Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-29, n. 202211578

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-29, n. 202211578
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211578
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2022

N. 11578/2022REG.PROV.COLL.

N. 03768/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3768 del 2022, proposto dall’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29,

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R I, A V O e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R I in Roma, via Boezio, 2,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022, il Cons. Raffaello Sestini e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con ricorso dinanzi al TAR del Lazio l’odierno resistente chiedeva l’accertamento “ …dell’obbligo dell’INPS di procedere alla liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS), sotto forma di Indennità di Buonuscita (IBU), spettante al per l’attività svolta presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II dal -OMISSIS-, nonché per il servizio militare (-OMISSIS-) e, giusta deliberazione di riscatto n.-OMISSIS-, per il periodo di studi dal -OMISSIS-, nonché per la condanna dell’Istituto medesimo a corrispondere la suddetta indennità, con rivalutazione monetaria ed interessi legali come da legge ”.

2 - A sostegno di tali domande il ricorrente in primo grado deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze di due Università statali - e precisamente la “Federico II” di Napoli e poi l’Università “Magna Grecia” di Catanzaro) – e di essere poi transitato alle dipendenze della libera università “Campus Bio-medico” che gli aveva corrisposto l’indennità di buonuscita: - con una prima liquidazione pari ad € 152.650,27, relativamente al servizio prestato presso l’ateneo privato dal 2001 al 2017;
- con una seconda liquidazione pari ad € 28.621,92, relativamente al servizio prestato presso l’università Magna Grecia dal 1998 al 2001, ma non con riferimento al servizio prestato presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ossia dal 1 marzo 1976 al 31 ottobre 1998, con riferimento agli anni di riscatto del corso di studi universitario e del servizio militare - non corrisposte, sosteneva il ricorrente, per inadempimento dell’INPS che avrebbe omesso di trasferire la relativa provvista al medesimo Campus Bio-medico.

3 - Si costituiva in giudizio l’INPS, per eccepire la inammissibilità nonché la infondatezza della domanda avversaria per assoluta carenza di legittimazione passiva dell’INPS, nonché l’infondatezza della domanda per l’inesigibilità del credito ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010.

4 - Il TAR del Lazio, sez. III quater , con la sentenza n. -OMISSIS- accoglieva il ricorso e, per l’effetto, dichiarava “ l’obbligo a carico della intimata INPS di concludere con un provvedimento espresso, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione/notifica della presente decisione, il procedimento relativo alla diffida notificatagli in data 3 marzo 2020”.

5 - L’INPS proponeva appello e, premesso che la questione riguardava la richiesta di riliquidazione del trattamento di fine servizio, ovvero della indennità di buonuscita ex d.P.R. n. 1032 del 1973 computando sia del periodo svolto alle dipendenze della Università di Napoli Federico II, sia del servizio militare, nonché del periodo di studi riscattato e ricompreso dal novembre 1969 al 31 ottobre 1975, deduceva:

- in via pregiudiziale e nel rito, la violazione del generale principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

- sempre in via pregiudiziale, la omessa pronuncia della decisione di primo grado in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’INPS nelle proprie difese, in violazione dell’art. 28 della legge 23 del 1986, nonché dell’art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto la legittimazione a contraddire sarebbe spettata unicamente al Campus-Biomedico quale ultimo soggetto datore di lavoro del ricorrente;

- nel merito, che l’unico soggetto legittimato al pagamento dell’intera indennità buonuscita era il Campus Biomedico, neppure evocato nel giudizio, e non l’INPS che, di conseguenza, non aveva alcuna legittimazione a contraddire, con conseguente inammissibilità della domanda così come proposta.

6 – Con propria memoria l’appellato, premessa la tardività e infondatezza dell’appello, riferiva che l’appellata sentenza n. -OMISSIS- aveva accolto il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione ex art. 31 c.p.a. e, per l’effetto, aveva ordinato all’INPS, ed in caso di inadempimento al commissario ad acta , di concludere il procedimento relativo alla diffida del 3 marzo 2020, ossia di procedere alla liquidazione ed alla messa in pagamento del TFS sull’attività lavorativa prestata fino al 31 ottobre 1988 e di disporre il trasferimento delle somme dovute in favore del Campus Bio-Medico.

Come risultante dalla relazione del Commissario ad acta depositata nel giudizio di primo grado, l’INPS, con missiva del 24 gennaio 2022 ha comunicato di aver eseguito la sentenza del giudice di primo grado, provvedendo al trasferimento al Campus Bio-Medico del maturato economico riferito al servizio svolto presso l’Università Federico II. Pertanto, secondo l’odierno resistente l’appello

avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, con spese compensate.

7 – All’udienza del 13 ottobre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

8 - Ai fini della decisione, peraltro, il Collegio ritiene di dover avviare l’esame a partire dalle sopraindicate eccezioni proposte dall’appellato risultando fondata, in particolare, l’eccezione di irricevibilità dell’appello, sollevata sul rilievo che nella specie si trattava di giudizio celebrato in primo grado con lo speciale rito del ricorso avverso il silenzio-inadempimento della p.a. (così come confermato anche dal tenore della decisione del TAR). Conseguentemente l’appello avrebbe dovuto essere proposto nel termine dimezzato a norma dell’articolo 87, comma 3, c.p.a., non rispettato dall’INPS.

Quanto sopra risulta palese anche alla luce del decisum di primo grado, con il quale il TAR, anziché accertare il diritto vantato dal ricorrente e condannare l’INPS alla diretta erogazione di quanto dovuto in suo favore, ha ordinato allo stesso INPS di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, provvedendo alla nomina di Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

9 - L’accoglimento della predetta eccezione consente di definire il giudizio precludendo l’esame di tute le ulteriori questioni contenziose.

10 - Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

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