Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-07-28, n. 201603415

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-07-28, n. 201603415
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603415
Data del deposito : 28 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2016

N. 03415/2016REG.PROV.COLL.

N. 09400/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9400 del 2014, proposto da:
B S Q, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso Riccardo Delli Santi in Roma, Via Monserrato N. 25;

contro

Comune di Bernalda, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. F G, A L, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;
Regione Basilicata;

nei confronti di

A R, M A R, C R, G R;

per la riforma della sentenza del T.A.R. della BASILICATA – Sede di POTENZA - SEZIONE I n. 00420/2014, resa tra le parti, concernente occupazione terreni per opere di pubblica utilità – risarcimento dei danni


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bernalda;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Stancanelli (per delega di Margiotta) e Gallipoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 420/2014 il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata – Sede di Potenza - ha respinto il ricorso proposto degli odierni appellanti B S Q, A R, M A R, G R e C R, volto ad ottenere l'accertamento dell’illiceità dell’occupazione del terreno di loro pertinenza, sito nella Contrada Matine Angelica del Comune di Bernalda, foglio di mappa n. 4, particella originaria n. 163, per mancata emanazione del decreto di espropriazione entro il termine finale di 5 anni nonché la condanna alla restituzione dell’area, previa riduzione in pristino e risarcimento per il danno patito per l’effetto dell’occupazione ed utilizzazione illegittima a far data dalla scadenza del periodo di occupazione legittima fino alla cessazione dell’illecita occupazione, oltre interessi ed accessori come per legge, o, in via subordinata, la condanna al risarcimento per equivalente;

2. Il Comune di Bernalda si era costituito chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato ed in via riconvenzionale la declaratoria di intervenuta usucapione ventennale dell’area.

3. Il T.a.r., dopo avere analiticamente ricostruito –anche sotto il cronologico – le più salienti tappe del risalente contenzioso, inizialmente proposto, con atto di citazione del 2.5.2001 innanzi al Giudice ordinario (che aveva declinato la propria giurisdizione) ha in via preliminare:

a) ribadito la sussistenza della giurisdizione del Plesso giurisdizionale amministrativo sulla controversia;

b) rammentato che a seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del Giudice ordinario (sentenza n. 213 del 25.3.2003 resa dal Tribunale Civile di Matera) la odierna parte appellante aveva proposto la domanda di pagamento del “valore venale del bene nell’attuale Piano Regolatore” innanzi al medesimo Tar della Basilicata (ric. n. 493/2003, notificato il 5.11.2003);

c) rammentato che con sentenza n. 726 del 30.10.2008, passata in giudicato, il TAR aveva dichiarato inammissibile il suddetto ricorso n. 493/2003, in quanto era stata rilevata d’ufficio la nullità del ricorso medesimo, perché non sottoscritto da alcuno dei ricorrenti, ma soltanto dal loro difensore, munito di mandato generale alle liti e non di mandato speciale;

3.1. Nel merito, la impugnata sentenza ha:

a) respinto il petitum risarcitorio,in quanto, pur dovendosi convenire con la tesi secondo cui l’occupazione di un bene immobile oltre il periodo di efficacia del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità costituisce un illecito permanente, nel caso di specie era dirimente considerare che con la suindicata sentenza n. 726 del 30.10.2008, passata in giudicato, era stata dichiarata prescritta la domanda risarcitoria, proposta con il precedente Ric. n. 493/2003, notificato il 5.11.2003 e depositato il 13.11.2003;

a1) la seconda parte della sentenza n. 726/2008 non poteva essere qualificata come un obiter dictum, in quanto ivi era stata accolta l’eccezione di prescrizione, e per tale ragione era stata disposta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite;

b) respinto altresì la domanda principale di restituzione del terreno (pure nella forma di imposizione al Comune dell’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001) a cagione della intervenuta usucapione ordinaria di 20 anni ex art. 1158 C.C.;

