Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-13, n. 202302594

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-13, n. 202302594
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302594
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2023

N. 02594/2023REG.PROV.COLL.

N. 00985/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 985 del 2020, proposto da
Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Udine 6;

contro

Presidente del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;
Autorita' di Regolazione dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01078/2019, resa tra le parti, concernente la domanda proposta per l'annullamento:

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2016 non pubblicato sulla G.U.R.I. con il quale, ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b) del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214, così come modificata dall’art. 36, comma 1, lett. e), n. 2) del D.L. 24.1.2012, n.1, convertito con modificazioni nella Legge 24.3.2012, n. 27 è stata approvata, ai fini dell’esecutività, la deliberazione n. 139 del 24 novembre 2016 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti concernente “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2017”;

- della suddetta deliberazione n. 139 del 24 novembre 2016 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti avente ad oggetto “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2017”;

- della determina n. 13 del 1 febbraio 2017 del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti avente ad oggetto “Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2017”

- di ogni ulteriore atto a questi presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresa la nota dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti prot. n. 8883/2016 in data 29.11.2016, di contenuto ignoto, con la quale la suddetta delibera n. 139/2016 è stata trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell’approvazione


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l’atto di rinuncia dell’01.2.2023, notificato lo stesso giorno, con il quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 il Cons. U L e udito per le parti l’avv. M D V per l'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al T.A.R. Piemonte, la soc. ricorrente aveva impugnato gli atti e provvedimenti concernenti la fissazione della misura del contributo dovuto per l’anno 2017 nello 0,6 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera n. 139 del 24 novembre 2016 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

2. Con sentenza n. 1078/2019 il Tar Piemonte ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

3. Con il ricorso in appello in esame la soc. Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco ha chiesto l’annullamento di detta sentenza.

4. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti si è costituita con memoria depositata il 10.03.2020.

5. In data 1.2.2023 l’appellante ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a. sottoscritto dal proprio difensore munito dei necessari poteri in virtù della procura alle liti in calce all’atto di appello e ha dichiarato ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a., di rinunciare al presente ricorso in appello, con espressa richiesta di integrale compensazione delle spese di lite, anche in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali intervenute sulla questione secondo quanto già riconosciuto dal Consiglio di Stato.

6. L’atto di rinuncia è stato notificato alla controparte con PEC il 01.02.2023 e la relativa documentazione attestante l’avvenuta notificazione dello stesso atto di rinuncia è stata depositata dall’appellante.

7. Alla pubblica udienza del 02.03.2023 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

8.- La Sezione, considerato

- che l’art. 84 del c.p.a. stabilisce, al primo comma, che la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, ovvero mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale;

- che l’atto di rinuncia è stato notificato alla controparte con PEC il 01.02.2023 e la relativa documentazione attestante l’avvenuta notificazione dello stesso è stata depositata dall’appellante e che la parte appellata non si è opposta;

- che nel caso che occupa sussistano tutti i presupposti sostanziali cui l’art. 84 del c.p.a. subordina la estinzione del giudizio per rinuncia,

- che può darsi atto della rinuncia stessa e dichiarare estinto, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84, comma 3, del c.p.a., il giudizio di appello;
a tanto consegue la conferma della sentenza appellata, in cui la parte appellante era risultata soccombente;

- che la richiesta di compensazione delle spese formulata dalla parte appellante non è stata contestata dal difensore della parte appellata, per cui il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1 e 84, c. 2 del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio tra la società appellante e la parte appellata;

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