Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-08-09, n. 202407080
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Pubblicato il 09/08/2024
N. 07080/2024REG.PROV.COLL.
N. 05206/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5206 del 2022, proposto da
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S C, E G, F M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Vodafone Italia S.p.A, Iliad S.p.A, non costituite in giudizio;
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03245/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Iliad Italia S.p.A. e dell’Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati F M B, dello Stato Marinella Di Cave, Filippo Pacciani e Valerio Mosca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la delibera n. 591/20/CONS l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in prosieguo anche solo “l’Autorità”) ha irrogato a TIM S.p.a. (in prosieguo solo “TIM”) la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 634.000,00 in relazione a due condotte così descritte:
“ A) non ha rispettato, con riferimento alle offerte da rete fissa: i) per i profili di trasparenza delle offerte promozionali “TIM Super”, le disposizioni di cui agli articoli 70, comma 1 e 71, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 3, della delibera n. 252/16/CONS e per il profilo delle spese di recesso, l’art. 1, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del Codice nonché ii) in relazione alla durata del piano di rateizzazione del servizio “TIM Expert” offerto congiuntamente ai piani “TIM Connect XDSL”, l’art. 80 comma 4-quater del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 in combinato disposto con l’art. 5, comma 1, dell’Allegato A alla delibera n. 519/15/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, comma 13, del Codice;
B) non ha rispettato, con riferimento alle condizioni applicabili in caso di recesso delle offerte da rete mobile, l’art. 1, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del Codice .”
1.1. Di fatto le condotte sanzionate dall’Autorità sono quattro, e sono consistite:
(i) nel caso della promozione presente sul canale on-line per l’offerta di rete fissa “TIM Super”, nel fatto di pubblicizzare un prezzo scontato “tutto compreso” di €29,90, importo che includeva però non soltanto il canone mensile dei servizi di telecomunicazione, ma anche “voci [di costo] eterogenee e distinte”, come gli oneri di attivazione e le rate del modem, il cui piano di rimborso poteva avere durata sino a 48 mesi, eccedente la durata di 24 mesi del contratto di utenza, con la conseguenza che, in alcuni casi, le rate di addebito del costo del modem sarebbero continuate anche dopo un eventuale recesso del cliente alla scadenza dei 24 mesi iniziali: tale condotta avrebbe violato de disposizioni del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (in prosieguo “CCE”) in materia di trasparenza tariffaria;
(ii) in caso di recesso dalla medesima promozione “TIM Super” con richiesta di disattivazione della linea, Telecom avrebbe richiesto un contributo pari a €29,90, superiore al valore del contratto, in violazione del Decreto Bersani e delle Linee Guida;
(iii) nel caso dell’offerta “TIM Connect XDSL”, Telecom avrebbe previsto la rateizzazione del servizio opzionale di assistenza tecnica a domicilio per installazione e configurazione modem e Wi-Fi, denominato TIM Expert, per un periodo di 48 mesi, pur in presenza del limite dei 24 mesi di primo impegno negoziale ammissibile in base alla citata normativa;
(iv) relativamente alla offerta “TIM Advance”, TIM esigeva, in caso di disdetta, l’obbligo di pagare in unica soluzione le rate dello smartphone acquistato dall’utente all’atto della stipula del contratto, nonché un “ importo per cessazione anticipata ”, che, secondo l’Autorità, nella sostanza integrerebbe una penale.
2. Avverso tale provvedimento TIM ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, estendendo l’impugnazione alla Delibera n. 487/18/CONS, recante " Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione " ("Linee-Guida"), alle risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate dall'AgCom in data 21.12.2018 (“Risposta Chiarimenti”), nonché alla comunicazione pubblicata dall'AgCom in data 16.5.2019, recante " Informativa sull’attuazione degli orientamenti in merito alle rateizzazioni previsti nelle 'Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione', adottate con delibera n. 487/18/CONS " ("Comunicazione").
