Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-09-10, n. 201204774
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N. 04774/2012REG.PROV.COLL.
N. 09082/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9082 del 2010, proposto dalla Regione Lombardia, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati P D V ed E R, con domicilio eletto presso l’avv. Ernesto Stajano in Roma, via di Villa Albani, 12/A;
contro
F R, rappresentato e difeso dagli avv. M U B e G R, con domicilio eletto presso G R in Roma, via Marcello Prestinari, 13;
nei confronti di
G R, L C, Flora Negretti, n. c. ;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA -SEZIONE II, n. 1120/2010, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ACCESSO ALL'AREA QUADRI;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F R;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 5 giugno 2012 il cons. M B e udito per la parte appellata l’avv. Fausto Buccellato, su delega dell'avv. M U B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto nell’aprile del 1998 F R, premesso:
-di essere dipendente ragionale, inquadrato nella VIII qualifica funzionale presso il Servizio tecnico amministrativo provinciale di Brescia (STAP) con funzioni di responsabile dell'unità operativa organica "zona agricola di Salò";
-di essere stato ammesso a partecipare alla selezione per l'accesso all'Area Quadri, attivata con DGRL 8.8.1997, n. VI/30626, nell'ambito della sperimentazione di un nuovo ordinamento del personale;selezione basata sulla valutazione e comparazione di “curricula” e titoli dei dipendenti, da parte di una Commissione, per l'attribuzione della c.d. indennità di funzione Area Quadri, aggiuntiva rispetto allo stipendio di VIII q.f. ;
-di essersi classificato, nella graduatoria approvata con il DPGRL 3.2.1998, in posizione non utile (al 467° posto, con punti 60,875) per l’accesso all’Area Quadri, l’organico della quale era stato stabilito in 430 posti con DGRL 31.10.1997;
tutto ciò premesso il ricorrente impugnava la graduatoria, chiedendone l’annullamento e deducendo svariate censure. Il ricorrente lamentava, tra l’altro, l’attribuzione di soli 6 punti, in luogo del riconoscimento di 20 punti, per la titolarità dell’incarico di responsabile di unità operativa organica (u.o.o.) in atto.
Il ricorrente domandava l’annullamento degli atti impugnati ma –secondo quanto afferma la difesa della Regione a pag. 7 ric. app. – non chiedeva la nomina a “quadro”, a decorrere dal 1° febbraio del 1998 e per tutto il periodo di validità della graduatoria, né l’attribuzione, con pari decorrenza e identica durata, della indennità Area Quadri prevista dall’art. 17 dell’Accordo decentrato allegato alla DGRL 8.8.1997, e nemmeno la condanna della Regione a corrispondere le relative somme, oltre a interessi e a rivalutazione.
2.- Nel 2010 il TAR di Brescia, con la sentenza in epigrafe, per quanto più rileva nell’odierno giudizio:
-ha disatteso l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale in considerazione della natura sperimentale della procedura valutativa contestata;
-ha accolto la censura incentrata sulla mancata attribuzione di 20 punti per la responsabilità in atto di u.o.o. precisando che, anche a voler decurtare dai 20 punti per “incarico in atto formalmente attribuito” i 6 punti già assegnati dalla Commissione, residuano per tale voce 14 punti che, sommati a quelli conseguiti dal ricorrente, bastano per situarlo in posizione poziore rispetto al dipendente regionale collocatosi al 430° posto con punti 62,250;
-ha respinto l’eccezione di inammissibilità della censura sollevata dalla difesa regionale muovendo dalla affermata necessità della notifica del ricorso ai concorrenti graduati prima del ricorrente e comunque al 430° graduato, non essendo a giudizio del TAR “ravvisabili, nella fattispecie concreta, controinteressati in senso proprio al quale il ricorso debba essere necessariamente notificato, salva la facoltà di "notiziare" (come il ricorrente ha fatto) chi sia collocato in posizione utile” (il ricorso era stato notificato, oltre che alla Regione, a tre dipendenti collocati in posizione utile nella graduatoria);
-ha giudicato l’accoglimento della censura pienamente satisfattivo della pretesa azionata in giudizio (e rivolta, arg. ex pag. 7 sent. , all’ “inserimento in posizione utile in graduatoria e alla conseguente nomina a "quadro" ai fini del riconoscimento giuridico di detta nomina nell'ambito della propria carriera lavorativa e della percezione della suddetta indennità economica”), con conseguente annullamento della graduatoria nella parte in cui il ricorrente viene escluso dall’accesso all’Area Quadri, e riconoscimento, al dipendente regionale, della nomina a “quadro” e della attribuzione della indennità a decorrere dal 1° febbraio 1998, con condanna della Regione al pagamento delle somme dovute, oltre agli accessori.
