Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2018-05-17, n. 201802992
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Pubblicato il 17/05/2018
N. 02992/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06397/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6397 del 2014, proposto da
S C, rappresentato e difeso dagli avvocati F S, B B e M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F S in Roma, via G. Borsi, n.4;
contro
Comune di Cortina d’Ampezzo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione II°, n. 16/2014, resa tra le parti e concernente: ordine di sospensione dei lavori (n. 21103 del 12 ottobre 2011) di cui alla D.I.A. n. 395-2011 del 13 settembre 2011;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018, il consigliere B L e uditi, per le parti, gli avvocati M S e Reggio D’Aci, quest’ultimo in dichiarata delega dell’avvocato A M;
Ritenuto che, per assicurare la completezza dell’istruttoria, s’imponga la necessità di disporre una verificazione ex art. 66 cod. proc. amm. sui seguenti quesiti: « Esaminati gli atti di causa e ogni altra documentazione ritenuta utile, eseguito sopralluogo ed effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, chiarisca l’organismo verificatore, se il poggiolo in questione sia racchiuso lateralmente dal paramento esterno dei muri perimetrali (in prolungamento di questi ultimi), descrivendone i materiali, oppure se si tratti di poggiolo ‘aperto’, per gli effetti di cui all’art.