Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-04, n. 202308657
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Testo completo
Pubblicato il 04/10/2023
N. 08657/2023REG.PROV.COLL.
N. 08171/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8171 del 2019, proposto da
Z P odv, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cassiodoro, 6;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 08291/2019, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Lepore e Ciavarella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’associazione Z P odv, associazione di volontariato a tutela degli animali, il 17 gennaio 2019 proponeva istanza a Roma Capitale ai fini dell’accreditamento per poter operare nei canili romani.
L’istanza veniva respinta dall’amministrazione con provvedimento dell’11 marzo 2019 in ragione della mancata produzione di relazione delle attività svolte dall’associazione nei due anni precedenti.
2. La Z P proponeva ricorso avverso tale provvedimento e i relativi atti presupposti, anche di natura generale, muovendo varie censure di legittimità.
3. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza di Roma Capitale, respingeva il ricorso rilevando che le determinazioni generali che disciplinano l’accreditamento per operare nei canili capitolini prevedono espressamente (e legittimamente) l’onere di produrre relazione sull’attività svolta nei precedenti due anni, con possibile diniego da parte di Roma Capitale in caso di mancanza; la relazione deve riguardare al riguardo l’attività dell’associazione, non già dei singoli associati, mentre la ricorrente aveva prodotto nella specie la sola relazione sull’attività svolta dal presidente e da altro soggetto.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la Z P con unico articolato motivo di censura (su cui cfr. infra , sub § 2 ss. in diritto ).
5. Resiste al gravame Roma Capitale, chiedendone la reiezione.
6. Con provvedimento sopravvenuto del 14 luglio 2020 Roma Capitale ha disposto l’accreditamento della Z P a fronte di nuova istanza proposta dalla stessa; l’appellante ha dunque con memoria difensiva del 26 luglio 2023 rappresentato il proprio interesse risarcitorio, e ha conseguentemente insistito sull’accertamento dell’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego ai sensi dell’art. 34, comma 3, Cod. proc. amm.
7. All’udienza pubblica del 28 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dall’amministrazione stante il rigetto nel merito del gravame.
2. Con unico articolato motivo d’impugnazione l’appellante si duole anzitutto dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel trascurare che la relazione prescritta dalla normativa