Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-02-15, n. 202101311

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-02-15, n. 202101311
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101311
Data del deposito : 15 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2021

N. 01311/2021REG.PROV.COLL.

N. 02213/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2213 del 2013, proposto dalle
Aziende Agricole “Zuccotti Fratelli”, “F P e Bernardino”, “V e F”, “R E F e Alessandro”, “Z G ed Enrico”, “Zmboni S.S.”, “P A. e Arosini T. S.S.”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avv. Cia Salvalaggio, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Lampiasi, in Roma, via Crivellucci, n. 21, e dall’Azienda Agricola “Società Agricola Bertoli Agostino Vniero e Fabio S.S.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti F T e Daniele Manca Bitti, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Luciani, n. 1



contro

AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (già AIMA, Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo), Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sezione II- ter , n. 7594/2012 del 6 settembre 2012, resa tra le parti, mediante la quale è stato respinto il ricorso R.G. n. 11239/2000 proposto avverso i provvedimenti dell’AIMA (ora AGEA) del giugno/luglio 2000 recanti i risultati della compensazione nazionale per i periodi di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1997-1998 e 1998-1999 e delle comunicazioni dell’AIMA (ora AGEA) pervenute nel luglio del 2000, indicanti l’importo del prelievo supplementare addebitato alle Aziende ricorrenti per le annate in questione e la conseguente intimazione di pagamento a carico delle stesse.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione e difensiva dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto l’atto di costituzione a mezzo di un nuovo difensore della “Società Agricola Bertoli Agostino Vniero e Fabio S.S.”;

Vista la memoria delle appellanti;

Vista la sentenza non definitiva n. 3460/2019 del 27 maggio 2019, di parziale reiezione dell’appello e contestuale sospensione del giudizio;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia UE – VII^ Sezione del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018;

Viste le istanze presentate dalle appellanti ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.;

Visti le ulteriori memorie delle appellanti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto, altresì, l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell’udienza del giorno 26 novembre 2020 il Cons. P D B e udito per la parte appellante l’avv. Cia Salvalaggio e l’avv. F T, tutti in collegamento da remoto in videoconferenza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:




FATTO

Le Aziende Agricole odierne appellanti, “Zuccotti Fratelli”, “F P e Bernardino”, “V e F”, “R E F e Alessandro”, “Z G ed Enrico”, “Zmboni S.S.”, “P A. e Arosini T. S.S.”, “Società Agricola Bertoli Agostino Vniero e Fabio S.S.”, (d’ora in poi anche solo “Aziende”, o “Aziende Agricole”), espongono di avere impugnato con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, rubricato al n. 11239/2000 di R.G. i seguenti atti e provvedimenti, chiedendone l’annullamento:

- i provvedimenti dell’AIMA (ora AGEA) del giugno/luglio 2000, adottati ai sensi dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999, conv. con l. n. 118/1999, recanti la compensazione nazionale per i periodi di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1997/1998 e 1998/1999;

- le comunicazioni pervenute nel luglio 2000, indicanti gli importi di prelievo supplementare posti a carico delle ricorrenti;

- gli atti presupposti e connessi.

Le ricorrenti, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale in materia di cd. quote latte, formulavano a supporto del gravame le censure di:

- illegittimità della compensazione nazionale, in quanto basata su dati inattendibili ed effettuata senza aver atteso l’esito del riesame da parte delle Regioni sulle anomalie segnalate da AIMA e sulle istanze di riesame presentate dai produttori (n. 2665 pratiche ancora inevase);

- illegittimità della compensazione nazionale, giacché basata anche su dati contenuti in “modelli L1” privi dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 4, comma 2, della l. n. 5/1998;

- illegittimità della procedura di compensazione di cui all’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999;

- illegittimità della richiesta di prelievo, in quanto basata su atti presupposti (le assegnazioni di QRI ) sospesi in sede giurisdizionale;

- mancanza di motivazione e mancato rispetto dei termini (perentori) per la compensazione nazionale, prorogati dalla l. n. 79/2000, di conversione del d.l. n. 8/2000, alla data del 30 aprile 2000, violazione del principio di affidamento dei produttori.

Con sentenza in forma semplificata n. 7594/2012 del 6 settembre 2012, emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a. il T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II- ter , dopo aver preso atto della rinuncia al ricorso da parte di alcune delle Aziende ricorrenti, lo respingeva integralmente con riferimento alle altre: ciò, in ragione dell’esistenza di più precedenti conformi da cui non si ravvisavano elementi per discostarsi, nonché dell’infondatezza delle doglianze volte a contestare (sulla base, tra l’altro, della pretesa irricevibilità dei modelli “L1”) l’attendibilità dei dati utilizzati dall’AIMA.

Avverso detta sentenza le Aziende appellanti hanno proposto l’appello in epigrafe, chiedendone la riforma e formulando i seguenti motivi:

1) illegittimità dell’assegnazione retroattiva del “ QRI ” per la violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento. Sul punto, la pronuncia della Corte di Giustizia CE del 25 marzo 2004, resa in C-480, non sarebbe dirimente e anzi sarebbe stata mal interpretata, in quanto la riconosciuta legittimità da parte degli Stati membri di prevedere un’assegnazione di quota retroattiva sarebbe circoscritta all’ipotesi in cui ciò si renda necessario “ a seguito di controlli ” e non in maniera acritica e generalizzata, per come effettuato dall’AIMA;

2) violazione dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 43/1999 (convertito con l. n. 118/1999), in quanto le compensazioni nazionali avrebbero dovuto essere effettuate dall’AIMA sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame: ciò, al fine di acquisire la “ certezza dei dati ” richiesta dalla normativa anche all’esito delle verifiche operate dalle Regioni sulle anomalie riscontrate nelle comunicazioni. Nel caso di specie, invece, il procedimento non si sarebbe correttamente perfezionato, stante quanto riferito dalla stessa AIMA in Parlamento con apposita relazione;

3) errore di istruttoria, alla luce di quanto emerso dalle indagini del Comando Carabinieri di Roma circa l’inattendibilità dei dati utilizzati dall’AIMA e successivamente dall’AGEA;

4) omessa disapplicazione della procedura di compensazione nazionale prevista dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43 cit., per contrasto con gli artt. 2, comma 4, del Reg. CE n. 3950/1992 e 3, comma 3, del Reg. CE n. 536/1993, poiché la suddetta procedura avrebbe privilegiato alcune categorie di produttori rispetto ad altri, così restringendo illegittimamente l’ambito di quelli sui quali gravano gli effetti del meccanismo (e in specie il prelievo supplementare).

In subordine all’accoglimento dell’ora riferito quarto motivo, le Aziende appellanti hanno formulato richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

L’Azienda appellante “Società Agricola Bertoli Agostino Vniero e Fabio S.S.” ha successivamente depositato

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