Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-02-23, n. 201201037
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Testo completo
N. 01037/2012REG.PROV.COLL.
N. 01814/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1814 del 2009, proposto da:
M R, rappresentato e difeso dall'avv. N P, con domicilio eletto presso Stefano D'Ercole in Roma, largo del Teatro Valle, 6;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 01891/2008, resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE DI CONGEDO - RIS. DANNI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati N P e Federica Varrone (Avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto il ricorso diretto avverso il provvedimento di congedo, sull’assorbente rilievo per cui al ricorrente, ufficiale in f.p. della M.M. non poteva applicarsi il comma 519 dell’art. 1 della legge n.296 del 2006.
Il ricorso è affidato alla denuncia di quattro articolate rubriche di gravame relative alla violazione dell'art. 1 della L. . 27 dicembre 2006 n. 296 e della direttiva comunitaria n.1999/70 CE sotto vari profili, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti ed illogicità.
Con un’ampia memoria l’appellante ha sottolineato le proprie deduzioni.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio e con memoria ha ricordato i precedenti favorevoli alle sue tesi ed ha concluso per il rigetto.
Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
__1. Tutte le predette censure, attenendo ad una questione sostanzialmente unica, possono essere unitariamente esaminate.
___1.1. Con una prima rubrica si assume l’ammissibilità, in linea di principio, degli ufficiali ausiliari delle Forze Armate alle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1 della legge n. 296/2006 in quanto il fondo di cui all’articolo 96 della legge n. 311/2004, in realtà comprenderebbe anche il personale militare non soggetto alla “professionalizzazione” di cui all’articolo uno, comma 95 della legge n. 311/2004. Le Forze Armate sarebbero destinatarie del divieto di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario mentre gli unici militari destinatari del servizio militare professionale sarebbero coloro che appartengono al “ruolo di truppa”, con l’esclusione dell’Arma dei Carabinieri.
Per cui, mentre sarebbero stati legittimamente avviati processi di stabilizzazione degli ufficiali dei Carabinieri, non si comprenderebbe per quale motivo non sarebbe stata avviata alcuna procedura di stabilizzazione per gli altri ufficiali delle Forze Armate con grave sperequazione ai danni degli ufficiali delle tre forze armate ed in violazione della direttiva comunitaria del 26 giugno 1909 n. 1999/70 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepita nell’ordinamento italiano al decreto legislativo n. 368/2001.
La figura dell’ufficiale ausiliario sarebbe pienamente accostabile a quella del lavoratore a tempo determinato perché risponde ad esigenze di carattere non permanente, così come stabilito dalla Corte di Giustizia anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni che aprono una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato (C 53/2004 del 7 settembre 2006).
___ 2. Con un secondo motivo sostanziale si assume che il ricorrente, essendo in servizio dal 6.10.2003 con fine ferma al 5.4.2007, avrebbe alla data dell’istanza del 13.2.2007, avuto il requisito dei 36 mesi di cui al secondo comma del 519 cit., che peraltro farebbe riferimento a tutti i