2.1. A sostegno del ricorso di primo grado TIM ha articolato i seguenti motivi:
(i) l’Autorità, in un’ottica di ingiustificata “iperprotezione” dell’utente, ha censurato una modalità di comunicazione del prezzo coerente con la normativa tanto pubblicitaria quanto di trasparenza informativa adottata dalla stessa AgCom, mai contestata in precedenza, con il risultato paradossale di impedire ai gestori di comunicare con chiarezza agli utenti il costo mensile onnicomprensivo dei diversi servizi. Secondo la Delibera, Telecom non potrebbe infatti denominare “canone mensile”, indicandone il relativo importo, la somma dei diversi costi che il cliente deve versare ogni mese per poter usufruire dei servizi di cui gode;
(ii) l’Autorità di fatto nega a TIM il ristoro dei costi di recesso effettivamente sostenuti, in violazione del Decreto Bersani;in particolare, a fronte di un corrispettivo dovuto dall’utente in misura pari a €29,90 mensili, l’AgCom riconosce a Telecom il ristoro degli oneri di recesso in misura pari a €14,90, quale asserito valore del contratto definito esclusivamente sulla base dei canoni mensili del solo servizio di telecomunicazione, ignorando così le altre poste economiche attese dal gestore: ciò sarebbe errato, giacché il Decreto Bersani riconosce il diritto al rimborso pieno delle spese di recesso, e tutti i ricavi, a prescindere dalla loro fonte, contribuiscono a determinare il valore di un rapporto contrattuale;
(iii) TIM ha contestato la sanzione applicata per la rateizzazione con durata superiore a 24 mesi del servizio di assistenza tecnica “TIM Expert”, poiché quest’ultimo non potrebbe essere considerato un servizio di comunicazione elettronica soggetto ai limiti di cui all’art. 80 CCE;inoltre, le rateizzazioni non sono, secondo TIM, un onere di recesso disciplinato dal Decreto Bersani, con conseguente illegittimità delle regole, indebitamente restrittive dell’autonomia privata, poste al riguardo dalle Linee Guida;
(iv)TIM ha ancora lamentato la sanzione relativa all’addebito in unica soluzione delle rate residue, dovute per l’acquisto di un telefonino, a quegli utenti che recedano anticipatamente dal contratto di utenza: oltre a non essere una tematica disciplinata dal Decreto Bersani e, quindi, dalle Linee Guida, nel caso di specie sarebbe mancante anche il presupposto della “vendita congiunta”, giacché gli utenti in questione hanno acquistato i telefonini con contratto separato, anche a notevole distanza temporale dall’avvio del rapporto di utenza telefonica o persino più volte in vigenza di quest’ultimo;
(v) TIM, ha eccepito la legittimità della sanzione impostale per aver addebitato un corrispettivo, contrattualmente previsto e predeterminato, funzionale a recuperare i costi sostenuti per fornire all’utente l’apparato a prezzo scontato e non recuperati a causa della cessazione anticipata del contratto da parte di quest’ultimo: secondo TIM, il recupero degli sconti è ammesso, tanto dalla Legge Concorrenza, quanto dalla giurisprudenza amministrativa, ma è, di fatto, illegittimamente impedito dalle Linee Guida.
3. All’esito del giudizio di primo grado, nel quale ILIAD Italia S.p.A. ha spiegato intervento ad opponendum , il TAR ha respinto il ricorso, con la sentenza in epigrafe indicata.
4. TIM ha proposto appello.
5. ILIAD Italia S.p.a. e l’Autorità si sono costituite in giudizio per resistere all’impugnazione.
6. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 9 maggio 2023, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Prima di procedere con la disamina dei motivi d’appello è necessario dare conto della normativa di riferimento.
7.1. Il D. L.vo n. 259/2003, cioè il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (in prosieguo solo “CCE”), nella versione vigente al momento dell’avvio e dell’adozione dei provvedimenti impugnati, prevedeva:
- all’art. 70, l’obbligo, per gli operatori che forniscono servizi di connessione ad una rete di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica, di dettagliare alcun informazioni nel contratto, e tra esse la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi, compresi “ ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali ;”, “ eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale ”. La norma prevede, inoltre, al comma 2, che “ L'Autorità vigila sull'applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e può estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinché sussistano anche nei confronti di altri utenti finali .”;
- all’art. 71, comma 1, l’obbligo, per gli operatori, di pubblicare “ informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n.