I) ciò in quanto con l’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Matera del 2.5.2001, sia con il Ric. n. 493/2003, notificato il 5.11.2003 e depositato il 13.11.2003 dinanzi al TAR, era stato chiesto solo il risarcimento dei danni (e non anche la restituzione del fondo) ed in materia di espropriazione era inidonea ad interrompere il termine di usucapione ventennale una domanda giudiziale volta esclusivamente al risarcimento del danno e non al recupero del possesso del fondo;

II) il possesso continuativo senza violenza e/o clandestinità ex art. 1163 C.C. da parte del Comune di Bernalda e dell’ATER di Matera era iniziato a decorrere dal 5.11.1985 (data di rilascio dell’atto di autorizzazione di abitabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti sul terreno di proprietà degli originarii ricorrenti) o quantomeno dal 27.1.1986, cioè dalla scadenza del periodo di occupazione legittima;

III) la consapevolezza di non aver ancora emanato il provvedimento di espropriazione definitiva non incideva sul cd. animus possidendi ;

c) disposto, ai sensi dell’art. 1158 C.C., il trasferimento dai ricorrenti al Comune di Bernalda del terreno foglio di mappa n. 4, particella originaria n. 163, ordinando, a spese del Comune, anche la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Matera di tale trasferimento di proprietà.

4. La originaria parte ricorrente rimasta soccombente, ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico e, dopo avere analiticamente ripercorso le principali tappe del contenzioso, ha dedotto che:

a) la precedente sentenza n. 726/2008 non poteva spiegare effetto di giudicato (quanto alla dichiarata prescrizione del petitum risarcitorio) in quanto l’affermazione in tal senso ivi contenuta integrava un mero obiter ;

b) l’accertamento ivi contenuto circa la nullità del ricorso introduttivo di quel giudizio era stato preliminare, pregiudiziale, ed assorbente;

c) peraltro per giurisprudenza costante l’illecita occupazione del suolo integrava illecito permanente;

d) le domande restitutorie e risarcitorie avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio erano fondate per tabulas e dovevano essere accolte;

e) il capo di sentenza che aveva dichiarato l’intervenuta usucapione dei fondi per cui è causa era parimenti errato, in quanto:

I) esuberante dalla giurisdizione spettante al plesso giurisdizionale amministrativo: la cognizione sulla domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di Bernalda era conoscibile unicamente dal Giudice ordinario;

II) infondato in diritto, in quanto comunque non sussistevano i presupposti per dichiarare l’intervenuta usucapione dell’area come a più riprese affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa;

f) anche il capo di sentenza che aveva disposto il trasferimento dei fondi al Comune era meritevole di riforma in quanto, a tacere d’altro, reso in violazione del precetto di cui all’art. 112 cpc.

5. Alla camera di consiglio del 2.12.2014 fissata per la delibazione della istanza di sospensione della esecutività della impugnata decisione l’appello cautelare è stato accolto con l’ordinanza n. 05503/2014 alla stregua delle considerazioni per cui: “nei limiti della sommaria cognizione cautelare, non paiono infondate le ragioni della parte appellante, sia in relazione alla ricostruzione della vicenda, in fatto e in diritto, fatta propria dal giudice di prime cure sia in merito alle effettiva sussistenza di ragioni di danno collegate alla disposta trascrizione del trasferimento di proprietà”.

6. In data 3.2.2015 il Comune di Bernalda ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello in quanto:

a) la precedente sentenza n. 726/2008 spiegava effetto di giudicato quanto alla dichiarata prescrizione del petitum risarcitorio;

b) si erano inverati tutti i presupposti per la maturata usucapione dell’area.

7. In data 29.4.2016 il Comune di Bernalda ha depositato una ulteriore memoria chiedendo la reiezione dell’appello, nell’ambito della quale:

a) ha rivisitato in punto di fatto l’intera vicenda procedimentale e processuale, anche sotto il profilo cronologico, ed ha fatto presente che la parte odierna appellante aveva manifestato una chiara volontà dismissiva del bene;

b) ha ribadito che la precedente sentenza n. 726/2008 spiegava effetto di giudicato quanto alla dichiarata prescrizione del petitum risarcitorio, invocando in proposito l’orientamento di cui alla decisione del Consiglio di Stato, sez. III, 02/02/2012, n. 602;

c) ha ribadito che sussisteva la giurisdizione del Giudice amministrativo quanto alla declaratoria di usucapione dell’area, in quanto la questione era stata introdotta dal Comune in veste di eccezione riconvenzionale:

d) ha sostenuto che anche prima del dPR n. 327/2001 l’istituto della usucapione era disciplinato civilisticamente e, quindi, il comune avrebbe potuto giovarsene.

