Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-01-31, n. 202400983
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Testo completo
Pubblicato il 31/01/2024
N. 00983/2024REG.PROV.COLL.
N. 10366/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10366 del 2021, proposto dalla società Me.Ce.Pi. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C e C L S, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Busto Arsizio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M A C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Busto Arsizio, via Fratelli d'Italia, 12;
per l’annullamento
della sentenza T.a.r. Lombardia, sede di Milano, sez. IV, 15 settembre 2021 n.1998, che ha respinto il ricorso n.903/2014 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Busto Arsizio:
a) della deliberazione 18 dicembre 2021 n.139, pubblicata all’albo pretorio da data non precisata, con la quale il Consiglio comunale ha adottato il piano di governo del territorio- PGT;
b) della deliberazione 20 giugno 2013 n.59, pubblicata il giorno 18 dicembre 2013 sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia- BUR, serie avvisi e concorsi, n.51, con la quale il Consiglio stesso ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni e approvato in via definitiva il PGT;
c) delle norme tecniche di attuazione- NTA, nei limiti dell’interesse;
e di tutti gli atti allegati, collegati presupposti, correlativi e consequenziali;
nonché per la condanna
del Comune intimato al risarcimento del danno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Busto Arsizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
La causa è stata decisa all’udienza pubblica dell’11 gennaio, con conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente appellante è proprietaria in Comune di Busto Arsizio di un insieme di aree non edificate, distinte al catasto di quel Comune al foglio 9, mappali 248, 3647, 4089 e 8287 (ex 36497b), estese per un totale di circa 6.000 mq e situate in zona semicentrale, nel quartiere di Sacconago, fra le vie Turbigo, Cesare Abba e Rosolino Pilo (doc. 1 in I grado ricorrente appellante, planimetria e certificato catastale; fatto comunque pacifico in causa).
2. In questa sua qualità, ha impugnato le delibere di cui meglio in epigrafe (doc. ti 4 e 5 Comune), con le quali il Comune ha rispettivamente adottato e approvato il proprio piano di governo del territorio- PGT, nella parte in cui a suo avviso la pregiudicano in quanto hanno impresso alla maggior parte di queste aree la destinazione “ aree a servizi previsti disciplinate dal piano dei servizi (aree a servizi diffusi, sottoposte a perequazione – diritto volumetrico 0.15 mq/mq) ” (doc. 9 Comune in I grado, certificato di destinazione urbanistica).
3. Ciò significa in sintesi, come si ricorda per chiarezza, che le aree in questione non sono direttamente edificabili, attribuiscono però al proprietario di esse il diritto di edificare altrove nel Comune, a date condizioni, 0.15 metri quadri di superficie lorda di pavimento per ogni metro quadro della loro superficie. Diversamente, il precedente proprietario delle aree, con nota 26 novembre 2007 intestata “proposta ai fini della redazione del PGT ” (doc.4 in I grado ricorrente appellante, p. 39 del file) aveva chiesto al Comune che le aree fossero riclassificate come direttamente edificabili.
4. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso presentato in I grado dalla società stessa contro le delibere in questione, ritenendole in sintesi estrema corrette e congrue.
5. Contro questa sentenza, l’interessata ha proposto impugnazione, con appello che contiene cinque motivi, di riproposizione dei corrispondenti motivi del ricorso di I grado e delle domande con esso proposte, nonché di critica alla sentenza impugnata per non averle accolte, nei termini che seguono.
6. Con il primo motivo, deduce eccesso di potere per asserita contraddittorietà intrinseca fra gli articoli del documento di piano di cui subito si dirà.
6.1 Come si è detto, il PGT impugnato prevede per le aree per cui è causa il noto meccanismo della perequazione. Avendo riguardo alla fattispecie che viene in rilievo in questa sede, esse non sono direttamente edificabili, ma consentono ai privati proprietari, qualora si determinino a cederle volontariamente al Comune, di ricevere in cambio non una somma di danaro, ma un certo numero di diritti edificatori, espressi in metri quadri di superficie lorda di pavimento edificabile per metro quadro di terreno ceduto, diritti che possono esercitare direttamente, costruendo su altre zone del territorio comunale a tal fine individuate dallo stesso piano, ovvero possono cedere a terzi, ricavandone il controvalore economico.
