Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2021-03-08, n. 202101911
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Testo completo
Pubblicato il 08/03/2021
N. 01911/2021REG.PROV.COLL.
N. 00794/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 794 del 2021, proposto dalla società Agorà S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, viale Liegi, n. 35b;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario straordinario per l'esecuzione della decisione della Commissione europea C 2015 5549 final 14 agosto 2015, nominato con DPCM 14 novembre 2017, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento ovvero la riforma,
previa cautela,
della sentenza del TAR Abruzzo, sede de L’Aquila, 26 novembre 2020, n. 480, che ha respinto il ricorso n. 337/2020 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti, relativi al procedimento di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla decisione della Commissione Europea 14 agosto 2015 C (2015) 5549 final, quanto alla misura SA 35083 (2012/C) relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo, concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura:
(in via principale)
a) del provvedimento 23 luglio 2020, prot. n. 943, notificato il giorno stesso, con il quale il Commissario straordinario nominato con DPCM 14 novembre 2017 ha disposto in dipendenza dalla decisione predetta nei confronti della Agorà S.r.l. il recupero di contributi per € 760.968,60 di capitale ed € 93.531,28 di interessi;
(in subordine)
b) del DPCM 14 novembre 2017 di cui sopra, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del giorno 9 marzo 2018;
c) della nota 27 marzo 2018, prot. 811, del Commissario, di comunicazione di avvio del procedimento;
e di ogni altro atto presupposto, conseguente ovvero connesso, in particolare;
d) della comunicazione integrativa 12 marzo 2020, prot. n. 69, del Commissario;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni suindicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che nessuno è presente per le parti;
dato atto comunque della possibilità di pronunciare sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
1. L’appellante è un’impresa la quale ha beneficiato di aiuti pubblici a seguito del terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo.
Si controverte del recupero di questi aiuti nei suoi confronti, così come imposto dalla decisione della Commissione Europea 14 agosto 2015 C (2015) 5549 final di cui in epigrafe.
2. I fatti rilevanti ai fini di causa si riassumono così come segue.
A seguito del terremoto citato, il Governo italiano ha in primo luogo disposto la sospensione e il differimento del versamento dei tributi e dei contributi dovuti dalle imprese ubicate sul territorio colpito, fino ad un termine prorogato più volte, sino al 16 novembre 2011 (circostanza pacifica, si veda il testo della decisione della Commissione al § 35).
Successivamente, l’art. 33 comma 28, della l. 12 novembre 2011, n. 182, ha disposto che, “ Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento ”.
Di tale aiuto ha beneficiato l’impresa ricorrente appellante.
Con la decisione 14 agosto 2015 C (2015) 5549 final già citata, la Commissione europea ha ritenuto che quest’aiuto costituisca un aiuto di Stato illegittimo in base alle norme europee e ne ha imposto allo Stato italiano il recupero con interessi, entro quattro mesi dalla notifica della decisione stessa. In motivazione, la Commissione ha premesso che in generale l’ordinamento europeo consente aiuti di Stato nel caso di calamità naturali, ma che nel caso di specie i requisiti per disporre l’aiuto legittimamente non fossero stati rispettati. Ad avviso della Commissione, infatti, le misure in questione non contengono nessuna definizione del danno materiale o immateriale al quale intendevano porre rimedio, non stabilivano alcun nesso tra l’aiuto e i danni effettivamente subiti a seguito della calamità naturale e non limitavano il loro importo a quanto necessario per riparare i danni effettivamente subiti dal beneficiario. In tal modo, le misure finivano per avvantaggiare tutte le imprese con sede nell’area interessata, anche quelle che in concreto non avevano subito danno alcuno (decisione, §§ 123-124).
Di conseguenza, con il D.P.C.M. 14 novembre 2017 di cui in epigrafe, atto del Presidente del Consiglio, ma nel caso concreto firmato per delega dal Sottosegretario alla Presidenza, il Governo ha nominato un commissario straordinario per procedere al recupero.
Con la nota 27 marzo 2018, prot. 811, di cui in epigrafe, il Commissario ha quindi comunicato all’impresa l’avvio del procedimento di recupero di € 760.968,60 per capitale e di €