Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2011-08-31, n. 201103656

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2011-08-31, n. 201103656
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201103656
Data del deposito : 31 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05931/2011 REG.RIC.

N. 03656/2011 REG.PROV.CAU.

N. 05931/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5931 del 2011, proposto da P S s.r.l. appresentata e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso l’ avv. Luciana Francioso in Roma, viale Parioli, 54;


contro

- la Regione Molise, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- il Comune di Campomarino, rappresentato e difeso dall'avv. G D P, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza Barberini, 52;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00075/2011, resa tra le parti, concernente DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e del Comune di Campomarino;

Vista l’ impugnata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il consigliere B R P e uditi per le parti gli avvocati Rianna, Di Pardo e l’avvocato dello Stato Andronio;


ritenuto:

- che il provvedimento di decadenza interviene a fronte di un pluralità di rilievi sulla non corretta gestione del bene demaniale che - per sommatoria - forniscono congrua motivazione alla misura estintiva del rapporto di concessione;

- che il diritto di insistenza del concessionario nel rapporto si configura recessivo a fronte delle finalità di interesse pubblico cui è indirizzato l’atto impugnato, inerenti al corretto utilizzo del bene demaniale assegnato in uso speciale;

- che - in presenza dei provvedimenti sopravvenuti aventi ad oggetto il rilascio del bene demaniale e la composizione della società mista costituita per la gestione dell’area portuale - la misura cautelare richiesta non sortirebbe effetto ripristinatorio delle situazioni soggettive che si assumono lese;

- che le spese relative alla presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno in favore dei convenuti Comune di Campomarino e Regione Molise;

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