutela degli interessi pubblici la cui cura è affidata al Ministero dalla stessa legge ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2018, n. 175;
17 gennaio 2018, n. 263;
29 agosto 2017, n. 4104;
17 luglio 2014, n. 3817).

Invero, l’impugnazione da parte del Ministero è diretta ad assicurare che l’autonomia finanziaria di entrata del comune si esplichi in armonia con i “ principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali ” dettati dall’art. 12 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione dell’art. 119 della Costituzione.

In particolare, la lettera a) del comma 1 di detto art. 12 contempla il principio secondo cui la legge statale stabilisce le aliquote di riferimento dei tributi propri dei comuni valide per tutto il territorio nazionale, “ garantendo una adeguata flessibilità ”. Nel caso di specie, invero, i limiti di tale flessibilità sono stati superati, avendo il comune di Civitavecchia assoggettato una fattispecie impositiva ad un prelievo a titolo di TASI superiore alla misura massima consentita dalla legge.

Come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2014 , n. 4409), ciò che, in definitiva, rileva ai fini della legittimità dell’atto di determinazione delle aliquote della TASI, come di quelle dell’IMU e dell’addizionale comunale all’IRPEF, è che esso sia adottato da parte del Consiglio comunale, titolare del potere regolamentare in materia tributaria ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), del d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, irrilevante restando il fatto che la determinazione assunta dall’organo consiliare abbia o meno la forma di regolamento.

Atteso, quindi, che sia il regolamento che la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali devono essere ricondotti all’autonomia regolamentare attribuita agli enti locali in materia di entrate dall’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, e, in particolare, dal comma 1 di tale disposizione normativa, appare evidente che il potere di impugnazione di cui al comma 4 del citato art. 52 può essere esercitato con riferimento ad entrambe le tipologie di atti.

Riguardo, invece, alla seconda censura dedotta, concernente le modalità di conferma della maggiorazione delle aliquote TASI di cui all'art. 1, comma 677, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, come già statuito di recente dalla sezione, la disposizione che ne disciplina l’applicazione oltre l’anno 2015, vale a dire l’art. 1, comma 28, della legge n. 208 del 2015, ha natura eccezionale.

Tale norma individua espressamente quale condizione per la valida conferma della maggiorazione nell'anno 2017 la vigenza della medesima anche per l'anno 2016.

In questo caso, pertanto, la tardiva approvazione della delibera del 2016 incide anche sulle delibere 2017 e sul 2018, perché per gli incrementi TASI la legge consente di mantenere la maggiorazione solo ai Comuni che abbiano validamente deliberato di farlo nel 2016: se cade la delibera del 2016 (per la violazione del termine perentorio stabilito dalla legge) cadono quindi anche le delibere degli anni successivi (2017 e 2018).

La formulazione letterale della disposizione, secondo cui i comuni, per l'anno 2017, possono "continuare a mantenere" la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016, chiarisce, in particolare, che non vi deve essere stata soluzione di continuità nell'applicabilità della maggiorazione, circostanza che, con tutta evidenza, nel caso di specie non si è verificata ” (Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2019, n. 121).

Nel caso di specie, la deliberazione n. 23 del 2018, recante la maggiorazione per l’anno 2018, pur se tempestivamente approvata, non è stata mai pubblicata sul sito www.finanze.it. nelle forme e nei termini perentori prescritti dall’art. 1, comma 688 della l. n. 147 del 2013.

Come condivisibilmente statuito dalla sentenza impugnata: “ ai fini della continuità nell’applicazione della maggiorazione non è sufficiente la sola adozione della deliberazione del consiglio comunale contemplata dalla suddetta disposizione, essendo imprescindibile una deliberazione non solo valida ma anche efficace ”;
ed invero, l’art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013, disposizione normativa di carattere generale, subordina l’efficacia delle deliberazioni aventi ad oggetto la fissazione delle aliquote o la disciplina del tributo (IMU e TASI) alla pubblicazione, nel termine perentorio ivi indicato, sul sito internet del Ministero, essendo i prescritti adempimenti funzionali ad assicurare l’azione di controllo con tempi e modalità stabiliti a garanzia del corretto esercizio del potere impositivo.

Dunque, essendosi verificata soluzione di continuità nell'applicabilità della maggiorazione, la circostanza che la maggiorazione non fosse stata efficacemente confermata per l’anno 2018 implicava che la stessa non potesse essere utilizzata nemmeno per il successivo anno 2019.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.

Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

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