Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-03-06, n. 202501892
Rigetto
Sentenza
6 marzo 2025
Rigetto
Sentenza
6 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2025
N. 01892/2025REG.PROV.COLL.
N. 07631/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7631 del 2024, proposto dalla Guastamacchia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9956371145, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Giuseppe Terranova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Provveditorato interregionale opere pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero della giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania Molise Puglia Basilicata – Sede coordinata Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore non costituiti in giudizio;
nei confronti
SE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) n. 918, pubblicata l’1 agosto 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Provveditorato interregionale opere pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il consigliere Marina Perrelli, udito l’avvocato Carlo Giuseppe Terranova e dato atto che l'avvocato dello Stato Marco Stigliano Mesutti ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione alla controinteressata SE s.p.a. della gara, avente ad oggetto l’"appalto integrato per la progettazione esecutiva compreso il CSP e l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, nonché l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi ed opere edili ancillari e l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria", da eseguire presso il Palazzo di Giustizia di Bari ed è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.
1.2. La società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, per eccesso di potere per manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza del giudizio di congruità espresso in relazione all’offerta della SE s.p.a., per eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione, sviamento, violazione dell’art. 23 del disciplinare di gara, dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, degli artt. 97 e 3 Cost. e dei canoni di lealtà e trasparenza dell’azione amministrativa.
Ad avviso dell’appellante il prezzo offerto dalla SE s.p.a. sarebbe sottostimato in quanto per una parte consistente dell’offerta le voci di costo sarebbero state elaborate e giustificate avendo riguardo ai prezzi vigenti nel periodo 2019/2020, utilizzati dalla S.A. per la predisposizione dei progetti, senza tenere conto né dell’incremento dei prezzi intervenuto nel periodo 2020/2023, attestato dall’ISTAT nella misura media del 20%, né dei maggiori oneri derivanti dall’obbligo di esecuzione degli interventi in edifici occupati in continuità di esercizio, come ritraibili dal prezzario ufficiale della Regione Puglia 2019. Se fossero stati considerati i predetti maggiori oneri si sarebbe determinato un aumento di almeno 1.683.048,18 euro con conseguente insostenibilità dell’offerta a fronte di un utile dichiarato di euro 280.948,50. Di qui la erroneità del giudizio di primo grado nella parte in cui non ha rilevato l’illegittimità e la contraddittorietà dell’operato del RUP che, pur avendo inizialmente richiesto alla controinteressata di giustificare la propria offerta producendo preventivi di fornitori riferiti al momento della presentazione dell’offerta, avrebbe successivamente omesso di considerare che l’aggiudicataria ha giustificato una parte consistente dei propri costi con prezzi che non trovano più rispondenza nella realtà di mercato, concludendo il subprocedimento di verifica dell’anomalia con un giudizio di congruità. La sentenza sarebbe, inoltre, erronea anche laddove non ha rilevato che “la stima effettuata in sede di progettazione allegata agli atti di gara” e la “data di presentazione dell’offerta” non coinciderebbero perché il concorrente avrebbe dovuto giustificare il proprio ribasso avendo riguardo ai prezzi vigenti al momento dell’offerta e non ai prezzi vigenti all’epoca della progettazione risalenti al 2019/2020;
2) per eccesso di potere per manifesta illogicità ed erroneità nell’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche dei concorrenti, per difetto di istruttoria, per erronea valutazione dei presupposti, per carenza di motivazione, per travisamento, per sproporzione, per irragionevolezza, per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, per violazione dell’art. 19 del disciplinare di gara, degli artt. 97 e 3 Cost..
Secondo la prospettazione dell’appellante la sentenza impugnata sarebbe erronea per aver ritenuto inammissibili le censure relative alla sussistenza di indici sintomatici del non corretto esercizio dell’attività valutativa svolta dalla commissione con riguardo all’attribuzione del punteggio sub A (8 criteri di valutazione tecnica), deducibili dall’appiattimento di ogni sensibile differenza relativa al merito tecnico delle proposte migliorative e del sottostante peso economico e alla conseguente trasformazione della procedura in esame, regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in una gara al massimo ribasso. Né, ad avviso dell’appellante, sarebbe possibile desumere un giudizio motivato che metta in chiara evidenza, in maniera proporzionale, il merito tecnico delle proposte di ogni concorrente. Parte appellante ha contestato l’attribuzione dei punteggi in relazione a ciascuno dei criteri sub A, rideterminandoli sia ai fini della prova di resistenza che per rendere trasparente il confronto tra le migliorie ed evidenziare la dedotta illogicità dell’attività valutativa che se correttamente espletata avrebbe condotto all’attribuzione alla Guastamacchia s.p.a. di 86,060/100 punti e alla SE s.p.a. di 79,394/100 punti;
3) per violazione degli artt. 30 e 124 c.p.a. poiché, una volta accolto il ricorso in riforma della sentenza di primo grado e annullati gli atti, risulterebbe fondata anche la domanda risarcitoria per i danni subiti quale conseguenza dell’attività illegittima della S.A., costituiti dall’utile che la società avrebbe ritratto dall’esecuzione del contratto e quantificati in euro 1.282.097,00.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Provveditorato interregionale opere pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata si sono costituiti in giudizio ed hanno concluso per il rigetto dell’appello.
3. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
4. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
6. Oggetto di controversia è l’affidamento unitario dei seguenti interventi da eseguire presso il Palazzo di Giustizia di Bari, sito in piazza Enrico De Nicola n. 1: 1) in applicazione dell’istituto “appalto integrato” la progettazione esecutiva e l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, finanziati con il PNRR- Missione 2