Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-02-10, n. 202101245
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Testo completo
Pubblicato il 10/02/2021
N. 01245/2021REG.PROV.COLL.
N. 03437/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3437 del 2020, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati D L, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M S in Roma, piazza Oreste Tommasini, n. 20;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2021, svolta in modalità da remoto, il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’Interno chiede la riforma della sentenza -OMISSIS- del 27.1.2020 con cui il TAR per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso proposto dai sigg. signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza -OMISSIS- del 09.03.2017 emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria dichiarando, a tali fini, la nullità del decreto -OMISSIS- del 08.10.2018, del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno.
1.1. Vale premettere che, con la suddetta decisione, il Tribunale Civile di Reggio Calabria, disattendendo il provvedimento ministeriale di diniego, accertava che l'omicidio di -OMISSIS- (-OMISSIS-) era stato commesso per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art.416 bis c.p. e, allo stesso tempo, ritenendo “ non sussiste[nti] alcuna delle cause di esclusione previste dalla l.n.302/90”, riconosceva agli attori “il diritto di ottenere la elargizione prevista dalla legge n. 302/90 e, in particolare, l'assegno vitalizio di cui all'art. 5 l. cit. con decorrenza dal -OMISSIS-2000, nonché gli altri eventuali benefici connessi e conseguenti ”.
1.2. Da parte sua, il Ministero, con il decreto -OMISSIS- dell’08.10.2018, concedeva loro l'assegno vitalizio in luogo della speciale elargizione prevista dall'art. 5 della legge n. 302/1990 e, in ragione di sopravvenute circostanze ostative, ai sensi dell’art. 2 quinquies del DL n.151/2008, revocava il suddetto riconoscimento a far tempo dal 2 dicembre 2008, data di entrata in vigore del citato art. 2 quinquies del DL n. 151/2008.
2. Il TAR, con la decisione qui appellata, ha accolto il ricorso ritenendo che, operando in tal modo, l’Amministrazione non si fosse conformata al giudicato, nella parte in cui, al paragrafo 2.2.2., statuisce quanto segue “… dagli atti del processo penale e dall'istruttoria del presente giudizio è emerso in modo inequivocabile che né la vittima -OMISSIS- né alcuno dei suoi congiunti fosse coinvolto, neanche passivamente, nell'azione criminosa lesiva, né tanto meno è risultato che la vittima o un suo familiare fosse stato associato e\o legato ad ambienti delinquenziali ”.
2.1. Il giudice di prime cure ha, inoltre, ordinato al Ministero di provvedere nominando, in caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta .
3. Avverso la suddetta decisione l’Amministrazione appellante oppone che, in sede di esecuzione della sentenza, sono emersi numerosi e significativi precedenti a carico di soggetti facenti parte della cerchia familiare degli odierni appellati di guisa che, con il decreto -OMISSIS-/2018, è stato riconosciuto il beneficio in esecuzione del giudicato ma contestualmente si è provveduto a revocarlo, a partire dal 02.12.2008.
Tale aggiuntiva statuizione farebbe, dunque, corretta applicazione dell’art. 2-quinquies D.L. n. 151/2008, in considerazione della rilevanza attribuita dalla legge ai requisiti soggettivi che i beneficiari devono assicurare.
3.1. Muovendo da tale premessa, con il mezzo in epigrafe, l’appellante deduce che sarebbe erronea l’interpretazione offerta dal TAR della sentenza posta in esecuzione, dal momento che la P.A., nel disporre la revoca, avrebbe valorizzato tra l’altro, nuovi precedenti penali, successivi alla pronuncia della sentenza civile e relativi a -OMISSIS- (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- in data -OMISSIS-), -OMISSIS- (segnalata in data -OMISSIS- dall’Arma di -OMISSIS- per -OMISSIS- e imputata nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, instaurato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS-, per -OMISSIS-), rispettivamente -OMISSIS- e -OMISSIS- della vittima.
Assume, dunque, il Ministero che tali elementi, successivi al giudicato, da soli, potevano legittimare il diniego e la revoca dei benefici già concessi e concedendi ai sensi dell’art. 2 quinquies, comma 2, D.L. n. 151/2008.
Di essi, invero, il giudicato civile non ha tenuto e non poteva tenere conto; né potevano essere