8. In data 8.6.2016 l’appellante ha depositato una diffusa memoria riepilogativa puntualizzando le proprie tesi e contestando le deduzioni del Comune, e con successiva memoria di replica del 13.6.206 ha insistito nelle proprie difese.

7. Alla odierna udienza pubblica del 23 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.L’appello è parzialmente fondato e va accolto, con conseguente riforma dell’impugnata decisione ed accoglimento, nei sensi di cui alla motivazione, del ricorso di primo grado.

1.1. In via assolutamente preliminare il Collegio fa presente che:

a) esaminerà nel merito, nei limiti del devolutum , tutte le tematiche già scandagliate dal Tar in primo grado;

b) ciò, in quanto non ritiene fondata la doglianza con la quale l’odierna appellante ha sostenuto che il Tar nell’affermare la intervenuta usucapione dell’area avesse esuberato dalla propria giurisdizione;

c) non si ravvisano motivi, infatti, per discostarsi dall’orientamento di recente espresso dalla Sezione (sentenza n. 3346/2014, capo 2.3.3. da intendersi integralmente richiamato e trascritto nel presente elaborato);

d) si ritiene anzi che l’orientamento ivi espresso sia plasticamente traslabile alla presente fattispecie in quanto anche nella odierna causa il Comune originario resistente ha indubbiamente introdotto in giudizio il fatto della intervenuta usucapione nella forma della c.d. eccezione di tipo riconvenzionale, al solo fine di paralizzare la domanda risarcitoria ex adverso proposta, nel dichiarato presupposto della estraneità della domanda riconvenzionale alla giurisdizione pur esclusiva del g.a., senza chiedere alcun accertamento pieno dell'acquisto a titolo originario dell'area in questione ai sensi dell'art. 1158 c.c.. Da ciò consegue la giurisdizione del GA. ai sensi dell'art. 8 cod. proc. amm. sull'"eccezione riconvenzionale" di usucapione formulata dal Comune in primo grado e reiterata in appello (in termini, si veda, più di recente: Consiglio di Stato sez. IV 29 febbraio 2016 n. 840) .

2. Ciò premesso, rileva il Collegio, in termini assorbenti, che:

a) non sussiste il bis in idem rilevato nella sentenza impugnata in quanto:

I) la sentenza n. 726/2008 non può spiegare effetto di giudicato (quanto alla dichiarata prescrizione del petitum risarcitorio) in quanto l’affermazione in tal senso ivi contenuta integra un mero obiter;

II) l’accertamento ivi contenuto circa la nullità del ricorso introduttivo di quel giudizio era stato preliminare, pregiudiziale, ed assorbente;

III) per costante giurisprudenza ( ex aliis Consiglio di Stato, sez. V, 30/10/2015, n. 4972 )”nel processo amministrativo il giudicato si forma in relazione ai motivi di gravame e non anche alle affermazioni ulteriori eventualmente contenute nella sentenza, in quanto l'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronuncia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione stessa deve considerarsi un obiter dictum ;
di conseguenza sono inidonee a passare in giudicato le osservazioni svolte dal giudicante senza essere funzionali alla decisione (i c.d. obiter dicta ), ossia le enunciazioni della sentenza prive di relazione causale con il decisum identificato dai motivi a base della specifica domanda giudiziale.”;

IV) nel caso di specie, che ci si trovi in presenza di un obiter emerge sol che si consideri una circostanza: parte odierna appellante ed originaria ricorrente nel processo sfociato nella sentenza n. 726/2008 non avrebbe potuto impugnare detta sentenza ai soli fini di ottenere una riforma dell’affermazione ivi contenuta in punto di prescrizione dell’azione risarcitoria;
l’impugnazione sarebbe stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, in quanto il dato troncante era rappresentato dalla (correttamente dichiarata) nullità del ricorso introduttivo;

V) a fronte di detta situazione l’odierna appellante subirebbe una ingiustificabile preclusione ed una ingiustificabile violazione al proprio diritto di difesa: la sentenza va sul punto riformata.