6.2 Ciò nel caso di specie risulta previsto anzitutto dagli artt. 6 e 7 delle norme del documento di piano (doc. 7 in I grado ricorrente appellante, pp. 57 e ss. del file).
6.2.1 Secondo l’art. 6, “ In ottemperanza a quanto previsto all'art. 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, il Documento di Piano utilizza criteri di perequazione, compensazione, incentivazione e premialità, allo scopo di favorire l'acquisizione delle aree a servizi e mettere in moto processi di riqualificazione urbana oltre che di miglioramento delle performance ambientali (comma 1) … In particolare è fatto ricorso a: a) l’uso della perequazione per l'acquisizione delle aree a servizi nelle forme e nei modi disciplinati al successivo art. 7…. (comma 3)”.
6.2.2 In base poi all’art. 7, “ In ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, art. 11, sono definiti i criteri sotto indicati (comma 1). Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle seguenti aree, come definite all'interno del PGT: a) aree da acquisire all’interno degli ambiti di trasformazione… c) aree a standard da acquisire previste dal precedente PRG e riconfermate (comma 2) …. Alle aree private destinate a servizi di nuova previsione di cui al comma 2 lettera a) e c) è attribuita una capacità volumetrica teorica massima (espressa in mq) pari a 0,15 mq/mq (comma 3). La capacità teorica di cui al comma 2 si traduce in diritti volumetrici (Itp) che si generano a favore dei privati proprietari delle aree medesime, nel momento in cui esse vengono cedute al Comune per la realizzazione di servizi pubblici (comma 4) …”.
6.2.3 Sempre l’art. 7 al comma 6 prevede: “ Il diritto volumetrico massimo previsto è subordinato ad azioni di riqualificazione ambientali o usi temporanei che garantiscono il decoro delle aree quali: - piantumazione preventiva secondo i criteri di cui all’art. 12 comma 12… Gli interventi previsti nel presente comma devono essere realizzati entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente PGT. La constatazione delle intervenute azioni di riqualificazione ambientale avverrà al momento della cessione dell’area all’Amministrazione Comunale, con il contestuale riconoscimento dei relativi diritti volumetrici. La non attuazione degli interventi determina la decurtazione del diritto volumetrico pari ad un terzo del valore massimo ”.
1.1.1 A sua volta, il richiamato art. 12, comma 12, delle norme del documento di piano (doc. 7 in I grado ricorrente appellante, cit.) prevede nella sua prima parte che: “ Al fine di garantire uno sviluppo sostenibile della città contribuendo al mantenimento dell'equilibrio tra valore ambientale delle aree e pesi insediativi presenti e programmati sul territorio, le aree di rigenerazione urbana di interesse pubblico e le aree di trasformazione per le riqualificazioni urbane ATRU dovranno essere preventivamente piantumate. La piantumazione preventiva dovrà avvenire entro 12 mesi dalla presentazione del piano attuativo e costituisce una condizione necessaria ed inderogabile affinché l'Amministrazione Comunale possa procedere all'approvazione del piano attuativo stesso. È facoltà degli aventi titolo procedere alla piantumazione preventiva anche in anticipo rispetto alla presentazione del piano attuativo ”; di seguito prevede poi i criteri tecnici per eseguire questa piantumazione.
6.3 Ciò posto, la ricorrente appellante ritiene di essere soggetta all’obbligo di eseguire questa piantumazione preventiva per non perdere il diritto volumetrico massimo, e ritiene ciò illogico per quattro ragioni. Anzitutto, ravvisa una contraddizione fra il disposto dell’art. 7 sopra citato, che al comma 6 prevede che l’intervento si debba realizzare nel termine di 12 mesi dall’approvazione del PGT e il disposto dell’art.