Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-15, n. 202408264

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-15, n. 202408264
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408264
Data del deposito : 15 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2024

N. 08264/2024REG.PROV.COLL.

N. 08989/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8989 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato E B, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;



contro

Ministero della giustizia, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12;



nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione prima) n. -OMISSIS-

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza straordinaria art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 18 settembre 2024 il consigliere F F e udito per la parte appellante l’avvocato E B, sull’istanza di passaggio in decisione del Ministero della giustizia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’appellante indicata in intestazione era all’epoca dei fatti di causa inquadrata come cancelliere presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza, in posizione economica B3 secondo la contrattazione collettiva nazionale di comparto, in forza di comando dall’amministrazione comunale di appartenenza (Comune di -OMISSIS-) a decorrere dal 2 gennaio 2009. Nella descritta qualità partecipava alla « procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di Funzionario giudiziario Area III F1” riservata ai cancellieri dell’Amministrazione Giudiziaria in servizio alla data del 14 novembre 2009 », indetta dal Ministero della giustizia sulla base dell’autorizzazione di cui all’art. 21- quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria ; convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132).

2. Dopo esservi stata ammessa e avere superato le prove concorsuali ne veniva esclusa, con provvedimento del Ministero della giustizia comunicatole in data 1° agosto 2017, recante la seguente motivazione: « pur avendo dichiarato di essere in possesso della qualifica di cancelliere alla data del 14 novembre 2009, a seguito di verifiche effettuate, è risultata non avere la qualifica a quella data, ma solo da data successiva ».

3. Per l’annullamento del provvedimento ora richiamato, oltre che della graduatoria finale (pubblicata on line il 26 luglio 2017) e, per quanto di interesse, del bando con cui la procedura era stata indetta (avviso in data 19 settembre 2016 del direttore generale del personale e della formazione del Ministero), agiva nella presente sede giurisdizionale, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, integrato da motivi aggiunti.

4. Con l’impugnazione venivano formulate intese a sostenere che la ricorrente possedeva la qualifica di cancelliere alle dipendenze dell’amministrazione giudiziaria sin da quando era stata addetta al servizio presso di essa in regime di comando, e che era pertanto in possesso del requisito consistente nell’essere « già in servizio alla data del 14 novembre 2009 », come richiesto dalla sopra citata norma di legge sulla cui base era stata indetta la procedura. Di questa era inoltre prospettata l’illegittimità costituzionale se interpretata nel senso preteso dall’amministrazione resistente.

5. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in epigrafe l’adito Tribunale amministrativo respingeva l’impugnazione.

6. La pronuncia di primo grado statuiva, per un verso, che l’esclusione dalla procedura era legittima sulla base del divieto di partecipazione alla procedura nei confronti di coloro che alla data del 14 novembre 2009 « non siano dipendenti a tempo indeterminato dell’amministrazione giudiziaria, ancorché vi prestino servizio a titolo di comando o di qualunque altra posizione giuridica », previsto nel menzionato bando (art. 1, punto 4); per altro verso, nell’interpretazione della sovraordinata normativa primaria in senso escludente nei confronti della ricorrente, ex adverso assunta, non ravvisava i profili di incostituzionalità dalla stessa prospettati.

7. Contro la pronuncia di primo grado la medesima ricorrente ha proposto il presente appello, recante il duplice ordine di censure sopra esposto, e in resistenza del quale si è costituito il Ministero della giustizia.



DIRITTO

1. L’appello ripropone la tesi secondo cui il requisito di servizio per l’accesso alla procedura di selezione interna cui la ricorrente ha a suo tempo partecipato, quando era in regime di comando, non richiederebbe un formale inquadramento nei ruoli del personale dipendente del Ministero della giustizia. Avrebbe per contro esclusivo rilievo lo svolgimento in atto di attività lavorativa presso l’amministrazione giudiziaria. L’assunto sarebbe innanzitutto confermato a posteriori dalla continuità del rapporto giuridico lavorativo della ricorrente, nel caso di specie sancita dallo stesso Ministero della giustizia

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