2.1. In contrario senso, il Comune invoca l’orientamento espresso dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 02/02/2012, n. 602), secondo cui “ nel giudizio amministrativo, diversamente dal processo civile, l'accertamento negativo tanto dei presupposti processuali (intesi quali requisiti per l'accesso alla pronunzia sul ricorso), tanto delle condizioni dell'azione (intese quali condizioni per una pronuncia favorevole) conduce a pronunce processuali di inammissibilità o improcedibilità del ricorso;
tuttavia, ove siffatte decisioni processuali investano l'accertamento sul fondamento di una domanda o anche solo una questione sostanziale necessariamente pregiudiziale, detto accertamento negativo comporta la formazione del giudicato ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., con effetti eteroprocessuali sulle situazioni sostanziali delle parti;
in sostanza, sono suscettibili di formazione del giudicato le sentenze solo apparentemente processuali, cioè quelle che, pur statuendo sul rapporto processuale, risolvono anche questioni di merito attinenti a situazioni giuridiche soggettive sostanziali, in modo da costituire principi vincolanti per la definizione dei rapporti tra privati ed Amministrazione.”.

2.2.Senonché il Collegio è persuaso della non traslabilità di tale orientamento alla presente vicenda processuale in quanto:

a) nella sentenza n. 02/02/2012, n. 602 richiamata dal Comune, la inammissibilità del ricorso scaturiva da una valutazione incidente sulla pretesa sostanziale (così la motivazione “il ricorrente non aveva formulato domanda di accertamento dell'intervenuta instaurazione di rapporto di pubblico impiego non di ruolo nullo, propedeutica alla proposta domanda relativa al riconoscimento ai sensi dell'art. 2126 delle rispettive differenze retributive”):

a1) il ricorrente avrebbe potuto impugnare tale capo, e contestare l’ulteriore sviluppo della motivazione;

b) nella fattispecie di cui alla sentenza n. 726/2008 invece, la declaratoria di inammissibilità discese da un accertamento (in nulla incidente sul rapporto sostanziale dedotto ma) attingente unicamente l’atto introduttivo del giudizio, in quanto non munito dei requisiti di forma necessari per instaurare validamente la lite (ivi infatti venne dichiarata “la nullità del ricorso in esame, in quanto non sottoscritto da alcuno dei ricorrenti, ma soltanto dal loro difensore, munito di mandato generale alle liti e non di mandato speciale”);

c) non poteva il Tar ulteriormente soffermarsi sul merito, in quanto tale accertamento investiva un dato assolutamente preliminare, tale da farne discendere che la lite non era stata validamente instaurata;

d) il costante orientamento della giurisprudenza civile ed amministrativa secondo il quale il giudicato non può ritenersi formato in rapporto ad affermazioni, contenute nella sentenza, non strettamente attinenti alla realtà processuale, essendo l'oggetto del giudizio circoscritto al thema decidendum, ovvero alla soluzione di una lite nei limiti della domanda proposta, mentre ogni altra affermazione, eccedente rispetto alle necessità logico giuridiche della decisione, deve considerarsi obiter dictum , come tale non vincolante (cfr. in tal senso Cass., I, 21 ottobre 1981, n. 5503;
III, 8 ottobre 1997, n. 9775;
Cons. Stato, IV, 11 settembre 2001, n. 4744) garantisce la parte ricorrente proprio da evenienze quali quella occorsa nell’odierno processo, al fine di evitare che il soccombente, che non può impugnare la sentenza in quanto essa ha esattamente individuato una causa preliminare di inammissibilità, si veda pregiudicato nella sua facoltà di riproporre la domanda da ulteriori considerazioni di merito svolte dal giudicante, ultronee in quanto non funzionali alla declaratoria di inammissibilità medesima.

