Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-10-02, n. 202407929
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Testo completo
Pubblicato il 02/10/2024
N. 07929/2024REG.PROV.COLL.
N. 08303/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8303 del 2022, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati E S C, A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 02612/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 il Cons. G P e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dott.ssa -OMISSIS- ha partecipato al concorso a 300 posti di notaio bandito con decreto del Ministero della Giustizia del 26 Settembre 2014.
È tuttavia stata esclusa dalla procedura per avere riportato, all’esito delle correzioni effettuate nella seduta del 20 maggio 2015, un giudizio di idoneità nella prima prova scritta (traccia di diritto civile “inter vivos”).
2. La dott.ssa -OMISSIS- ha, quindi, proposto ricorso al T.A.R. Lazio e ottenuto, con sentenza n. 957 del 26 gennaio 2018, l’annullamento degli atti e la ricorrezione dei propri elaborati ad opera di Commissione esaminatrice “ in diversa composizione ”.
3. Nella richiamata sentenza del 2018, poi passata in giudicato, l’adito T.A.R. aveva in particolare disposto:
- che la nuova correzione fosse eseguita da una Commissione giudicatrice in diversa composizione rispetto a quella della seduta del 20 maggio 2015;
- che la rivalutazione dell’elaborato avvenisse con la garanzia dell’anonimato e ciò “.. al fine di garantire neutralità, rigore tecnico, assenza di pregiudizi nella rinnovazione delle operazioni concorsuali, dovendo il potere amministrativo essere comunque ispirato ai principi di legalità, di imparzialità e di buon andament o”.
4. La prescritta ricorrezione è stata eseguita in data 12 luglio 2018 e ha confermato il giudizio di inidoneità della ricorrente nella prova di diritto civile “inter vivos”.
5. Non paga delle attività espletate dalla nuova Commissione in esecuzione del giudicato, in quanto a suo avviso contrastanti con il dictum giudiziale e comunque inficiate da svariati profili di illegittimità, la dott.ssa -OMISSIS- ha proposto ricorso per la corretta ottemperanza della citata sentenza n. 957/2018, lamentandone la violazione e/o elusione sotto diversi aspetti e invocando una nuova fase di correzione garantita da effettive precauzioni di neutralità e imparzialità.
5.1. Più in dettaglio, la ricorrente con un primo motivo ha denunciato la violazione/elusione della statuizione giudiziale concernente la composizione della nuova Commissione, osservando come alla correzione conseguente al giudicato avesse preso parte un componente già presente al momento della “prima” correzione del 20 maggio 2015.
La nomina della “nuova commissione” non era poi avvenuta ad opera di un decreto ministeriale ma attraverso una scelta dei componenti tra quelli della stessa Commissione originaria, senza previa indicazione di criteri e nella inosservanza della griglia di sottocommissioni già costituite antecedentemente all’avvio della prima fase di correzioni.
5.2. Con un secondo motivo la ricorrente ha lamentato l’omessa notifica nei suoi confronti dell’avviso di avvio del procedimento amministrativo, donde la procuratale impossibilità di presenziare alla fase preliminare di preparazione dei plichi degli altri cinque candidati estratti a sorte secondo l’indicazione della sentenza, in violazione dell’art. 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 (“ Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale ”) nonché di precedente prassi osservata in altre procedure concorsuali.
5.3. Con un terzo e quarto motivo la ricorrente si è lamentata del fatto che la “nuova” Commissione non avesse formulato anteriormente alla correzione i relativi criteri di giudizio e avesse adottato modalità di garanzia all’anonimato del tutto inadeguate (posto che i necessari accorgimenti erano stati adottati in assenza dei commissari, le sei buste non erano state rimescolate prima della loro numerazione e all’interno delle stesse non erano stati inseriti tutti e tre i compiti di ciascun candidato ma solo quello “inter vivos”).
5.4. Con un quinto motivo, infine, la dr.ssa -OMISSIS- ha contestato il contenuto del giudizio di inidoneità espresso dalla “nuova” Commissione, in relazione ai punti 1, 3, 4, 7, 8 e 9 del relativo verbale, censurati punto per punto.
6. Il T.A.R. Lazio con una prima sentenza, n. 2143/2019, ha respinto il ricorso intentato ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., affermando che l’obbligo di ricorrezione imposto dalla sentenza del 2018 era stato “ formalmente adempiuto ”.
Disposto il mutamento del rito, ha esaminato gli ulteriori profili d’illegittimità con la sentenza n. 2612/2022, che si è fatta carico di disarticolare tutto il ventaglio di censure innanzi riepilogate.
7. L’appellante impugna come ingiusta e illegittima quest’ultima decisione, rinnovando – con apporto di copiosi elementi critici – tutta la trama di deduzioni censorie già proposta nel giudizio di primo grado.
8. Nel contraddittorio con il Ministero della Giustizia – che ha replicato con memoria 19 luglio 2024 sull’unica questione della congruenza dei giudizi valutativi espressi sulla prova della candidata – la causa è passata in decisione all’udienza del 19 settembre 2024.
9. Il primo motivo di appello investe la tematica della composizione rinnovata della Commissione sotto il solo profilo della asserita incompatibilità di un suo singolo componente (dott.ssa -OMISSIS-).
Non viene riproposta, invece, la censura concernente la modalità