3.- L’appello proposto dalla Regione avverso la sentenza del TAR si basa su cinque motivi:
- in via principale l’appellante deduce la violazione dell’art. 112 c. p. c. , con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, muovendo dall’assunto che il TAR non si è limitato ad annullare la graduatoria “in parte qua” (il che avrebbe implicato “l’eventuale, successivo intervento regionale”), ma ha anche riconosciuto la fondatezza della pretesa sostanziale del dipendente regionale, nominandolo a “quadro” e condannando la Regione al pagamento della relativa indennità;
- in subordine al I motivo l’appellante ha formulato quattro censure rilevando, in particolare, la improcedibilità del ricorso di primo grado, in considerazione della natura sperimentale della procedura valutativa contestata, e la inammissibilità del motivo di ricorso accolto in sentenza con riguardo alla mancata notifica del ricorso medesimo ai dipendenti collocati in graduatoria prima dell’appellato e, comunque, al 430° graduato. La Regione ha concluso chiedendo la riforma della sentenza.
L’appellato si è costituito rilevando la infondatezza dell’appello principale e riproponendo “all’esame del Collegio i motivi non esaminati dal TAR in quanto assorbiti dall’accoglimento della censura di cui al motivo II -2.2. del ricorso introduttivo”: si tratta, essenzialmente, di censure di natura procedimentale dirette contro la procedura per l’accesso all’Area Quadri. L’appellato ha concluso domandando la reiezione dell’appello principale in quanto infondato e, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della impugnazione principale, ha chiesto l’accoglimento della “impugnazione semplificata” e l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.
All’udienza del 5 giugno 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4.1.-In via preliminare va esaminato –e respinto- il motivo di appello con cui la Regione deduce la erroneità della statuizione della sentenza del TAR (v. p. D.1.) là dove è stata disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;eccezione imperniata sulla natura sperimentale della procedura di valutazione contestata, avendo, la graduatoria approvata con il DPGRL n. 51563 del 3.2.1998, efficacia limitata al 30.6.1998.
L’appellante osserva che il periodo di sperimentazione si è ormai concluso e la graduatoria impugnata non è più efficace, cosicché all’appellato non poteva, e non potrebbe, derivare alcun vantaggio concreto da una pronuncia di annullamento. Il TAR, nel giudicare sussistente un interesse attuale a ricorrere, “ai fini del riconoscimento giuridico (della nomina a “quadro” ) nell’ambito della propria carriera lavorativa e della percezione della indennità”, si sarebbe sostituito al ricorrente argomentando su un interesse al ricorso che sarebbe stato onere dell’appellato comprovare, il che non è in concreto avvenuto.
Il motivo sopra riassunto, da esaminare per primo per evidenti ragioni di economia processuale, è infondato e va respinto.
In generale, il Collegio ritiene di non doversi discostare dal consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio –il che esime dal fare citazioni specifiche- secondo cui nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva la inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi -anche soltanto strumentale o morale o comunque residua- utilità della pronuncia del giudice;la relativa indagine deve essere condotta dal giudice con il massimo rigore, per evitare che la declaratoria di improcedibilità si risolva in una sostanziale elusione dell'obbligo di pronunciare sulla domanda (cfr. , oggi, l’art. 34, comma 3 c. p. a. ).
Nella specie, indipendentemente dalla efficacia della graduatoria fino al 30.6.1998 e dal mutamento del quadro normativo generale e particolare, statale e regionale, in materia, e, più nello specifico, dal superamento del sistema di valutazione oggetto dei provvedimenti impugnati, dal ricorso si ricava con chiarezza l’interesse di natura patrimoniale (e non solo) a vedere deciso il ricorso, anche in relazione a pretese risarcitorie conseguenti all’annullamento dei provvedimenti impugnati, di tal non appare né certa nè definitiva l'inutilità della sentenza per l’appellato, anche sotto profili diversi e ulteriori, connessi al percorso di carriera del dipendente regionale, rispetto all’angolazione indennitario -risarcitoria.
4.2.1.- Assume priorità logica l’esame del IV motivo, incentrato sulla inammissibilità della censura accolta nella sentenza appellata.
Ad avviso dell’appellante, l’accoglimento del motivo di ricorso sub 2.2. , basato sulla illegittimità della omessa attribuzione di 16 punti per la responsabilità di una u. o. o. , non si sottrae al rilievo di inammissibilità della censura per la mancata notifica del ricorso ai dipendenti graduati prima del ricorrente e, comunque, al 430 ° graduato, il quale verrebbe estromesso dalla graduatoria per effetto dell’utile collocamento del ricorrente nella stessa.
Per superare l’eccezione di inammissibilità del motivo, e per suffragare la tesi secondo cui, nella specie, non erano individuabili controinteressati in senso proprio, ai quali il ricorso dovesse essere notificato, il TAR ha rilevato (v. p. D.