3. Quanto al capo della sentenza impugnata che ha dichiarato l’intervenuta usucapione dell’area, il Collegio non intende discostarsi dall’orientamento a più riprese espresso nelle recenti sentenze n. 4096/2015 e 3346/2014, secondo cui, a tutto concedere, di usucapione dell’Amministrazione potrebbe parlarsi decorso il termine di legge (decennale o ventennale, a seconda dello stato di buona fede o meno dell’amministrazione) il cui dies a quo deve fissarsi con la entrata in vigore nel sistema del d.P.R. n.327/2001.

3.1 All’evidenza, nel caso in esame non v’è spazio per dichiarare la usucapione in quanto - premesso che la questione della qualificazione della domanda ai fini della individuazione del plesso giurisdizionale competente a pronunciarsi sulla stessa è stata funditus esplorata nella recente decisione della Sezione n. 3346/2014, resa nell’ambito del ricorso 2584/2014 (capi 2.3. e 2.4), tenendo conto che ci si trova al cospetto di una (semplice) eccezione riconvenzionale pertinente alla giurisdizione di questo Plesso giurisdizionale- a tutto concedere (alla stregua dell’art 2935 c.c. - secondo cui la prescrizione decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”) il dies a quo di un possibile possesso utile a fini di usucapione non potrebbe che individuarsi a partire dall’entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (l’art. 43 ivi contenuto, come è noto, aveva sancito il superamento normativo dell’istituto dell’occupazione acquisitiva);
il che implica che il termine ventennale non sarebbe neppure ad oggi maturato e che comunque l’usucapione maturanda sarebbe stata a più riprese interrotta.

3.2. La eccezione va pertanto disattesa, sia perché non condivisibile nel merito che in quanto infondata in punto di maturato decorso del tempo.

3.3. Tutte le considerazioni in diritto esposte dal Comune al punto 3 della memoria da ultimo depositata il 19.4.2016 (pagg. 12-21) sono state già risolte –in senso sfavorevole al comune medesimo- nella richiamata sentenza (ed in altre della Sezione: Consiglio di Stato sez. IV 30 novembre 2015 n. 5414;
Consiglio di Stato sez. IV 26 agosto 2015 n. 3988) con argomentazioni dalle quali il Collegio non intende discostarsi.

2.4. In punto di fatto, poi, la specificità della odierna vicenda processuale riposerebbe, ad avviso del Comune, nella circostanza che con atto del 25.1.1996 l’odierna appellante (unitamente ai coeredi Russo) aveva ceduto al comune un’area confinante con quella occupata, “riconoscendo” la proprietà delle aree occupate in capo al Comune.

Ma anche tale profilo prospettico non giova al Comune in quanto è evidente che:

a) gli atti di cessione della proprietà integrano numerus clausus e devono rispettare ad substantiam requisiti formali;
in assenza di atto pubblico la cessione non assume rilevanza;

b) non esiste nel sistema un atto “ricognitivo” che sia idoneo ad integrare un effetto traslativo;

c) il “valore” di tale atto è quindi quello di una mera manifestazione di giudizio (coerente peraltro con le pregresse affermazioni della giurisprudenza antecedenti alle sentenze Cedu del 2000, Belvedere e carbonara-Ventura) inidonea a produrre alcun affetto traslativo od abdicativo;

3.4. La sentenza in parte qua va quindi riformata e tale statuizione ha natura assorbente e rende superflua ogni indagine sull’eventuale pregressa interposizione da parte dell’appellante di atti interruttivi dell’usucapione (evenienza, questa, negata dal Tar) in quanto:

a) di maturata usucapione potrebbe discorrersi avendo presente, qual dies a quo , quello coincidente con la entrata in vigore nel sistema del dPR n. 327/2001;

b) il termine ventennale da tale dies a quo non sarebbe a tutt’oggi maturato;

c) non ha quindi utilità alcuna interrogarsi sulla eventuale ravvisabilità di atti interruttivi pregressi.

