Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-12-17, n. 202410135
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Testo completo
Pubblicato il 17/12/2024
N. 10135/2024REG.PROV.COLL.
N. 01557/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2021, proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Le Provincie di Frosinone, LA e Rieti, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
NO AR TA rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Casellato, Valeria AR Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valeria AR Russo in Roma, via Caio Mario 7;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione staccata di LA (sezione prima) n. 282/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NO AR TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2024 il Cons. Sergio Zeuli
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso con cui la parte appellata ha chiesto l’annullamento del decreto n. 277 dell’8 aprile del 2019 con cui la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio aveva dichiarato la pubblica utilità, ai fini dell’espropriazione, del mitreo romano ubicato all’interno del locale interrato dell’immobile in sua proprietà, sito in Ponza, al corso Pisacane n.19, dove esercita un’attività commerciale di vendita di articoli di pesca e di nautica.
La parte appellante espone le seguenti circostanze a supporto del gravame:
- il suddetto decreto era intervenuto dopo che il bene era già stato oggetto della dichiarazione di interesse ai sensi della L. n. 364 del 1909;
- infatti nel 1925 era stato dichiarato di importante interesse “ lo scantinato sottoposto al Palazzo Municipale [ .. . ] detto il 'Tempio di Iside’ avente in fondo una nicchia e alla volta della quale sono ricavati a rilievo i segni dello Zodiac”;
- il 20 novembre del 1968 il padre della parte appellata, Antonio NO, acquistava il magazzino, comprensivo del mitreo;
- la parte appellata era successivamente divenuta proprietaria del locale in ragione della divisione in seguito a successione mortis causa ;
- il 5 dicembre del 2018 la Direzione generale Archeologia della Soprintendenza per le province di Frosinone, LA e Rieti avviava il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità del suddetto mitreo, concludendolo con il decreto n. 277 del 2019, avverso il quale la parte appellata ha proposto ricorso.
La sentenza impugnata ha accolto il gravame, annullando il provvedimento.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
1. VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
2. MANIFESTA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE
2. Si è costituita in giudizio la parte appellata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame. Con l’occasione la parte ha contestualmente spiegato ricorso incidentale affidandolo ai seguenti motivi:
1. ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DI LEGGE -Difetto di presupposto e/o falso presupposto- sviamento di potere – illogicità e contraddittorietà - Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 18, 19, 29, 32 e 45 del D. Lgs. n° 42/2004) Violazione dell’art. 95 D. Lgs. n° 42/2004.
2 - ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DI LEGGE Apparente motivazione - insufficiente motivazione – eccesso di potere per mancato bilanciamento degli interessi contrapposti – violazione del principio di buon andamento e di buona amministrazione- violazione del principio dell’affidamento e buona fede - violazione del principio di leale collaborazione – violazione del principio di proporzionalità.- Violazione