Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-07-13, n. 202105298

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-07-13, n. 202105298
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105298
Data del deposito : 13 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2021

N. 05298/2021REG.PROV.COLL.

N. 01275/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2021, proposto da
S B, G C, A D P, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Siae Societa' Italiana Autori ed Editori, Lea Associazione Liberi Editori ed Autori non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14024/2020, resa tra le parti, concernente l'e/o la revoca del provvedimento indicato ed esattamente DELL'ART. 2 (RIPARTIZIONE DELLE RISORSE) DEL “DECRETO INTERMINISTERIALE ADOTTATO DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE” concernente “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 90 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18” pubblicato nella G.U. n. 140 del 3/6/2020 e di tutti gli atti a tale provvedimento comunque connessi, coordinati e conseguenti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2021 il Cons. D P;

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 14024 del 2020 del Tar Lazio, di rigetto dell’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dalla stesse parti – quali appartenenti alla categoria dei mandatari SIAE - per ottenere l’annullamento dell’art. 2 del decreto interministeriale Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, “Disposizioni attuative dell'art. 90 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18” pubblicato nella G.U. n. 140 del 3/6/2020, in particolare nella parte in cui la stessa norma stabilisce che: “La quota di cui all’art. 71 octies , comma 3 bis, dei compensi incassati nell’anno 2019, ai sensi dell’art. 71 septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, pari a 13.536.000 euro è così ripartita: a) il 50% pari a euro 6.768.000, è destinato agli autori; b) il 45% pari ad euro 6.091.200, è destinato agli artisti interpreti ed esecutori; c) il 5% pari a euro 676.800, è destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva” (di seguito “mandatari).

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:

- erroneità della sentenza per illogicità della motivazione rispetto alle censure dedotte in prime cure, violazione ed errata applicazione ed interpretazione di legge, eccesso di potere, in quanto la distinzione tra “categorie”, contenuta nell’articolo 2, appare ultronea, non richiesta dalla legge ed estranea alla lettera della stessa, illegittimità per violazione degli obblighi di imparzialità e buona amministrazione, in quanto il criterio di ripartizione delle somme concretamente posto in essere è contrario al dettato del d.l. n. 18 del 2020.

La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

All’esito della fase cautelare, con ordinanza n. 1325 del 2021 veniva

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