2.5. Vanno quindi assorbite le censure di cui al quarto motivo di appello e, per conseguenza, gli opposti argomenti critici contenuti alle pagg. 22 -29 della memoria del Comune del 19.4.2016.

3. Riformata nei sensi che precede la sentenza di primo grado, “cade”, per conseguenza, anche la statuizione ivi contenuta con la quale era stato disposto ai sensi dell’art. 1158 C.C. il trasferimento dagli originarii ricorrenti al Comune di Bernalda del terreno foglio di mappa n. 4, particella originaria n. 163, ordinando, a spese del Comune, anche la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Matera di tale trasferimento di proprietà.

4. Pronunciando in ordine al ricorso di primo grado, rileva il Collegio che non è stato tempestivamente emesso il decreto di esproprio (non v’è contestazione sul punto, ed opera quindi l’art. 64 comma 2 del cpa) e che, pertanto, deve ritenersi la fondatezza della domanda restitutoria e risarcitoria.

4.1. Ci si trova infatti al cospetto di:

a) una procedura espropriativa avviata, nell’ambito della quale le aree di parte appellante furono occupate ed irreversibilmente trasformate, ma mai conclusa a cagione della omessa tempestiva emissione del decreto di esproprio;

b) secondo la costante giurisprudenza amministrativa e civile, successiva agli arresti della Corte Edu ( ex multis Corte europea dir. uomo, 30 maggio 2000 seconda Sezione, Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia, n. 31524/96;
terza Sezione, 12 gennaio 2006, Sciarrotta c. Italia, n. 14793/02), la pubblica amministrazione non può divenire proprietaria del suolo sulla base di un atto illecito (quale è la realizzazione dell'opera pubblica in assenza di un valido titolo ablativo) e nessun acquisto della proprietà di un'area può esservi in assenza di un legittimo atto ablatorio: in tali fattispecie rimane l'obbligo per l'amministrazione di restituire al proprietario il bene di cui è stato illegittimamente privato;

c) a fronte di simile situazione -e fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di fare sollecitamente cessare la situazione di illegittimità riposante nel permanere della occupazione illegittima- all’Amministrazione rimangono le seguenti alternative:

I) acquisire l’area ricorrendo alla stipula di fattispecie negoziali civilistiche;

II) restituire l’area, previa remissione in pristino stato e corresponsione del risarcimento per il periodo di occupazione illegittima protrattasi sino alla restituzione;

III) emettere –ove ne ricorrano le condizioni la cui verifica è rimessa alla responsabile discrezionalità dell’amministrazione medesima (cfr. Corte Costituzionale decisione n. 71 del 30 aprile 2015)- eventuale provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del TU Espropriazione corrispondendo al privato il valore venale del bene, il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima protrattasi sino alla emissione del provvedimento e le ulteriori poste risarcitorie contenute nella disposizione in ultimo citata.

5. Armonicamente con quanto sopra delineato, in accoglimento dell’appello l’Amministrazione deve essere condannata a restituire il fondo, previa remissione in pristino stato e corresponsione del risarcimento per il periodo di occupazione illegittima protrattasi sino alla restituzione, salva l’adozione di una delle modalità acquisitive sopra delineate.

5.1. In relazione a quanto sopra, le Amministrazioni intimate e condannate in solido, ai sensi dell’art.34 del c.p.a., laddove non ritenessero praticabile la restituzione dei terreni previa loro remissione in pristino, dovranno raggiungere con parte appellata un accordo avente ad oggetto la cessione volontaria delle aree.

Il prezzo da corrispondere quale corrispettivo della vendita dovrà essere determinato con riferimento alla disposizione di cui all’art. 42 bis del TU Espropriazione oltre agli accessori di legge e gli ulteriori danni, secondo i medesimi parametri;
le amministrazioni potranno altresì, ricorrendone le condizioni di legge, emettere il provvedimento ex art. 42 bis del TU Espropriazioni.

6. Conclusivamente, l’appello deve essere accolto, e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso di primo grado nei sensi di cui alla motivazione che precede.

6.1 Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante , ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

6.2.Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

7. Le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate integralmente tra le parti a cagione della complessità fattuale e giuridica della controversia.

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