Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-17, n. 202405403

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-17, n. 202405403
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405403
Data del deposito : 17 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2024

N. 05403/2024REG.PROV.COLL.

N. 04954/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4954 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
Capitaneria di Porto di Brindisi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. -OMISSIS-

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Brindisi e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 il Cons. Sergio Zeuli

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante ha chiesto l’annullamento della nota (prot. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS- del Comune di Brindisi – Settore Urbanistica – Ufficio Demanio, a firma del Dirigente del Settore, con la quale è stata comunicata alla Società “-OMISSIS-”, l’archiviazione della sua richiesta di affidamento ( e di subentro) delle attività oggetto della concessione – ex art. 45 bis del Codice della Navigazione e art.11 del comma 1 lettera a) della L. Reg. Puglia n. 17/2015 – gestione chiosco/bar a servizio dello stabilimento balneare – Foglio -OMISSIS- – già gestite dal Centro -OMISSIS-.

A sostegno del gravame, la parte appellante espone le seguenti circostanze:

- aveva richiesto al comune di Brindisi il subingresso, per la stagione estiva 2018, quale legale rappresentante p.t. della Società “-OMISSIS-” nella gestione delle attività secondarie (chiosco-bar) inerenti alla concessione demaniale rilasciata in favore del Centro -OMISSIS-;

- con la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- il competente ufficio comunale le aveva comunicato l’archiviazione della pratica, in quanto il socio ed amministratore della società richiedente risultava essere in contenzioso nei confronti dello Stato per occupazione senza titolo di beni demaniali marittimi, ai sensi dell’art.54 del codice della navigazione, rinviando, quanto alla contestazione dell’illecito, all’informativa di reato della Capitaneria di Porto di Brindisi dell’-OMISSIS-.

La sentenza impugnata dichiarava inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto per l’annullamento della predetta comunicazione.

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